Ricorso ex art. 120 co. 2 bis c.p.a. e tempestività dell’azione

Benedetta Barmann
26 Marzo 2018

L'onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione, previsto dall'art. 120, comma 2 bis, del c.p.a., è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura (Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565)...

L'onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione, previsto dall'art. 120, comma 2 bis, del c.p.a., è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura (Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565).

Peraltro la disposizione in parola non implica l'assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto – o in mancanza di pubblicazione dell'atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l'interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale (Cons. St., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5870).

Nel caso di un verbale della seduta in cui si ricavi soltanto quali fossero le imprese ammesse alla gara, ma non è possibile trarre alcun elemento da cui desumere eventuali motivi di esclusione di taluna delle imprese partecipanti, la conoscenza acquisita dall concorrente mediante la partecipazione alla detta seduta non è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione.

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