Sì al matrimonio dei minori in assenza di deficit cognitivi e condizionamenti esterni
30 Marzo 2018
Massima
In tema di autorizzazione a contrarre matrimonio, la disposizione contenuta nell'art. 84 c.c. deve essere interpretata nel senso che l'istanza presentata dal minore deve essere respinta nei soli casi in cui si accerti in concreto che egli abbia subito, in conseguenza di rilevanti deficit di cui sia portatore o di fattori esterni, un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva, tale da far ritenere viziata la relativa manifestazione di volontà. Il caso
Due minori presentano al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta un ricorso con il quale chiedono, ai sensi dell'art. 84 c.c., di essere autorizzati a contrarre matrimonio. La richiesta è espressione della volontà dei giovani di realizzare un progetto di vita in comune. Dall'istruttoria effettuata, in particolare dall'ascolto di entrambi i minori e dei loro genitori, emerge che i giovani, prossimi al compimento del diciassettesimo anno di età, hanno predisposto un progetto di vita, condiviso anche dai loro genitori che li sostengono ed appoggiano. Il Tribunale, quindi, verifica in capo ai richiedenti la sussistenza di un sufficiente grado di maturità desumendo ciò, ulteriormente, dall'incondizionato favore espresso dai genitori al rilascio della richiesta autorizzazione. La questione
La questione giuridica sottoposta al Tribunale per i minorenni attiene all'esatta individuazione dei gravi motivi, di cui all'art. 84 c.c., in forza dei quali l'autorizzazione al matrimonio del minore può essere concessa, ed in particolare, alla possibilità che, in presenza di altre circostanze, gli stessi possano essere costituiti dalla necessità di dare attuazione alla consapevole volontà del minore ultrasedicenne. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale per i minorenni, accoglie il ricorso ed autorizza i minori a contrarre matrimonio, ritenendo sussistenti i gravi motivi, valorizzando la maturità psico-fisica dei richiedenti e le ragioni poste a fondamento della domanda. Nel dettaglio il Tribunale per i minorenni rileva che gli istanti sono prossimi al compimento dei diciassette anni, che tale circostanza già induca a ritenerli dotati di un sufficiente grado di maturità e che la loro personalità sia evoluta rispetto alla fascia adolescenziale. Tali circostanze fattuali, poste a fondamento del decreto, non sono tuttavia di per sé sufficienti, atteso che l'art. 84 c.c. prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo in presenza di gravi motivi. Il Tribunale per i minorenni, pertanto, ricostruisce il panorama normativo europeo nel quale la disposizione citata si colloca, evidenziando la fondamentale importanza che oggi riveste l'ascolto del minore ed il rispetto del suo diritto ad autodeterminarsi. In particolare, il Giudice di primo grado evidenzia che a favore di «un'interpretazione lata»dell'art. 84 c.c. soccorrono i principi contenuti nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, ratificata con l. 20 marzo 2003, n. 77. Nel dettaglio viene in considerazione l'art. 3, l. n. 77/2003 che prevede che nei procedimenti che lo riguardano, al minore, considerato dal diritto interno come capace di discernimento, vengono riconosciuti i diritti di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato ed esprimere la propria opinione e di essere informato sulle conseguenze che tale opinione comporterebbe. Sicché, se l'opinione del minore deve essere sempre tenuta in considerazione dall'autorità giudiziaria nelle decisioni che lo riguardano, a maggior ragione ciò deve avvenire quando l'età del minore sia tale da ritenere che egli abbia raggiunto una adeguata maturazione, qualora la volontà del predetto sia espressione di una sua libera scelta e non il frutto di condizionamenti esterni o di patologie che incidano sulla corretta formazione del percorso decisionale. In forza di tali premesse logico-giuridiche il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ritiene che i minori, nel caso di specie, possano essere autorizzati a contrarre matrimonio evidenziando che la richiesta autorizzazione può essere negata, attraverso un'interpretazione restrittiva dei gravi motivi, solo qualora l'istanza sia il frutto di condizionamenti o di patologie così da escludersi che il ricorso sia l'espressione della libera autodeterminazione del minore. Osservazioni
La decisione in commento è espressione della crescente necessità di interpretare le disposizioni concernenti i minori e, più in generale, i soggetti fragili valorizzandone quanto più possibile volontà e capacità di autodeterminarsi. È opportuno peraltro evidenziare che recentemente lo stesso legislatore, dopo aver disciplinato e riconosciuto il diritto all'ascolto del minore, con l. 22 dicembre 2017, n. 219, ha anche affermato in capo al medesimo il diritto di esprimere il consenso informato alle cure, così ulteriormente riconoscendogli il diritto di autodeterminarsi anche con riferimento a decisioni fondamentali che concernono la sua salute. In particolare l'art. 3, comma 1, l. n. 219/2017 prevede espressamente che «la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la sua volontà». Il diritto di autodeterminazione del minore deve essere quindi tutelato e preservato dovendosi interpretare la regola di cui all'art. 84 c.c. in modo restrittivo, in particolare nel senso che l'istanza debba essere respinta solo nel caso in cui sia l'espressione di una volontà coartata ovvero di una patologia. La giurisprudenza di merito ha peraltro già in passato chiarito che i gravi motivi che possono giustificare l'autorizzazione a contrarre matrimonio non sono solo quelli che interessano sotto il profilo negativo, cioè tesi ad evitare un disagio o una sofferenza alla coppia che per di più sia in attesa di un figlio, ma anche quelli inerenti il profilo positivo, così valorizzando proprio la volontà del minore sottesa al ricorso (sotto tale profilo è stato ritenuto rilevante il desiderio responsabile e consapevole di consentire al nascituro non solo di vivere in un ambiente familiare unito ma anche formalmente riconosciuto dalla collettività, Trib. min. Torino, 26 marzo 1986). Proprio in un'ottica di valorizzazione dei gravi motivi sotto il profilo positivo si colloca quindi la recente decisione del Tribunale per i minorenni che ribadisce quanto già espresso dalla Corte d'appello di Caltanissetta con decisione App. Caltanisetta, 23 febbraio 2005. Tuttavia, nel citato precedente era stata data particolare rilevanza non solo alla necessità di dare attuazione alla volontà consapevole della minore (di anni 17), ma anche alla ulteriore e determinante circostanza secondo cui ella aveva procreato un figlio con il convivente more-uxorio, condotta valutata negativamente nel contesto socio-ambientale di provenienza della coppia. Ciò aveva poi condotto la Corte ad accogliere il reclamo sussistendo «una complessiva situazione personale e familiare che configura grave motivo idoneo a giustificare nella fattispecie il rilascio della autorizzazione a contrarre matrimonio». -A. G. Parisi, Dei singoli impedimenti matrimoniali, in G. Autorino Stanzione (a cura di) Il matrimonio, i rapporti di fatto, le unioni personali, Torino, 2011, 112; -G. Carella, Commento all'art. 27, in S. Bariatti, (a cura di) Commentario alla riforma del diritto internazionale privato, in Nuove leggi civ. comm., 1996, 1, 164; -A. Di Florio Il matrimonio dei minori in P. Cendon (a cura di) Il diritto delle relazioni affettive, Padova 2005, 180; -L. Rodighiero, Spunti processuali in tema di matrimonio del minore infrasedicenne, Dir.fam. 1976, 1178; -C. Cossu, Il matrimonio del minore, Dir. fam., 1979, 897. |