Il figlio ultratrentenne non autosufficiente ha diritto di occupare l'appartamento dei genitori?
27 Marzo 2018
Il caso. Parte attrice ha chiesto al Tribunale di Modena l'immediato rilascio dei locali occupati dal figlio 60enne non economicamente autosufficiente ritenendo che il rapporto tra le parti andasse qualificato come comodato precario. Costituitosi in giudizio, il figlio contestava la pretesa della madre sostenendo che non vi fosse stato alcun contratto di comodato e che i genitori gli avevano in realtà consentito di permanere nell'abitazione in adempimento spontaneo ad un obbligo di mantenimento o alimentare.
Nessun obbligo di mantenimento in favore del figlio con più di 34 anni. Secondo il Tribunale, è condivisibile l'orientamento affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui oltre la soglia dei 34 anni «lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento» (Trib. Milano, sez. IX, ord., 29 marzo 2016) dovendosi ritenere che da quel momento in poi il figlio stesso possa al massimo avanzare pretese riconosciute all'adulto come gli alimenti. Nel caso di specie non risulta tuttavia che il convenuto abbia mai avanzato richiesta di alimenti né è stata fornita prova che la madre abbia inteso adempiere spontaneamente ad un'obbligazione alimentare tenendolo presso di sé nell'immobile.
Detenzione precaria: negozio familiare atipico concluso per fatti concludenti. Per quanto riguarda, invece, la qualificazione del rapporto tra le parti, il Tribunale ritiene che la lunga convivenza con la madre nell'appartamento, pur non costituendo di per sé prova della natura alimentare del rapporto instauratosi, rende quest'ultimo comunque riconducibile ad un negozio atipico di tipo familiare concluso per fatti concludenti avendo dato vita ad una forma di detenzione qualificata ma precaria, equiparabile a quella del comodato senza determinazione di durata. La figura del negozio atipico familiare, ricorda il Giudice, è stata utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare la detenzione qualificata e autonoma della casa familiare nel rapporto di convivenza (cfr. Cass. civ., n. 7214/2013). Tale fattispecie è assimilabile a quella in esame nonostante il rapporto di filiazione non possa liberamente sciogliersi, dal momento che anche la convivenza con il figlio maggiorenne, in assenza di obblighi di mantenimento, è rimessa alla libera determinazione delle parti.
Non esiste un diritto del maggiorenne di restare nella casa di proprietà dei genitori. Tuttavia, conclude il Tribunale, «non vi è alcuna norma nell'Ordinamento che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto incondizionato di permanere nell'abitazione di proprietà esclusiva dei genitori, contro la loro volontà ed in forza del solo vincolo familiare». Essi possono quindi richiedere al figlio convivente di liberare l'immobile occupato con il solo limite, imposto dal principio di buona fede, che sia concesso all'altra parte un termine ragionevole, commisurato alla durata del rapporto. Ciò anche nell'ipotesi in cui il figlio non sia pienamente autosufficiente poiché in tal caso troverà applicazione la somministrazione alimentare. Non avendo il resistente formulato alcuna domanda in tale senso, il Tribunale accoglie la domanda di rilascio dell'immobile presentata dalla ricorrente. |