Doppia riparametrazione dei punteggi

Redazione Scientifica
26 Marzo 2018

Quanto alla c.d. doppia riparametrazione, la Sezione segue l'orientamento giurisprudenziale di cui alle decisioni di questo Cons. Stato, V, 27 gennaio 2016 n. 266 e id., 30 gennaio 2017 n. 373, confermato dalle più recenti sentenze del 12 giugno 2017, n. 2811 e n. 2852, e della Sezione Terza, 20 luglio 2017, n. 3580, ritenuto prevalente...

Quanto alla c.d. doppia riparametrazione, la Sezione segue l'orientamento giurisprudenziale di cui alle decisioni di questo Cons. Stato, V, 27 gennaio 2016 n. 266 e id., 30 gennaio 2017 n. 373, confermato dalle più recenti sentenze del 12 giugno 2017, n. 2811 e n. 2852, e della Sezione Terza, 20 luglio 2017, n. 3580, ritenuto prevalente.

Le Linee guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, hanno previsto la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara, in conformità a quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere preventivo sulle linee guida (Cons. St., sez. consultiva, 3 agosto 2016, parere n. 1767), in dichiarata continuità con la giurisprudenza prevalente.

Pertanto, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.

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