Violenza sessuale di gruppoFonte: Cod. Pen Articolo 609 octies
03 Aprile 2018
Inquadramento
Il delitto di violenza sessuale di gruppo è stato introdotto dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale. Tale legge ha disciplinato ex novo l'intera materia dei reati sessuali: da un lato, all'art. 1, ha abrogato il Capo I (Dei delitti contro la libertà sessuale) del Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del Libro secondo del c.p. e gli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 c.p., mentre dall'altro, all'art. 2, ha inserito nella Sezione II (Dei delitti contro la libertà personale) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del libro secondo del c.p., gli artt. da 609-bis a 609-decies. Nello specifico l'art. 609-octies c.p. disciplina una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario che si configura quando più persone riunite partecipano agli atti di violenza sessuale sanzionati all'art. 609-bis. In tale ipotesi, pertanto, la pluralità di agenti rappresenta un elemento costitutivo del reato (Cass., Sez. III, 18 luglio 2012, n. 36036). Con l'art. 609-octies il Legislatore ha individuato come titolo autonomo di reato la forma del concorso di persone più grave, ovvero quella che consiste nella presenza simultanea di almeno due concorrenti nella fase esecutiva del reato (Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 42111). Occorre chiarire, però, che l'introduzione di una specifica figura di reato non ha ampliato la sfera delle condotte penalmente rilevanti: prima della riforma, infatti, l'ipotesi della violenza sessuale esercitata da parte di più persone riunite era comunque punita ai sensi degli artt. 519-520-521 e 110 e ss. Più precisamente l'art. 609-octies c.p. contempla solo una delle possibili modalità di estrinsecazione del concorso di persone nel reato: quella dell'agire in gruppo (Romano).
Si è osservato, infatti, che il numero delle persone poteva già influire sul disvalore complessivo del fatto sia ai sensi delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 5 e 112, n. 1, sia ai sensi dell'art. 133 (Donini). La ratio di una autonoma e più grave fattispecie incriminatrice rispetto a quella sanzionata dall'art. 609-bis deve, pertanto, essere rintracciata nella considerazione che la presenza delle più persone riunite nel locus commissi delicti esercita una forza di intimidazione maggiore sulla vittima dell'abuso sessuale e sulla sua libertà di autodeterminazione. Bene giuridico
Il bene giuridico tutelato coincide con quello sotteso alla ipotesi di cui all'art. 609-bis, ovvero la libertà sessuale, quale esplicazione fondamentale di quella personale individuale e da intendersi come libertà da indebite interferenze e sopraffazioni ad opera di terzi. La fattispecie della violenza sessuale di gruppo, tuttavia, cagiona un'offesa obiettivamente più grave: la pluralità delle persone riunite, infatti, comporta sia una condizione di minorata difesa della vittima, che ha indubbiamente inferiori possibilità di resistere alla violenza, sia una maggiore probabilità di essere sottoposta ad una lesione ripetuta, o comunque, più intensa dell'autodeterminazione e della libertà sessuali anche solo per la presenza attiva, efficace e solidale di più persone riunite. Soggetti
Trattasi di reato comune, salvo che nel caso di violenza sessuale compiuta mediante abuso di autorità, dove il soggetto attivo deve possedere particolari qualifiche soggettive. Poiché la norma chiede la partecipazione alla violenza da parte di più persone riunite è necessario individuare il numero minimo di partecipanti alla commissione del delitto. Secondo un orientamento dottrinario il concetto di gruppo, espressione riportata nella rubrica dell'articolo, sembrerebbe richiedere la partecipazione di un numero di persone pari o superiore a tre (ROMANO). Le principali argomentazioni a sostegno di questo indirizzo sono due: ai fini della consumazione del reato la giurisprudenza ritiene necessaria la presenza di almeno tre partecipanti (v. art. 588) quando all'interno della fattispecie non è riportato un riferimento espresso ad un numero di persone superiore a due (come, ad es., nei casi degli artt. 112, n. 1 e 416 c.p.); tale interpretazione restrittiva sarebbe imposta dall'esigenza di evitare sperequazioni sanzionatorie dovute alla differenza di pena-base edittale tra il concorso di persone nel reato di violenza sessuale (artt. 110 e 609-bis c.p., che individua la reclusione da cinque a dieci anni) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p., che dispone la reclusione da sei a dodici anni). Secondo altra impostazione (DONINI), invece, è sufficiente la partecipazione di sole due persone. Più specificamente, per un primo e originario indirizzo giurisprudenziale, per integrare il concetto di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p. sarebbero sufficienti due persone (Cass. pen., Sez. III, 09/09/1996, n. 2851), in quanto l'espressione "più" indica un numero maggiore di uno, analogamente a quanto si ritiene per altre fattispecie che si connotano per una condotta violenta (v. artt. 628, comma 3, n. 1 e 629 c.p.). Secondo la giurisprudenza più recente, che ha preso in considerazione le argomentazioni dell'orientamento contrario, poiché la norma prevede testualmente la partecipazione di più persone riunite e non del gruppo è necessario un quid pluris, ovvero la simultanea effettiva presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, 7 febbraio 2017, n. 52629; Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2010, n. 15089).
Soggetto passivo può essere qualsiasi persona, non rilevando né il sesso della vittima (potendo essere sia la donna che l'uomo) né il suo status o altra condizione di vita individuale o sociale che la caratterizzi (in merito alla configurabilità della violenza sessuale anche all'interno di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, poichè non esiste all'interno di un tale rapporto un “diritto all'amplesso”, né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale v. Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 18937; per quanto attiene alla sussistenza del reato anche ai danni di una prostituta Cass. pen., Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 2469). Elemento oggettivo
La condotta vietata si individua attraverso il richiamo operato dal primo comma dell'art. 609-octies c.p. a tutti gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. consistenti in qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione.
Di conseguenza sono sanzionate entrambe le fattispecie previste dall'art. 609-bis c.p., alle quali si ricollegano due tipi di condotta:
Anche l'art. 609-octiesc.p. adotta la locuzione atti sessuali come omnicomprensiva delle condotte invasive della sfera sessuale altrui, cioè poste in essere in assenza di un reciproco ed “effettivo” consenso al suo compimento ed imposte alla persona offesa. Pertanto anche in riferimento alla violenza sessuale di gruppo si sollevano gli stessi problemi ermeneutici dovuti alla genericità della espressione, e, in particolare, riguardo alla fissazione della soglia minima a partire dalla quale può ritenersi che un atto esprima significato sessuale. Ciò che caratterizza la fattispecie rispetto all'ipotesi “semplice” è la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale. È necessario, pertanto, definire il contenuto della partecipazione punibile. In primo luogo, posto che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il numero minimo di partecipanti necessari per integrare la fattispecie sia di due persone, la norma richiede che i due o più autori devono essere riuniti, cioè essi devono essere fisicamente presenti dove si compie l'atto sessuale, o quanto meno trovarsi in locali adiacenti dopo aver determinato lo stato di soggezione nella vittima, anche se la violenza venga poi realizzata materialmente da uno solo di essi, o eventualmente "a rotazione" (Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2012, n. 40121).
La violenza di gruppo richiede un concorso qualificato dalle modalità esecutive della violenza, condensate nella locuzione più persone riunite: trattandosi di un reato plurisoggettivo proprio (in cui tutti i coagenti sono assoggettati alla medesima pena), ciò che caratterizza la fattispecie, non è il numero dei correi, ma è la partecipazione simultanea di essi alla condotta tipica di cui all'art. 609-bis c.p.. In secondo luogo, ai fini della consumazione del reato la violenza sessuale deve essere perpetrata da parte di uno o più autori, ma non occorre che tutte le persone riunite compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che partecipino all'esecuzione materiale del reato attraverso l'effettiva presenza nel luogo e nel momento di consumazione del delitto, potendo durante l'iter criminis intervenire in qualsiasi momento (requisito della compresenza partecipativa).
L'atto di partecipazione del soggetto che non è stato autore diretto della violenza sessuale, infatti, s'identifica con un atto di concorso, materiale o morale, alla violenza avente ad oggetto la sfera sessuale del soggetto passivo, da identificarsi secondo le regole generali del concorso di persone nel reato: potrà trattarsi, perciò, di partecipazione agevolatrice, morale o materiale, nella fase preparatoria o esecutiva del reato. In terzo luogo, l'atto di violenza sul soggetto passivo deve essere realizzato avvalendosi della contestuale cooperazione di almeno un correo o complice presente al fatto. Ai fini della consumazione del reato, pertanto, non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano gli atti di violenza o che assistano ad essi, ma è sufficiente che abbiano apportato un contributo causale all'esecuzione del delitto in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato (Cass. pen., Sez. III, 19 luglio 2011, n. 34900). La condotta del singolo potrà anche consistere solo nel fatto di presenziare al compimento degli atti di violenza sessuale materialmente compiuti da altri, quando tale contegno si ponga in una relazione causale con l'evento ovvero rafforzi la determinazione criminosa degli altri agenti (Cass. pen., n. 11560/2010). Il rafforzamento del proposito del reo, infatti, è determinato dalla consapevolezza della presenza del gruppo nel luogo e nel momento in cui sono posti in essere gli atti di violenza sessuale e non dalla circostanza che il correo assiste agli stessi. La mera connivenza del soggetto che assiste passivamente alla perpetrazione del reato e che avrebbe la possibilità, ma non l'obbligo di impedirlo, non è penalmente punita se non si traduce in un contributo causale, anche nell'ipotesi in cui il predetto soggetto aderisca internamente all'altrui condotta di reato. La giurisprudenza evidenzia che la lettura del disposto normativo sopra illustrata è confermata anche da un'interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice: il quarto comma dell'art. 609-octies prevede, infatti, l'applicazione di una diminuzione di pena per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato. La previsione di questa circostanza attenuante induce a ritenere che il fatto tipico è integrato anche in assenza del diretto compimento di atti sessuali da parte di uno dei concorrenti perché sarebbe inconcepibile ravvisare il contributo di minima importanza nell'ipotesi di partecipazione diretta del correo agli atti di violenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, n. 31842/2014). Non occorre, inoltre, l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso. Si ritiene, poi, che l'accordo possa essere estemporaneo o tacito (Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2015, n. 40366; Cass. pen., , Sez. III, 1 luglio 2010, n. 34212). Elemento soggettivo
Il dolo del delitto di violenza sessuale di gruppo è generico e consiste nella coscienza e volontà da parte dei partecipanti di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa (Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 4913). Tutti i soggetti attivi, pertanto, devono rappresentarsi e volere gli elementi che compongono il fatto tipico (vi sono elementi che possono essere oggetto di rappresentazione, quali, ad es., le condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima). In particolare, nel caso di violenza sessuale per costrizione i correi devono essere consapevoli del dissenso, attuale o potenziale, del soggetto passivo ed agire ugualmente. Non vi sarà dolo nel caso in cui l'agente compia gli atti sessuali nell'erronea convinzione dell'esistenza del consenso della vittima. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia uno solo dei partecipanti a costringere la vittima a compiere atti sessuali con più persone e gli altri siano ignari dell'avvenuta coartazione della persona offesa si consumerà solo il reato di cui all'art. 609-bis c.p. per il soggetto che ha esercitato la violenza o la minaccia. Occorre, inoltre, che tutti i partecipanti siano consapevoli della partecipazione di altri soggetti. Di conseguenza risponderà ai sensi dell'art. 609-bisc.p. e non dell'art. 609-octiesc.p., il soggetto che ad es. decida di approfittare della vittima, ancora tramortita o incosciente o comunque non in grado di opporsi all'abuso, di una violenza consumata autonomamente e antecedentemente al suo arrivo. L'abbassamento delle difese da parte della vittima, che, temendo per la propria vita o incolumità fisica, finisce per accedere senza apparenti reazioni di contrasto alle violenze a suo danno, non vale in alcun modo ad elidere la violenza o ad alimentare dubbi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo agli autori del fatto (Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 2014, n. 967). In caso di error o ignorantia aetatis si applica la disciplina contenuta dall'art. 609-sexies c.p. Circostanze
L'art. 609-bis c.p. al terzo comma prevede una circostanza speciale ad effetto comune per cui si ha un aumento della pena pari ad un terzo se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter c.p. (v. FULVI, Le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale aggravata). Per quanto attiene all'applicazione di altre circostanze aggravanti alla fattispecie:
Il quarto comma, invece, prevede due circostanze attenuanti ad effetto comune:
Non è stata prevista, infine, per il delitto di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del fatto di minor gravità di cui all' art. 609-bis, ultimo comma, c.p. Al riguardo la giurisprudenza ha sottolineato che la predetta circostanza è incompatibile con il modello legale di reato descritto dall'art. 609-octies cp. non potendo essere estesa a quest'ultima fattispecie incriminatrice sia perché specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché logicamente inconciliabile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo (Cass. pen., Sez. III, n. 4913/2014). È stato, infatti, evidenziato che il fatto criminoso di per sé non può essere in nessun caso qualificato come di minore gravità quando si consuma in presenza di aggressioni sessuali perpetrate da almeno due persone riunite, posto che la violenza di gruppo implica un'offesa più profonda delle prerogative della vittima, che da soggetto diventa oggetto dell'interazione sessuale, venendo pertanto reificata. Inoltre non possono non considerarsi aspetti quali le ripercussioni in termini di minorata difesa, il rafforzamento (dato dall'agire in gruppo) della determinazione delittuosa e il maggiore rischio di escalation criminosa. La scelta del Legislatore è stata oggetto di critiche a causa dell'ampia nozione di atti sessuali adottata, che ricomprende molteplici tipologie di atti realizzabili: si consideri ad esempio il caso di una “pacca” sui glutei posta in essere da un diciottenne su incitamento di un suo coetaneo, la quale – stante l'assenza della summenzionata attenuante – verrebbe ad essere sanzionata con una pena minima di 6 anni di reclusione. Non si è valutata interamente la potenzialità espansiva del concetto di atto sessuale in assenza di un'autonoma incriminazione delle c.d. molestie sessuali: una molestia sessuale di gruppo non presenta – o presenta in grado ampiamente minore - quelle componenti di disvalore “specifico” delle aggressioni sessuali di gruppo (ad esempio la reificazione della vittima). Sono state, pertanto, sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies nella parte in cui non prevede che la violenza sessuale di gruppo possa essere di minore gravità, così come avviene ai sensi dell'art. 609-c.p. che, però, sono state ritenute non fondate (Corte cost. 26 luglio 2005, n. 325). La Corte costituzionale non ha ritenuto irragionevole una diversità di disciplina tra le due fattispecie, data l'effettiva differenza tra le condotte incriminate che si estrinseca nella maggior gravità di quella di violenza sessuale di gruppo. Secondo la Consulta quest'ultima «presuppone comportamenti talmente violenti e un livello così intenso di costrizione della libertà sessuale della vittima da precludere l'applicazione dell'attenuante dei casi di minor gravità» (Cass. pen., Sez. III. 21 novembre 2012, n. 1699; Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 42111). Consumazione e tentativo
Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale.
Si ritiene il tentativo configurabile.
Concorso di persone
L'art. 609-octies c.p. punisce solo un'ipotesi, pur qualificata, di concorso di persone nel reato. Fuori dall'ambito della simultanea presenza e interazione di condotte si possono ravvisare dei casi in cui la sussistenza di più correi non realizza il reato di violenza sessuale di gruppo, ovvero quando si configura:
Il requisito che distingue la violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato ex art. 609-bis c.p. non è la sussistenza dell'accordo della volontà dei compartecipi, ma la necessaria simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile (Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2010, n. 15619). Tale distinzione impone che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale di gruppo è configurabile solo nella forma di concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, che si esplica attraverso le modalità dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso e neppure sia presente nel momento e nel luogo della commissione della violenza (Cass. pen., n. 42111/2007; Cass. pen., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 26369).
Si è al riguardo sostenuto che risponde di concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo colui che, pur non presente nel luogo e nel momento della violenza consumata dai correi, abbia comunque apportato un contributo causale al reato oggetto di volontà comune (ad esempio, introducendo all'interno dell'abitazione della vittima gli ignoti autori degli abusi sessuali: Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 8775). Le norme sul concorso eventuale, infine, continuano ad essere applicate nel caso vengano compiuti atti sessuali, in gruppo, con un minorenne consenziente (609-quater c.p.) in quanto tale ipotesi non è contemplata nell'art. 609-octies c.p. Un'impostazione dottrinaria ritiene che si realizzano «tanti reati quanti sono i soggetti» che li pongono in essere allorquando più di un membro del gruppo commette atti di violenza sessuale, poiché il delitto in esame si perfeziona già con il compimento di atti sessuali da parte di uno dei partecipi (Pisa). Ciascun partecipe risponderebbe del reato proprio e a titolo di concorso per le azioni compiute dagli altri partecipanti. Questa lettura sarebbe imposta dalla necessità di evitare che agendo in gruppo le violenze sessuali ulteriori dopo quella compiuta dal primo dei concorrenti risultino prive di adeguata risposta sanzionatoria. Secondo un altro orientamento si tratterebbe di un'ipotesi di pluralità di reati omogenei, da considerare assimilabile ai casi nei quali vi sia «reato unico con pluralità di atti tipici», come, ad esempio, nell'eventualità di «furto di più sacchi di grano da parte dei concorrenti, ciascuno dei quali ha trasportato sull'autocarro una parte di essi» (Mantovani). Secondo un ulteriore indirizzo è necessario essere particolarmente attenti nella valutazione dell'elemento temporale: la fattispecie di cui all'art. 609-octies c.p., infatti, tutela beni altamente personali e occorre evitare che, agendo in gruppo, le ulteriori violenze sessuali in danno della vittima restino sprovviste di adeguata risposta sanzionatoria. Di conseguenza si può anche ritenere che la violenza sessuale di gruppo ricomprende la contestuale partecipazione (cioè senza soluzione di continuità) ad atti di violenza sessuale da parte di più persone riunite, le quali si interscambino i ruoli ma se la vittima è posta nelle condizioni di percepire che subisce una nuova violenza, potrà applicarsi più volte l'art. 609-octies c.p. In secondo luogo, è stato osservato che anche in riferimento alla violenza di gruppo si pone il problema dell'ampiezza delle condotte riconducibili alla locuzione compimento dell'atto sessuale per cui al suo interno rientrano anche atti diversi rispetto alla congiunzione carnale: è verosimile che se più soggetti partecipano alla violenza di gruppo, gli stessi non sempre si limitino ad essere attivamente presenti per attenuare le difese della vittima o per "incoraggiare" l'autore materiale della violenza, ma che probabilmente tutte le persone riunite colgano l'occasione (almeno) per compiere direttamente atti sessuali sulla persona offesa (ed es.: palpeggiandola o baciandola). Di conseguenza l'interprete dovrà essere particolarmente attento nel discernere, di volta in volta, le singole situazioni (Romano). La Cassazione ha chiarito, poi, che allorquando gli atti sessuali non sono posti in essere in unico contesto temporale, ma intercorre un apprezzabile lasso di tempo fra i vari episodi criminosi, ciascuno dei quali sia caratterizzato dalla ripresa dell'azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una cesura tra i singoli fatti, ognuno dei quali costituisce reato, con conseguente ravvisabilità di una pluralità di reati di violenza sessuale di gruppo cementati dal vincolo della continuazione (Cass., Sez. III, 09/11/2011, n. 44424; Cass. pen., Sez. III, 9 novembre 2005, n. 45970). Rapporti con altri reati
In riferimento ai rapporti con il delitto di sequestro di persona si possono applicare le conclusioni raggiunte in merito all'art. 609 bis, ovvero il sequestro di persona:
Il delitto di violenza sessuale di gruppo (considerato come forma aggravata dell'omicidio) non concorre formalmente con l'omicidio se è stato commesso in un unico contesto temporale, ma resta in esso assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma 1, punibile con la pena dell'ergastolo (Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 6775). Trattamento sanzionatorio
La violenza sessuale di gruppo è punita con la reclusione da sei a dodici anni. Per le pene accessorie e gli altri effetti penali v. art. 609-nonies c.p. Aspetti processuali
La violenza sessuale di gruppo, ex art. 609-octies, è procedibile d'ufficio. La competenza appartiene al tribunale in composizione collegiale. Per il reato di violenza sessuale di gruppo: a) è possibile disporre intercettazioni; b) l'arresto in flagranza è obbligatorio ed è consentito il fermo; c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. L'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede per coloro che risultano attinti da gravi indizi di colpevolezza per il reato ex art. 609-octies c.p., due presunzioni (entrambe relative) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (in tal caso, vengono vinte entrambe le presunzioni) o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (in tal caso, è vinta soltanto la seconda presunzione, con la conseguenza che possono essere applicate anche misure cautelari diverse dalla custodia in carcere).
L'art. 609-deciesc.p. prevede che quando si procede per il reato di violenza sessuale commesso ai danni di un minorenne il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
Casistica
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