L’attimo fuggente: caricamento dell’offerta sul portale elettronico dieci secondi dopo il termine di presentazione

Flaminia Aperio Bella
23 Marzo 2018

L'offerta caricata sul portale elettronico della stazione appaltante dieci secondi dopo il termine di presentazione delle offerte specificato soltanto in ore e minuti è da considerare tardiva o tempestiva?

Il caso. All'esito procedura aperta indetta da Banca d'Italia per la Piattaforma per l'Investimento e il Regolamento delle Operazioni di Gestione dell'Attivo della Banca d'Italia (PIROGA) veniva esclusa la concorrente la cui offerta era pervenuta dieci secondi dopo il termine di presentazione delle offerte fissato dalla lex specialis (ore 16.00). L'impresa ricorreva al TAR che annullava l'esclusione unitamente al provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato sull'illegittimo presupposto della non ammissibilità dell'offerta presentata dalla ricorrente ritenendo che il bando dovessere inteso nel senso che l'offerta avrebbe dovuto essere presentata entro le ore 16 e 00 minuti primi, sicché tutte le operazioni compiute alle ore 16 e 00 minuti primi dovevano essere ritenute tempestive, senza conteggiare i secondi, non presi in esame al momento della fissazione del termine. L'aggiudicataria provvisoria impugnava la sentenza lamentandone, inter alia, l'illogicità e la contraddittorietà per la parte in cui aveva ritenuto tempestiva l'offerta.

La soluzione del Consiglio di Stato. Il Collegio muove da un'attenta ricostruzione dei fatti di causa specificando che l'operazione di “caricamento” sul portale del file PDF con firma digitale corrispondente alla Busta economica era stata conclusa dalla ricorrente in primo grado alle ore 16.00.10 e il programma aveva dato esito negativo per superamento del termine delle ore 16.00. La sentenza specifica altresì che dopo 3 secondi dal log precedente, (ore 16.00.13), la stessa appellante tentava di attivare il comando per completare il processo di trasmissione, impedito tuttavia da un pop up di sistema, che segnalava l'avvenuto superamento dei termini di presentazione dell'offerta. Aderendo a un'interpretazione opposta a quella abbracciata dal Giudice di prime cure, il Collegio precisa che l'indicazione delle ore 16.00 come termine di scadenza per la presentazione delle offerte doveva essere interpretata nel senso che le offerte pervenute dalle 16.00.01 in poi sono tardive e quindi legittimamente non avrebbero potuto essere prese in considerazione dalla stazione appaltante.

A supporto del proprio ragionamento la sentenza richiama la decisione con cui la Plenaria ha chiarito che qualora la legge ricolleghi il verificarsi di determinati effetti, quale la perdita di un requisito di ammissione a un concorso, al compimento di una data età, tali effetti decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Cons. St., ad. plen. 2 dicembre 2011 n. 21).

In conclusione. A fronte di una legge di gara che specifichi in ore e minuti l'orario entro il quale le offerte devono pervenire, passato il primo secondo successivo all'orario indicato non può essere ammessa più alcuna offerta, e ciò vale per tutte le gare, a prescindere dalla modalità telematica o cartacea, in cui siano svolte.

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