Lettera di patronage

Redazione Scientifica
22 Marzo 2018

Per le imprese di nuova costituzione opera il regime speciale (e derogatorio) di cui all'art. 41, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 (regola poi ripresa dall'art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile...

La sentenza richiama il precedente n. 3501 del 2017.

Per le imprese di nuova costituzione opera il regime speciale (e derogatorio) di cui all'art. 41, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 (regola poi ripresa dall'art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis), ed il relativo onere della prova può essere assolto tramite la dichiarazione della società di fare parte di un gruppo avente un fatturato idoneo rispetto a quello prescritto dalla lex specialis.

A comprova della propria solidità economico-finanziaria può essere prodotta una lettera di patronage delle società del gruppo partecipanti al capitale dell'impresa concorrente, nelle quali queste manifestino il loro interesse economico qualificato e specifico a promuovere, tutelare e garantire la controllata in tutte le sue attività imprenditoriali e commerciali, tra cui quelle oggetto dell'appalto. A questo scopo, oltre ad attestare la capacità sul piano economico e tecnico, le società partecipanti si impegnano nei confronti del stazione appaltante a mantenere inalterata la loro partecipazione e ad esercitare la loro influenza affinché il contratto con l'amministrazione sia correttamente eseguito e ad intervenire tempestivamente e, infine a non pregiudicare la situazione economico – finanziaria della partecipata.

La lettera di patronage rappresenta una sorta di “garanzia atipica” con la quale il dichiarante, pur senza assumere formalmente (al pari di un fideiussore) una garanzia per l'adempimento altrui, assume pur tuttavia una sorta di paternità “morale” dell'operazione, comunicando al creditore la propria partecipazione societaria nell'impresa debitrice.

La dichiarazione ivi contenuta, quindi, non integra una fideiussione, facendo difetto l'espressa volontà di assumere l'obbligazione (fideiussoria) richiesta dall'art. 1937 c.c.; l'esclusione di una responsabilità contrattuale della capogruppo è, del resto, il tratto saliente del patronage, la cui funzione è quella di mutare il titolo della responsabilità da contrattuale – come sarebbe nel caso di assunzione dell'obbligazione fideiussoria – in extracontrattuale.

Il presupposto sul quale questa figura atipica è costruita è infatti quello per cui la dichiarazione di chi induce un terzo a contrarre, seguita da un comportamento contrario al contenuto della stessa, costituisca fatto illecito e sia fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.

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