Sulla portata derogatoria dell’art. 261, comma 8, d.P.R. n. 207/2010

Redazione Scientifica
26 Marzo 2018

L'art. 261, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010 opera una scelta contraria rispetto alla regola del cumulo tra i componenti del raggruppamento temporaneo invece prevista nel...

L'art. 261, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010 opera una scelta contraria rispetto alla regola del cumulo tra i componenti del raggruppamento temporaneo invece prevista nel precedente comma 7 per gli altri requisiti. Ciò a conferma dello specifico elemento di qualificazione che i servizi “di punta” devono possedere e cioè il riferirsi a due distinti lavori. Anche sul piano logico è del resto evidente che il progettista acquisisce una capacità tecnica maggiore dall'esecuzione di attività di progettazione relative a due diversi lavori, piuttosto che dall'esecuzione di livelli di progettazione afferenti alla stessa opera.

Ai sensi dell'art. 252, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria in base ai quali i professionisti del settore conseguono la qualificazione per l'affidamento di incarichi di progettazione da pubbliche amministrazioni sono quelli «concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione». Non è dunque sufficiente a questo scopo svolgere attività di supporto, ancorché specialistico, di quelle elencate nella disposizione regolamentare da ultimo richiamata.

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