Differenza tra servizi “analoghi” e servizi “identici”

Simone Abrate
23 Marzo 2018

Quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi “analoghi” a quelli oggetto di affidamento, non è consentito alla stazione appaltante di assimilare tale concetto a quello di servizi “identici”, considerato che si tratta di due tipologie di requisiti differenziate. La nozione di servizi analoghi, infatti, va sempre interpretata in maniera estensiva, in quanto tale requisito ha lo scopo di perseguire un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.

Il caso. La ricorrente ha impugnato, tra l'altro, l'ammissione alla procedura di gara di altre imprese partecipanti asserendo che esse non avrebbero dimostrato il possesso del requisito di capacità di aver svolto servizi “analoghi” prescritto dalla legge di gara, sostenendo in particolare che le imprese ammesse avrebbero dimostrato di aver svolto solo una parte dei servizi oggetto di gara.

La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso, ribadendo i seguenti criteri interpretativi applicabili alla fattispecie:

  • il concetto di “servizi analoghi” va interpretato in maniera estensiva, escludendo solo quei casi in cui negli stessi siano comprese «qualsiasi attività comunque svolta dall'impresa, anche se non abbia alcuna attinenza con l'oggetto del'appalto» (Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2009, n. 1589);
  • l'espressione servizi “analoghi” non vuol dire e non coincide con quella di servizi “identici”, poiché la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria del bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite;
  • quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.” (Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220).

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