L’interesse alla conservazione della lex specialis legittima l’intervento ad opponendum ma non la proposizione autonoma dell’appello

Redazione Scientifica
22 Marzo 2018

L'art. 28 c.p.a. consente l'intervento volontario in giudizio a coloro che, non essendo parti del processo, se non decaduti dall'esercizio delle relative azioni, “vi abbiano interesse”...

L'art. 28 c.p.a. consente l'intervento volontario in giudizio a coloro che, non essendo parti del processo, se non decaduti dall'esercizio delle relative azioni, “vi abbiano interesse”. L' “interesse” (di cui già all'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 nonché all'art. 105, comma 2, c.p.c.) che sorregge l'intervento in giudizio ricorre in tutti i casi in cui la pronuncia richiesta al giudice dalle parti (e, in primo luogo, ovviamente, dal ricorrente) è in grado di riverberarsi nei confronti di terzi; costoro vogliono (hanno, appunto, “interesse” a) partecipare al processo per orientare la decisione del giudice.

Terzi sono, in primo luogo, i titolari di situazioni giuridiche soggettive, autonome e coincidenti con quella del ricorrente, e che, per questo, hanno pari interesse alla eliminazione del provvedimento impugnato: i cointeressati che spiegano, pertanto, intervento ad adiuvandum; i titolari di situazioni giuridiche autonome e opposte a quelle del ricorrente, e che, per questo, hanno interesse alla conservazione del provvedimento: sono i controinteressati che spiegano intervento ad opponendum. Terzi sono anche i titolari di situazioni giuridiche soggettive dipendenti da quelle delle parti in causa che potrebbero subire i c.d. effetti riflessi della sentenza nella propria sfera giuridica.

La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ammette all'intervento anche i terzi che hanno un interesse di mero fatto agli esiti del giudizio, purché questo non abbia solo carattere morale o sociale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2017, n. 1303; sez. V, 23 febbraio 2017, n. 849; sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573; e sull'interesse solo morale come quello alla formazione del precedente favorevole, Cons. giust. amm. Sicilia, 9 gennaio 2017, n. 11).

La differenza tra le varie figure di terzi rileva sulla legittimazione a proporre appello; l'art. 102, comma 2, c.p.a., la riconosce ai soli interventori che siano “titolari di una posizione giuridica autonoma”, vale a dire, per quanto detto in precedenza, ai soli controinteressati e cointeressati in senso tecnico (cfr. Cons. Stato, sez VI, 6 agosto 2013, n. 4121: “L'interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato ad impugnare la sentenza solo quando risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridica”).

Un operatore economico, che non abbia ancora presentato offerta per la partecipazione ad una procedura di aggiudicazione, può intervenire nel giudizio di impugnazione del bando se ha interesse alla sua conservazione nella formulazione predisposta dalla stazione appaltante, e, tuttavia, si tratta di un interesse la cui consistenza, se consente l'intervento ad opponendum, non legittima alla proposizione dell'appello.

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