Violenza sessuale di gruppo

Francesca Romana Fulvi
03 Aprile 2018

Il delitto di violenza sessuale di gruppo è stato introdotto dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale. Tale legge ha disciplinato ex novo l'intera materia dei reati sessuali: da un lato, all'art. 1, ha abrogato il Capo I (Dei delitti contro la libertà sessuale) del Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del libro secondo del c.p. e gli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 c.p., mentre dall'altro, all'art. 2, ha inserito nella Sezione II (Dei delitti contro la libertà personale) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del libro secondo del c.p., gli artt. da 609-bis a 609-decies. Nello specifico l'art. 609-octies c.p. disciplina una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario che si configura quando più persone riunite ...
Inquadramento

Il delitto di violenza sessuale di gruppo è stato introdotto dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale. Tale legge ha disciplinato ex novo l'intera materia dei reati sessuali: da un lato, all'art. 1, ha abrogato il Capo I (Dei delitti contro la libertà sessuale) del Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del Libro secondo del c.p. e gli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 c.p., mentre dall'altro, all'art. 2, ha inserito nella Sezione II (Dei delitti contro la libertà personale) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del libro secondo del c.p., gli artt. da 609-bis a 609-decies.

Nello specifico l'art. 609-octies c.p. disciplina una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario che si configura quando più persone riunite partecipano agli atti di violenza sessuale sanzionati all'art. 609-bis. In tale ipotesi, pertanto, la pluralità di agenti rappresenta un elemento costitutivo del reato (Cass., Sez. III, 18 luglio 2012, n. 36036).

Con l'art. 609-octies il Legislatore ha individuato come titolo autonomo di reato la forma del concorso di persone più grave, ovvero quella che consiste nella presenza simultanea di almeno due concorrenti nella fase esecutiva del reato (Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 42111). Occorre chiarire, però, che l'introduzione di una specifica figura di reato non ha ampliato la sfera delle condotte penalmente rilevanti: prima della riforma, infatti, l'ipotesi della violenza sessuale esercitata da parte di più persone riunite era comunque punita ai sensi degli artt. 519-520-521 e 110 e ss. Più precisamente l'art. 609-octies c.p. contempla solo una delle possibili modalità di estrinsecazione del concorso di persone nel reato: quella dell'agire in gruppo (Romano).

In evidenza

La giurisprudenza ha stabilito che sussiste persistenza dell'illecito tra l'abrogato art. 519 e il nuovo delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p. e che poiché esiste continuità normativa fra i delitti che erano previsti dagli artt. 519, 520 e 521 e quelli di violenza sessuale, anche di gruppo, di cui ai successivi artt. 609-bis, 609-quater e art. 609-octies c.p., la mancata riformulazione dell'art. 576, primo comma, n. 5 a opera della l. 15 febbraio 1996, n. 66, non comporta implicita abrogazione dell'aggravante dallo stesso contemplata (Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 6775).

Si è osservato, infatti, che il numero delle persone poteva già influire sul disvalore complessivo del fatto sia ai sensi delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 5 e 112, n. 1, sia ai sensi dell'art. 133 (Donini).

La ratio di una autonoma e più grave fattispecie incriminatrice rispetto a quella sanzionata dall'art. 609-bis deve, pertanto, essere rintracciata nella considerazione che la presenza delle più persone riunite nel locus commissi delicti esercita una forza di intimidazione maggiore sulla vittima dell'abuso sessuale e sulla sua libertà di autodeterminazione.

Bene giuridico

Il bene giuridico tutelato coincide con quello sotteso alla ipotesi di cui all'art. 609-bis, ovvero la libertà sessuale, quale esplicazione fondamentale di quella personale individuale e da intendersi come libertà da indebite interferenze e sopraffazioni ad opera di terzi. La fattispecie della violenza sessuale di gruppo, tuttavia, cagiona un'offesa obiettivamente più grave: la pluralità delle persone riunite, infatti, comporta sia una condizione di minorata difesa della vittima, che ha indubbiamente inferiori possibilità di resistere alla violenza, sia una maggiore probabilità di essere sottoposta ad una lesione ripetuta, o comunque, più intensa dell'autodeterminazione e della libertà sessuali anche solo per la presenza attiva, efficace e solidale di più persone riunite.

Soggetti

Trattasi di reato comune, salvo che nel caso di violenza sessuale compiuta mediante abuso di autorità, dove il soggetto attivo deve possedere particolari qualifiche soggettive.

Poiché la norma chiede la partecipazione alla violenza da parte di più persone riunite è necessario individuare il numero minimo di partecipanti alla commissione del delitto.

Secondo un orientamento dottrinario il concetto di gruppo, espressione riportata nella rubrica dell'articolo, sembrerebbe richiedere la partecipazione di un numero di persone pari o superiore a tre (ROMANO). Le principali argomentazioni a sostegno di questo indirizzo sono due: ai fini della consumazione del reato la giurisprudenza ritiene necessaria la presenza di almeno tre partecipanti (v. art. 588) quando all'interno della fattispecie non è riportato un riferimento espresso ad un numero di persone superiore a due (come, ad es., nei casi degli artt. 112, n. 1 e 416 c.p.); tale interpretazione restrittiva sarebbe imposta dall'esigenza di evitare sperequazioni sanzionatorie dovute alla differenza di pena-base edittale tra il concorso di persone nel reato di violenza sessuale (artt. 110 e 609-bis c.p., che individua la reclusione da cinque a dieci anni) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p., che dispone la reclusione da sei a dodici anni).

Secondo altra impostazione (DONINI), invece, è sufficiente la partecipazione di sole due persone. Più specificamente, per un primo e originario indirizzo giurisprudenziale, per integrare il concetto di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p. sarebbero sufficienti due persone (Cass. pen., Sez. III, 09/09/1996, n. 2851), in quanto l'espressione "più" indica un numero maggiore di uno, analogamente a quanto si ritiene per altre fattispecie che si connotano per una condotta violenta (v. artt. 628, comma 3, n. 1 e 629 c.p.). Secondo la giurisprudenza più recente, che ha preso in considerazione le argomentazioni dell'orientamento contrario, poiché la norma prevede testualmente la partecipazione di più persone riunite e non del gruppo è necessario un quid pluris, ovvero la simultanea effettiva presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, 7 febbraio 2017, n. 52629; Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2010, n. 15089).

In evidenza

Le Sezioni unite della Cassazione penale,Sez. unite , nella sentenza n. 21837/2012, hanno risolto ilcontrasto interpretativo formatosi nella giurisprudenza di legittimità in merito al significato da attribuire alla nozione più persone riunite” contenuta nell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, c.p. In occasione di tale arresto giurisprudenziale hanno affermato in riferimento all'art. 609-octies c.p. che pur non essendo richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, è sufficiente e necessario che essi siano presenti sul luogo ove la vittima è trattenuta ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, perché costui trae forza dalla presenza del gruppo.

Soggetto passivo può essere qualsiasi persona, non rilevando né il sesso della vittima (potendo essere sia la donna che l'uomo) né il suo status o altra condizione di vita individuale o sociale che la caratterizzi (in merito alla configurabilità della violenza sessuale anche all'interno di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, poichè non esiste all'interno di un tale rapporto un “diritto all'amplesso”, né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale v. Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 18937; per quanto attiene alla sussistenza del reato anche ai danni di una prostituta Cass. pen., Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 2469).

Elemento oggettivo

La condotta vietata si individua attraverso il richiamo operato dal primo comma dell'art. 609-octies c.p. a tutti gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. consistenti in qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione.

In evidenza

La Cassazione ha precisato diverse volte che il rinvio ricomprende anche le ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 609-bis c.p. (Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2010, n. 11560), in quanto un'interpretazione restrittiva che non include anche la c.d. violenza per induzione non è consentita dalla lettera della norma, che opera un completo rinvio alle varie disposizioni dell'art. 609 bis senza procedere ad alcuna distinzione (Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2017, n. 45589).

Di conseguenza sono sanzionate entrambe le fattispecie previste dall'art. 609-bis c.p., alle quali si ricollegano due tipi di condotta:

  • la c.d. violenza per costrizione (primo comma), che si realizza quando il soggetto attivo, attraverso l'impiego di violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o a subire atti sessuali. L'atto sessuale, quindi, viene compiuto contro la volontà e, quindi, in presenza del dissenso della vittima;
  • la c.d. violenza per induzione (secondo comma), che si consuma quando l'agente induce un altro individuo a compiere o a subire i predetti atti o abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa o traendola in inganno perché si è sostituito ad altro soggetto. In questo caso il consenso della vittima c'è ma è viziato.

In evidenza

Nel testo dell'art. 609-octiesc.p., inoltre, manca un riferimento sia all'ipotesi disciplinata dall'art. 609-quater c.p. sia a quella regolata dall'art. 609-quinques c.p. Da tale omissione è ragionevole dedurre che non rientrano nell'ambito operativo della fattispecie di cui all'art. 609-octies c.p. né gli atti di violenza sessuale per i quali è possibile ravvisare un consenso da parte del minore infraquattordicenne ovvero nei confronti dell'affidatario o convivente da parte del minore infrasedicenne né la corruzione di minorenne. In questa casistica si applicherà la disciplina del concorso eventuale di persone ai sensi dei combinati disposti degli artt. 110 e 609-quater e artt. 110 e 609-quinquesc.p. aggravati ai sensi dell'art. 609-ter n. 1 e n. 5 c.p.

Anche l'art. 609-octiesc.p. adotta la locuzione atti sessuali come omnicomprensiva delle condotte invasive della sfera sessuale altrui, cioè poste in essere in assenza di un reciproco ed “effettivo” consenso al suo compimento ed imposte alla persona offesa. Pertanto anche in riferimento alla violenza sessuale di gruppo si sollevano gli stessi problemi ermeneutici dovuti alla genericità della espressione, e, in particolare, riguardo alla fissazione della soglia minima a partire dalla quale può ritenersi che un atto esprima significato sessuale.

Ciò che caratterizza la fattispecie rispetto all'ipotesi “semplice” è la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale. È necessario, pertanto, definire il contenuto della partecipazione punibile.

In primo luogo, posto che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il numero minimo di partecipanti necessari per integrare la fattispecie sia di due persone, la norma richiede che i due o più autori devono essere riuniti, cioè essi devono essere fisicamente presenti dove si compie l'atto sessuale, o quanto meno trovarsi in locali adiacenti dopo aver determinato lo stato di soggezione nella vittima, anche se la violenza venga poi realizzata materialmente da uno solo di essi, o eventualmente "a rotazione" (Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2012, n. 40121).

In evidenza

Si configura il requisito della compresenza fisica quando è rinvenibile la presenza contestuale di tutti i partecipanti al compimento degli atti sessuali. Affinché si integri la maggiore offensività tipica della fattispecie ex art. 609-octiesc.p. la compresenza fisica deve essere conosciuta da ciascun partecipante (cioè ciascuno soggetto deve sapere della presenza degli altri), motivata dalla comune finalità del compimento degli atti sessuali e percepita sensorialmente dalla vittima.

La violenza di gruppo richiede un concorso qualificato dalle modalità esecutive della violenza, condensate nella locuzione più persone riunite: trattandosi di un reato plurisoggettivo proprio (in cui tutti i coagenti sono assoggettati alla medesima pena), ciò che caratterizza la fattispecie, non è il numero dei correi, ma è la partecipazione simultanea di essi alla condotta tipica di cui all'art. 609-bis c.p..

In secondo luogo, ai fini della consumazione del reato la violenza sessuale deve essere perpetrata da parte di uno o più autori, ma non occorre che tutte le persone riunite compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che partecipino all'esecuzione materiale del reato attraverso l'effettiva presenza nel luogo e nel momento di consumazione del delitto, potendo durante l'iter criminis intervenire in qualsiasi momento (requisito della compresenza partecipativa).

In evidenza

La condotta di reato, pertanto, non si sostanzia solo nel compimento di un'attività tipica di violenza sessuale, ma anche nell'apportare un reale contributo causale, materiale o morale, all'azione collettiva (Cass. pen., Sez. III, 18 ottobre 2011, n. 44408).

L'atto di partecipazione del soggetto che non è stato autore diretto della violenza sessuale, infatti, s'identifica con un atto di concorso, materiale o morale, alla violenza avente ad oggetto la sfera sessuale del soggetto passivo, da identificarsi secondo le regole generali del concorso di persone nel reato: potrà trattarsi, perciò, di partecipazione agevolatrice, morale o materiale, nella fase preparatoria o esecutiva del reato.

In terzo luogo, l'atto di violenza sul soggetto passivo deve essere realizzato avvalendosi della contestuale cooperazione di almeno un correo o complice presente al fatto. Ai fini della consumazione del reato, pertanto, non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano gli atti di violenza o che assistano ad essi, ma è sufficiente che abbiano apportato un contributo causale all'esecuzione del delitto in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato (Cass. pen., Sez. III, 19 luglio 2011, n. 34900).

La condotta del singolo potrà anche consistere solo nel fatto di presenziare al compimento degli atti di violenza sessuale materialmente compiuti da altri, quando tale contegno si ponga in una relazione causale con l'evento ovvero rafforzi la determinazione criminosa degli altri agenti (Cass. pen., n. 11560/2010). Il rafforzamento del proposito del reo, infatti, è determinato dalla consapevolezza della presenza del gruppo nel luogo e nel momento in cui sono posti in essere gli atti di violenza sessuale e non dalla circostanza che il correo assiste agli stessi.

La mera connivenza del soggetto che assiste passivamente alla perpetrazione del reato e che avrebbe la possibilità, ma non l'obbligo di impedirlo, non è penalmente punita se non si traduce in un contributo causale, anche nell'ipotesi in cui il predetto soggetto aderisca internamente all'altrui condotta di reato.

La giurisprudenza evidenzia che la lettura del disposto normativo sopra illustrata è confermata anche da un'interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice: il quarto comma dell'art. 609-octies prevede, infatti, l'applicazione di una diminuzione di pena per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato. La previsione di questa circostanza attenuante induce a ritenere che il fatto tipico è integrato anche in assenza del diretto compimento di atti sessuali da parte di uno dei concorrenti perché sarebbe inconcepibile ravvisare il contributo di minima importanza nell'ipotesi di partecipazione diretta del correo agli atti di violenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, n. 31842/2014).

Non occorre, inoltre, l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso. Si ritiene, poi, che l'accordo possa essere estemporaneo o tacito (Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2015, n. 40366; Cass. pen., , Sez. III, 1 luglio 2010, n. 34212).

Elemento soggettivo

Il dolo del delitto di violenza sessuale di gruppo è generico e consiste nella coscienza e volontà da parte dei partecipanti di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa (Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 4913).

Tutti i soggetti attivi, pertanto, devono rappresentarsi e volere gli elementi che compongono il fatto tipico (vi sono elementi che possono essere oggetto di rappresentazione, quali, ad es., le condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima). In particolare, nel caso di violenza sessuale per costrizione i correi devono essere consapevoli del dissenso, attuale o potenziale, del soggetto passivo ed agire ugualmente.

Non vi sarà dolo nel caso in cui l'agente compia gli atti sessuali nell'erronea convinzione dell'esistenza del consenso della vittima. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia uno solo dei partecipanti a costringere la vittima a compiere atti sessuali con più persone e gli altri siano ignari dell'avvenuta coartazione della persona offesa si consumerà solo il reato di cui all'art. 609-bis c.p. per il soggetto che ha esercitato la violenza o la minaccia.

Occorre, inoltre, che tutti i partecipanti siano consapevoli della partecipazione di altri soggetti. Di conseguenza risponderà ai sensi dell'art. 609-bisc.p. e non dell'art. 609-octiesc.p., il soggetto che ad es. decida di approfittare della vittima, ancora tramortita o incosciente o comunque non in grado di opporsi all'abuso, di una violenza consumata autonomamente e antecedentemente al suo arrivo.

L'abbassamento delle difese da parte della vittima, che, temendo per la propria vita o incolumità fisica, finisce per accedere senza apparenti reazioni di contrasto alle violenze a suo danno, non vale in alcun modo ad elidere la violenza o ad alimentare dubbi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo agli autori del fatto (Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 2014, n. 967).

In caso di error o ignorantia aetatis si applica la disciplina contenuta dall'art. 609-sexies c.p.

Circostanze

L'art. 609-bis c.p. al terzo comma prevede una circostanza speciale ad effetto comune per cui si ha un aumento della pena pari ad un terzo se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter c.p. (v. FULVI, Le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale aggravata).

Per quanto attiene all'applicazione di altre circostanze aggravanti alla fattispecie:

  • è configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo quella contemplata al comma 1, n. 2 dell'art. 112 c.p., poiché non sussiste alcuna incompatibilità tra la qualificazione di reato a concorso necessario e la maggiore gravità della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l'attività dei compartecipi (Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2011, n. 14956);
  • quella prevista al comma 1, n. 1 dell'art. 112 c.p. è operativa solo nel caso in cui gli atti di violenza sessuale siano stati realizzati da almeno due persone riunite e concorrano moralmente nel reato almeno altri quattro soggetti non presenti simultaneamente nello stesso contesto spazio-temporale in cui si consuma la violenza sessuale;
  • sono applicabili quelle circostanze speciali contemplate dall'art. 609-duodecies e dall'art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Il quarto comma, invece, prevede due circostanze attenuanti ad effetto comune:

  • la prima ricorre quando l'opera del partecipante abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La sua ratio è di consentire una differenziazione dei livelli di responsabilità in rapporto non soltanto alle caratteristiche peculiari della partecipazione al fatto, ma anche a condotte assolutamente marginali e non percepibili dalla vittima (inidonee cioè a creare una soggezione più intensa). Il disposto normativo ripropone la medesima formula contenuta nell'art. 114, primo comma, c.p. al fine di consentire al giudice di operare una modulazione della pena per i singoli soggetti, ma, differentemente dall'art. 114, primo comma, c.p. l'attenuante è obbligatoria e non facoltativa. La giurisprudenza ha chiarito che la circostanza ricorre solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa (Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2017, n. 38616; Cass. pen., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 31842). In riferimento alla fase preparatoria è stato precisato che l'attenuante è applicabile solo quando la preparazione sia strettamente connessa alla esecuzione del reato, a tal punto cioè che la stessa consenta la partecipazione, insieme alle altre persone riunite, all'atto di violenza sessuale: perché, se così non fosse, ogni violenza in concorso sarebbe violenza di gruppo, in contrasto con la logica e con la stessa volontà del legislatore della riforma (Donini). Diversamente, ovvero nel caso di contributo fornito solo nella fase della preparazione, l'attenuante sarà compatibile soltanto nelle ipotesi di concorso eventuale ex art. 110 c.p..
  • La seconda circostanza aggravante si applica al concorrente (c.d. sottoposto, minore o infermo psichico) determinato alla commissione del reato dall'opera coercitiva o persuasiva di altro concorrente (c.d. predominante) (art. 112, commi 1 e 3, n. 3 e 4, c.p.). La sua ratio si rintraccia nella considerazione che la sua mancata previsione avrebbe comportato l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 114 primo comma c.p. alla violenza sessuale di gruppo, poiché l'art. 114 secondo comma c.p. vieta l'applicazione dell'attenuante nei casi indicati dall'art. 112 c.p. La norma fa riferimento a soggetti imputabili sebbene con una responsabilità diminuita. La minore età, l'infermità o la deficienza psichica di uno dei compartecipi all'azione delittuosa pone il soggetto debole in una situazione di subalternità, quindi con un livello minore di consapevolezza ed una minore carica di pericolosità.

Non è stata prevista, infine, per il delitto di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del fatto di minor gravità di cui all' art. 609-bis, ultimo comma, c.p. Al riguardo la giurisprudenza ha sottolineato che la predetta circostanza è incompatibile con il modello legale di reato descritto dall'art. 609-octies cp. non potendo essere estesa a quest'ultima fattispecie incriminatrice sia perché specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché logicamente inconciliabile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo (Cass. pen., Sez. III, n. 4913/2014). È stato, infatti, evidenziato che il fatto criminoso di per sé non può essere in nessun caso qualificato come di minore gravità quando si consuma in presenza di aggressioni sessuali perpetrate da almeno due persone riunite, posto che la violenza di gruppo implica un'offesa più profonda delle prerogative della vittima, che da soggetto diventa oggetto dell'interazione sessuale, venendo pertanto reificata. Inoltre non possono non considerarsi aspetti quali le ripercussioni in termini di minorata difesa, il rafforzamento (dato dall'agire in gruppo) della determinazione delittuosa e il maggiore rischio di escalation criminosa.

La scelta del Legislatore è stata oggetto di critiche a causa dell'ampia nozione di atti sessuali adottata, che ricomprende molteplici tipologie di atti realizzabili: si consideri ad esempio il caso di una “pacca” sui glutei posta in essere da un diciottenne su incitamento di un suo coetaneo, la quale – stante l'assenza della summenzionata attenuante – verrebbe ad essere sanzionata con una pena minima di 6 anni di reclusione. Non si è valutata interamente la potenzialità espansiva del concetto di atto sessuale in assenza di un'autonoma incriminazione delle c.d. molestie sessuali: una molestia sessuale di gruppo non presenta – o presenta in grado ampiamente minore - quelle componenti di disvalore “specifico” delle aggressioni sessuali di gruppo (ad esempio la reificazione della vittima).

Sono state, pertanto, sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies nella parte in cui non prevede che la violenza sessuale di gruppo possa essere di minore gravità, così come avviene ai sensi dell'art. 609-c.p. che, però, sono state ritenute non fondate (Corte cost. 26 luglio 2005, n. 325). La Corte costituzionale non ha ritenuto irragionevole una diversità di disciplina tra le due fattispecie, data l'effettiva differenza tra le condotte incriminate che si estrinseca nella maggior gravità di quella di violenza sessuale di gruppo. Secondo la Consulta quest'ultima «presuppone comportamenti talmente violenti e un livello così intenso di costrizione della libertà sessuale della vittima da precludere l'applicazione dell'attenuante dei casi di minor gravità» (Cass. pen., Sez. III. 21 novembre 2012, n. 1699; Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 42111).

Consumazione e tentativo
Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale.

Si ritiene il tentativo configurabile.

In evidenza

L'intervento "in itinere" da parte di un corresponsabile che ha impedito la protrazione del delitto in atto, assume i caratteri di un vero e proprio ravvedimento operoso nell'ipotesi in cui la connotazione oggettiva della condotta abbia assunto un carattere permanente per essere stati gli atti di violenza ripetuti in un contesto temporale di rapida sequenza, in quanto ove al primo atto ne seguano altri in immediata successione, non è integrato un nuovo fatto delittuoso, bensì solo la protrazione della condotta che assume il carattere della permanenza (Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2003, n. 22936).

Concorso di persone

L'art. 609-octies c.p. punisce solo un'ipotesi, pur qualificata, di concorso di persone nel reato.

Fuori dall'ambito della simultanea presenza e interazione di condotte si possono ravvisare dei casi in cui la sussistenza di più correi non realizza il reato di violenza sessuale di gruppo, ovvero quando si configura:

  • il concorso eventuale ex art. 110 c.p. nella violenza sessuale di gruppo (ad es. per l'istigatore non presente sul luogo del fatto);
  • il concorso nella violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. (si pensi a colui il quale stordisca la vittima, abbandonandola in un luogo ove sopraggiunga un correo violentatore oppure al soggetto che presti le chiavi del proprio appartamento all'amico al fine di favorirlo consapevolmente nel reato senza essere presente).

Il requisito che distingue la violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato ex art. 609-bis c.p. non è la sussistenza dell'accordo della volontà dei compartecipi, ma la necessaria simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile (Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2010, n. 15619).

Tale distinzione impone che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale di gruppo è configurabile solo nella forma di concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, che si esplica attraverso le modalità dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso e neppure sia presente nel momento e nel luogo della commissione della violenza (Cass. pen., n. 42111/2007; Cass. pen., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 26369).

In evidenza

Conseguentemente, la configurabilità del concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., anziché del reato di violenza sessuale di gruppo, può configurarsi nella sola ipotesi del concorso morale, in tutti i casi in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo ovviamente presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato, agevolato il singolo autore materiale della violenza (Cass. pen., Sez. II, 27 gennaio 2009, n. 7336).

Si è al riguardo sostenuto che risponde di concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo colui che, pur non presente nel luogo e nel momento della violenza consumata dai correi, abbia comunque apportato un contributo causale al reato oggetto di volontà comune (ad esempio, introducendo all'interno dell'abitazione della vittima gli ignoti autori degli abusi sessuali: Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 8775).

Le norme sul concorso eventuale, infine, continuano ad essere applicate nel caso vengano compiuti atti sessuali, in gruppo, con un minorenne consenziente (609-quater c.p.) in quanto tale ipotesi non è contemplata nell'art. 609-octies c.p.

Unità o pluralità di reati

Un'impostazione dottrinaria ritiene che si realizzano «tanti reati quanti sono i soggetti» che li pongono in essere allorquando più di un membro del gruppo commette atti di violenza sessuale, poiché il delitto in esame si perfeziona già con il compimento di atti sessuali da parte di uno dei partecipi (Pisa). Ciascun partecipe risponderebbe del reato proprio e a titolo di concorso per le azioni compiute dagli altri partecipanti. Questa lettura sarebbe imposta dalla necessità di evitare che agendo in gruppo le violenze sessuali ulteriori dopo quella compiuta dal primo dei concorrenti risultino prive di adeguata risposta sanzionatoria.

Secondo un altro orientamento si tratterebbe di un'ipotesi di pluralità di reati omogenei, da considerare assimilabile ai casi nei quali vi sia «reato unico con pluralità di atti tipici», come, ad esempio, nell'eventualità di «furto di più sacchi di grano da parte dei concorrenti, ciascuno dei quali ha trasportato sull'autocarro una parte di essi» (Mantovani).

Secondo un ulteriore indirizzo è necessario essere particolarmente attenti nella valutazione dell'elemento temporale: la fattispecie di cui all'art. 609-octies c.p., infatti, tutela beni altamente personali e occorre evitare che, agendo in gruppo, le ulteriori violenze sessuali in danno della vittima restino sprovviste di adeguata risposta sanzionatoria. Di conseguenza si può anche ritenere che la violenza sessuale di gruppo ricomprende la contestuale partecipazione (cioè senza soluzione di continuità) ad atti di violenza sessuale da parte di più persone riunite, le quali si interscambino i ruoli ma se la vittima è posta nelle condizioni di percepire che subisce una nuova violenza, potrà applicarsi più volte l'art. 609-octies c.p. In secondo luogo, è stato osservato che anche in riferimento alla violenza di gruppo si pone il problema dell'ampiezza delle condotte riconducibili alla locuzione compimento dell'atto sessuale per cui al suo interno rientrano anche atti diversi rispetto alla congiunzione carnale: è verosimile che se più soggetti partecipano alla violenza di gruppo, gli stessi non sempre si limitino ad essere attivamente presenti per attenuare le difese della vittima o per "incoraggiare" l'autore materiale della violenza, ma che probabilmente tutte le persone riunite colgano l'occasione (almeno) per compiere direttamente atti sessuali sulla persona offesa (ed es.: palpeggiandola o baciandola). Di conseguenza l'interprete dovrà essere particolarmente attento nel discernere, di volta in volta, le singole situazioni (Romano).

La Cassazione ha chiarito, poi, che allorquando gli atti sessuali non sono posti in essere in unico contesto temporale, ma intercorre un apprezzabile lasso di tempo fra i vari episodi criminosi, ciascuno dei quali sia caratterizzato dalla ripresa dell'azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una cesura tra i singoli fatti, ognuno dei quali costituisce reato, con conseguente ravvisabilità di una pluralità di reati di violenza sessuale di gruppo cementati dal vincolo della continuazione (Cass., Sez. III, 09/11/2011, n. 44424; Cass. pen., Sez. III, 9 novembre 2005, n. 45970).

Rapporti con altri reati

In riferimento ai rapporti con il delitto di sequestro di persona si possono applicare le conclusioni raggiunte in merito all'art. 609 bis, ovvero il sequestro di persona:

  • concorre con la violenza sessuale quando la privazione della libertà non si esaurisce nella costrizione posta in essere per compiere gli atti sessuali, ma si prolunga prima o dopo di essa, non rilevando che l'impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze (Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 2014, n. 967);
  • è assorbito nella violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae solo per il tempo necessario a commettere il delitto. La condotta dell'agente, infatti, integra contemporaneamente gli estremi di entrambe le fattispecie ma, per il principio di specialità, si applica solo la violenza sessuale, che comprende come elemento specializzante anche il compimento degli atti sessuali (Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2009, n. 15068);

Il delitto di violenza sessuale di gruppo (considerato come forma aggravata dell'omicidio) non concorre formalmente con l'omicidio se è stato commesso in un unico contesto temporale, ma resta in esso assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma 1, punibile con la pena dell'ergastolo (Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 6775).

Trattamento sanzionatorio

La violenza sessuale di gruppo è punita con la reclusione da sei a dodici anni.

Per le pene accessorie e gli altri effetti penali v. art. 609-nonies c.p.

Aspetti processuali

La violenza sessuale di gruppo, ex art. 609-octies, è procedibile d'ufficio.

La competenza appartiene al tribunale in composizione collegiale.

Per il reato di violenza sessuale di gruppo:

a) è possibile disporre intercettazioni;

b) l'arresto in flagranza è obbligatorio ed è consentito il fermo;

c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. L'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede per coloro che risultano attinti da gravi indizi di colpevolezza per il reato ex art. 609-octies c.p., due presunzioni (entrambe relative) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (in tal caso, vengono vinte entrambe le presunzioni) o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (in tal caso, è vinta soltanto la seconda presunzione, con la conseguenza che possono essere applicate anche misure cautelari diverse dalla custodia in carcere).

L'art. 609-deciesc.p. prevede che quando si procede per il reato di violenza sessuale commesso ai danni di un minorenne il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Casistica

Partecipazione del correo

Risponde del reato ex art. 609-octies c.p. il coimputato che riprende con il telefono cellulare parte degli atti sessuali posti in essere sulla persona offesa poichè non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, ma è sufficiente che il compartecipe fornisca un contributo causale alla commissione del reato, anche rafforzando la volontà criminosa dell'autore della violenza sessuale (Cass. pen., n. 11560/2010).

Partecipazione del correo

Non risponde ai sensi dell'art. 609-octies c.p. il soggetto che, dopo aver partecipato alla iniziale aggressione alla vittima a scopo di rapina, si allontana dal luogo prima che venga consumata la violenza sessuale da parte degli altri componenti del gruppo malavitoso, poiché ai fini della consumazione del reato è necessario che il singolo compartecipe realizzi anche solo una frazione del fatto tipico di riferimento (Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2013, n. 32928).

Partecipazione del correo

Risponde del delitto di cui all'art. 609 octies il soggetto che, pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza, ha formulato alla persona offesa alcune domande che, ove seguite da una errata risposta, dovevano comportare la violenza ad opera del coimputato (Cass. pen., n. 15089/2010).

Condotta

Configura il delitto di violenza sessuale di gruppo la condotta di due soggetti che, nell'ambito di una pluralità di azioni finalizzate alla sopraffazione ed all'umiliazione della vittima, già indotta in precedenza in stato di completa soggezione mediante atti vessatori, la costringano con minaccia a compiere su di sé atti sessuali (Cass. pen., Sez. III, n.40366/2015).

L'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa

Integra il reato di violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima, la condotta di induzione della persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione volontaria da parte della stessa vittima di bevande alcooliche o stupefacenti, rilevando, ai fini della configurazione del reato, solo la condizione di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, a prescindere di chi abbia cagionato detta condizione (e dunque anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcol o droghe) ed essendo l'aggressione in sé all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole (Cass. pen., Sez. III, 4 ottobre 2017, n. 45589).

L'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa

In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica, previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente (Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2017, n. 45589).

Contributo di minima importanza

La circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies, quarto comma, c.p. non si applica al soggetto che alla guida di un'autovettura ha condotto la vittima in luogo isolato, l'ha rassicurata durante il tragitto e poi, postosi accanto ai due ragazzi che l'hanno costretta a subire atti sessuali, ne ha determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione perché il suo apporto, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva non è stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa. Non è sufficiente, per la sua configurabilità, la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma è necessaria la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta.

Contributo di minima importanza

L'applicazione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza è stata negata all'imputato che, in riferimento alla violenza compiuta in danno di una vittima precedentemente indotta in uno stato di ubriachezza, aveva comunque fornito un rilevante contributo nella fase esecutiva, compiendo personalmente atti invasivi della altrui libertà sessuale (Cass. pen., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 31842).

Concorso di persone nel reato

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo. Il meno grave reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. materialmente commesso da altri, è configurabile, a titolo di concorso morale, solo quando il genitore sia assente dal luogo del fatto e, pur consapevole dell'abuso ai danni del figlio minore, tenga una condotta meramente passiva in violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale (Cass. pen., Sez. III, n. 23272/2015).

Concorso di persone nel reato

Il genitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore (e non di quello di violenza sessuale di gruppo) quando, pur essendo egli consapevole dell'abuso, ma assente dal luogo del fatto, tenga una condotta meramente passiva, essendo a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l'obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale, di impedire il fatto (Cass. pen., n. 26369/2011).

Concorso di persone nel reato

Il soggetto che si limita ad introdurre all'interno dell'abitazione della vittima gli ignoti autori degli abusi sessuali e che non è presente nella stanza al momento della loro consumazione risponde di concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo perché ha comunque apportato un contributo causale al reato oggetto di volontà comune (Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2010, n. 8775).

Sommario