Nessuna efficacia riflessa del giudicato sull’impresa designata dal FGVS che non ha partecipato al giudizio
28 Marzo 2018
Massima
Il giudicato formatosi nel giudizio instaurato dal danneggiato contro il responsabile del sinistro, proprietario di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, non può spiegare efficacia riflessa nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che non ha partecipato al giudizio. Premesso che la possibilità di estendere il giudicato a soggetti diversi dalle parti non può prescindere dai principi costituzionali del giudice naturale e dello svolgimento del processo nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità, l'efficacia riflessa può prodursi in presenza di un contratto di assicurazione, proprio in virtù del rapporto contrattuale; tale rapporto tuttavia non sussiste in capo alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia, il cui obbligo risarcitorio deriva direttamente dalla legge, che disciplina in modo specifico le ipotesi di estensione del giudicato all'impresa designata. Il caso
La danneggiata a seguito di un sinistro stradale conviene in giudizio davanti al Giudice di Pace il responsabile dell'incidente, proprietario di un veicolo risultato privo di copertura assicurativa, che viene condannato a risarcire il danno. Poiché al processo non ha preso parte l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, l'attrice cita in giudizio, davanti allo stesso Giudice di Pace, la Compagnia di assicurazioni. Il GdP in primo grado, e il Tribunale in sede di appello, rigettano la domanda. La danneggiata propone quindi ricorso davanti alla Corte di Cassazione. La questione
In caso di condanna del danneggiante, proprietario di un veicolo risultato privo di copertura assicurativa, il giudicato produce efficacia riflessa sull'impresa designata da FGVS che non ha preso parte al giudizio? Le soluzioni giuridiche
La Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione del Tribunale di Palermo, giudice di appello, che aveva correttamente richiamato la sentenza della Suprema Corte del 2007 (Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2007 n. 22881), ove era stato escluso che il giudicato formatosi nella causa instaurata dal danneggiato nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo responsabile del sinistro potesse estendersi all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In questo precedente, la Corte aveva innanzitutto evidenziato che la possibilità di estendere il giudicato a soggetti diversi dalle parti in causa non poteva prescindere da una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme (art. 2909 c.c. e art. 25 l. 990/1969, poi trasfuso nell'art. 289 cod. ass.), in relazione ai principi della precostituzione del giudice naturale e dello svolgimento del processo nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità (ex artt. 25 e 111 Cost., la cui rilevanza in tema di efficacia riflessa del giudicato è confermata da Cass. civ., Sez. Un., sent. 12 marzo 2008, n. 6523). Nei casi analoghi a quello in esame deve applicarsi l'art. 1306 c.c. (a norma del quale la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori) e non vi è invece alcun effetto riflesso del giudicato sull'impresa designata per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio e del relativo debito. La posizione del Fondo di Garanzia, infatti – e dunque, per derivazione, dell'impresa designata – non origina da un rapporto contrattuale, ma trova la sua fonte direttamente nella legge, che prevede l'intervento del Fondo per ragioni di solidarietà sociale e di equità nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 19 l. 990/1969 prima, e dall'art. 283 cod. ass. poi. Il dato normativo, sempre secondo Cass. civ., n. 22881/2007, conferma tale interpretazione, avendo il legislatore disciplinato in modo specifico le ipotesi di estensione del giudicato all'impresa designata (art. 25 l. 990/1969; art. 289 cod. ass.). L'ordinanza in esame e la citata sentenza (Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2007 n. 22881) si pongono in contrasto con il precedente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2005 n. 10017, dove era stato statuito che la sentenza di condanna emessa nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuti nel giudizio svoltosi senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, potesse spiegare efficacia riflessa, essendo suscettibile di fare stato nei confronti dell'assicuratore per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito. La Corte, con Cass. civ., n. 22881/2007, aveva preso le distanze da tale impostazione, operando un distinguo e affermando che sia possibile affermare una posizione non autonoma dell'assicuratore laddove esista un contratto di assicurazione; nel caso in cui la Compagnia in questione sia l'impresa designata dal Fondo di Garanzia, non sussistendo alcun rapporto assicurativo e derivando l'obbligo risarcitorio direttamente dalla legge, il giudicato non può estendersi all'impresa designata. Nell caso concreto la ricorrente, a sostegno della propria tesi, ha citato Cass. civ., n. 4241/2013, ma l'ordinanza in commento rileva che tale decisione riguardava un caso diverso, in cui, appunto, vi era un regolare contratto di assicurazione. Anche nella pronuncia citata dalla ricorrente, peraltro, si evidenziava che l'orientamento espresso nella sentenza del 2005 (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2005 n. 10017) non era stato verificato alla luce dei succitati principi costituzionali della precostituzione del giudice naturale e del contradditorio in condizioni di parità e che, in ogni caso, il giudicato reso in una causa di cui l'assicuratore non era parte non poteva essere esteso sic et simpliciter, potendo spiegare efficacia nei confronti dell'assicuratore stesso, ma non producendosi tale effetto in maniera automatica. Si segnala un ulteriore precedente di legittimità, quello della sentenza Cass. civ., n. 17093/2014, che si inserisce nello stesso orientamento espresso dalla Cassazione nella pronuncia richiamata dalla ricorrente, ma che riguarda però una fattispecie in cui l'assicuratore in questione era proprio l'impresa designata dal Fondo di Garanzia. La Corte, in questo caso, aveva rigettato il ricorso della danneggiata, ma non perché non si ritenesse che il giudicato potesse spiegare efficacia riflessa; l'efficacia invece si sarebbe prodotta in presenza del presupposto imprescindibile per l'operatività nei confronti dell'impresa designata, ossia l'accertamento della carenza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante, che invece non era stato oggetto della pronuncia di primo grado. Osservazioni
Ad avviso di chi scrive, l'orientamento cui aderisce la Corte con l'ordinanza in commento è assolutamente condivisibile. In un'ottica molto pragmatica si osserva che, in casi analoghi a quello di cui si discute, il danneggiato dovrebbe, prima di instaurare il giudizio, verificare se vi siano le condizioni previste dall'art. 283 cod. ass. per l'intervento del Fondo di Garanzia (che sono molto chiare e che pongono, semmai, un problema di onere della prova) e, in presenza di tali condizioni, citare sempre in giudizio, prudenzialmente, l'impresa designata. Si può però anche evidenziare che, nel caso deciso dall'ordinanza in commento, in cui nel giudizio contro il responsabile civile non era stata convenuta l'impresa designata, la danneggiata avrebbe comunque potuto raggiungere un risultato utile adottando un approccio differente da quello effettivamente seguito e poi sostenuto fino in Cassazione. Una volta ottenuta la sentenza del Giudice di Pace, che ha condannato il solo responsabile civile, l'attrice avrebbe sì dovuto proporre un nuovo giudizio contro l'impresa designata dal Fondo di Garanzia, non però basandosi sulla pretesa opponibilità a quest'ultima della predetta pronuncia, bensì allegando la tesi della scopertura assicurativa e proponendosi di provarla, e, in virtù di tale allegazione e di tale prova, chiedere la condanna della Compagnia designata. La sentenza di condanna del responsabile del sinistro, con cui il GdP si era pronunciato anche sulla scopertura assicurativa del veicolo investitore, avrebbe potuto essere prodotta come elemento di prova liberamente valutabile dal giudice. Inoltre, si sarebbe potuto produrre l'esito di un'interrogazione ANIA e chiedere, oltre alla testimonianza dell'assicuratore del veicolo responsabile, l'ordine di esibizione, nei confronti di quest'ultimo, della documentazione relativa al periodo del sinistro. In tal modo si sarebbe senz'altro potuta provare la scopertura assicurativa, eventualmente anche per presunzioni semplici.
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