La richiesta facoltativa dell'interdittiva antimafia non può costituire comportamento illecito produttivo di danno

Guido Befani
28 Marzo 2018

Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando semmai al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento.

Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla eventuale risarcibilità danni patiti dall'aggiudicataria per i ritardi nella stipula di un contratto di appalto dovuti alla richiesta facoltativa dell'informativa antimafia alla prefettura competente per territorio.

Nel respingere il ricorso in appello per infondatezza, nel merito il Collegio ha rilevato come la stazione appaltante abbia in via prudenziale ritenuto di dover acquisire l'informativa prefettizia al fine di evitare di stipulare il contratto con un soggetto che poteva presentare controindicazioni secondo la normativa antimafia.

Per il Collegio, infatti, trattandosi di impresa operante in un ambito territoriale ad alta incidenza da parte della criminalità organizzata (nella specie, il Comune di Reggio Calabria), la valutazione operata dalla stazione appaltante non si è appalesate come illogica o irragionevole, ma anzi è risultata pienamente condivisibile, atteso che – ove l'impresa fosse stata interdetta – l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla revoca dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto con effetti negativi sulla realizzazione dell'opera pubblica.

Pertanto, la scelta di acquisire in via facoltativa il provvedimento prefettizio non può costituire comportamento illecito produttivo di danno, anche qualora l'acquisizione dell'informativa antimafia abbia comportato un ritardo nella stipulazione del contratto, tenuto conto dei termini necessari per lo svolgimento della complessa istruttoria da parte del Prefetto.

Nello specifico, inoltre, sebbene l'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, indichi il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, tale termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della P.A., se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671).

Pertanto, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando semmai al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (in termini, cfr. Cons. Stato Sez. V, 31-08-2016, n. 3742; Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671).

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