Se l’istanza risarcitoria è avanzata successivamente all’aggiudicazione si applicano i termini del "rito ordinario"

Guido Befani
28 Marzo 2018

È inapplicabile il rito speciale abbreviato di cui all'art. 119, comma 1, lettera a), c.p.a. per l'azione risarcitoria incardinata successivamente all'avvenuta aggiudicazione, mancando in tale evenienza la ratio per la quale il legislatore ha ritenuto di favorire, in deroga ai termini processuali ordinari, una più rapida tutela degli interessi pubblici in ambiti individuati.

Nella sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla eventuale applicabilità del rito speciale in materia di contratti pubblici ad una fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'aggiudicataria per i ritardi nella stipula di un contratto di appalto dovuti alla richiesta facoltativa dell'informativa antimafia alla prefettura competente per territorio.

Nel respingere il ricorso in appello nel merito per infondatezza, il Collegio ha rilevato in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla stazione appaltante, argomentata sulla considerazione che, vertendosi in materia di appalti si applicherebbe il termine dimidiato di cui all'art. 119 c.p.a. e pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 3, e 119, comma 7, c.p.a. il termine per la proposizione dell'appello sarebbe stato di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.

Per il Collegio tuttavia tale assunto si rileva del tutto infondato in quanto la controversia in questione non attiene alla procedura di affidamento (peraltro già conclusasi con l'intervenuta aggiudicazione), ma esclusivamente all'azione risarcitoria proposta dalla ricorrente, fattore che comporta l'inapplicabilità del rito abbreviato di cui all'art. 119, comma 1, lettera a), c.p.a., mancando la ratio per la quale il legislatore ha ritenuto di favorire, in deroga ai termini processuali ordinari, una più rapida tutela degli interessi pubblici in ambiti individuati (in termini cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2016 n. 5551).

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