In caso di "oggettiva preclusione" a partecipare alla procedura selettiva, può essere disposta una proroga dei termini per la ricezione delle offerte
26 Marzo 2018
Dalle disposizioni di cui all'art. 79, commi 3, 4 e 5-bis, d. lgs. n. 50 del 2016 si evince che la proroga dei termini per la ricezione delle offerte può essere disposta dall'Amministrazione in presenza di circostanze in grado di rappresentare una «oggettiva preclusione» a partecipare alla procedura selettiva, e per il periodo di tempo proporzionalmente necessario a ripristinare il normale svolgimento dalla gara. |