Automatica eterointegrazione della normativa di gara rispetto alle norme del Regolamento ex dpr 207/2010

Redazione Scientifica
22 Marzo 2018

L'art. 24 del d.P.R. n. 207 del 2010, nell'elencare i documenti componenti il progetto definitivo, fa anche riferimento, alla lett. b) del secondo comma, alle “relazioni tecniche e relazioni...

L'art. 24 del d.P.R. n. 207 del 2010, nell'elencare i documenti componenti il progetto definitivo, fa anche riferimento, alla lett. b) del secondo comma, alle “relazioni tecniche e relazioni specialistiche”, peraltro in termini del tutto generici e senza indicarne alcuna tipologia specifica.

Il successivo art. 26, invece, elenca una serie di relazioni tecniche che dovrebbero in linea di principio essere comprese nel progetto definitivo, a completamento della relazione generale con la quale vengono forniti i “chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi”, tra cui anche la relazione geologica.

Con riferimento alla problematica dell'automatica eterointegrazione della normativa di gara ad opera dei citati artt. 24, 26 (e 35) del regolamento di esecuzione al previgente Codice dei contratti pubblici (di cui al d.P.R. n. 207 del 2010), la Sezione, nella consapevolezza della ricorrenza di precedenti giurisprudenziali non univoci, ha da ultimo ritenuto – con maturato orientamento al quale occorre dare, in difetto di contrarie ragioni, sostanziale continuità (cfr. Cons. Stato, V, 28 agosto 2017, n. 4080, sulla scia di Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4553) – che la formulazione delle norme richiamate deponga per il carattere solo eventuale delle relazioni specialistiche in sede di progettazione (definitiva od esecutiva).

Per l'effetto, l'obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l'offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all'appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.

Depone in tal senso l'esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell'ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.

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