Inopponibilità all’INAIL del pagamento effettuato dal responsabile del sinistro al danneggiato in forza di sentenza esecutiva
04 Aprile 2018
Massima
Sussiste l'obbligo, per l'assicuratore della responsabilità civile, di accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente (gestore dell'assicurazione sociale) per le prestazioni erogate o da erogare, prima di procedere alla liquidazione del danno, di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l'assicuratore del responsabile non potrà sottrarsi agli adempimenti previsti dall'art. 142 d.lgs. n. 209/2005 e non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parte del predetto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate o da erogare al danneggiato.
Il caso
In seguito al pregiudizio (indennizzato dall'INAIL quale infortunio in itinere) patito a causa di un sinistro automobilistico, il danneggiato citava in giudizio il responsabile e la sua compagnia assicurativa, per ottenere il risarcimento del danno. Nel giudizio interveniva volontariamente l'INAIL, agendo in surroga nei confronti dei convenuti, proprio sul presupposto di avere erogato all'attore le prestazioni assicurative di legge, conseguenti alla qualificazione del sinistro come infortunio in itinere. Il Giudice di prime cure, accertata una responsabilità concorsuale nel verificarsi del sinistro (in capo all'attore per il 40% e in capo al convenuto per il 60%), condannava il secondo al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al primo, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'INAIL. La Corte d'Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accertava il diritto dell'INAIL di surrogarsi nei diritti risarcitori del proprio assicurato, nella misura del danno civilistico liquidato, pari dunque a un importo maggiore rispetto a quello riconosciuto in favore dell'Istituto nella pronuncia del Giudice di prime cure. Tuttavia, la Corte d'Appello si limitava ad emettere una pronuncia puramente dichiarativa, senza condannare contestualmente il danneggiante e la sua assicurazione al pagamento del relativo importo. Ciò in quanto – secondo il ragionamento della Corte – la compagnia assicurativa aveva documentato, nell'ambito del giudizio di impugnazione, di avere assolto la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato mediante il versamento della somma liquidata dal Giudice di primo grado, di talché la sentenza non poteva che avere un valore meramente dichiarativo di accertamento riguardo al diritto di surroga dell'INAIL. La questione
L'avvenuto pagamento al danneggiato da parte dell'assicurazione del danneggiante della somma liquidata con sentenza provvisoriamente esecutiva è opponibile all'INAIL, qualora l'Istituto abbia dichiarato di volersi surrogare, in data anteriore rispetto a quella del pagamento stesso? Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte territoriale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 142 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (lo stesso principio era già stabilito, in precedenza, dall'art. 28 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, ora abrogato) secondo cui sussiste l'obbligo, per l'assicuratore della responsabilità civile, prima di procedere alla liquidazione del danno, di accantonare una somma idonea a coprire il credito dell'ente gestore dell'assicurazione sociale, per le prestazioni erogate o da erogare. In tal modo, anche di fronte all'avvenuto pagamento in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parte dell'ente di volersi avvalere del diritto di surroga, l'assicuratore del responsabile non può sottrarsi agli adempimenti previsti dalla norma (sul punto, cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2003, n. 604; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 1991, n. 6170).
Quanto precisato con riferimento alla posizione dell'assicuratore si riflette altresì nel principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale al pagamento dell'indennità consegue la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile, e, ai sensi del quarto comma della norma, la disposizione si applica anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Tale principio subisce, infatti, proprio nel campo delle assicurazioni sociali – ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza e inderogabilità – i necessari adattamenti, nel senso che, per verificarsi il subingresso dell'INAIL, è sufficiente la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. Di conseguenza, l'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022; Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2004, n. 8527).
Secondo la Cassazione, dunque, nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – l'INAIL intervenga nel giudizio di primo grado, comunicando di avere elargito la prestazione assicurativa di legge, il danneggiato perde la titolarità del credito nei confronti del responsabile (ex art. 1916 c.c.), titolarità che passa direttamente in capo all'Istituto, il quale gode altresì del diritto di ottenere direttamente dall'assicurazione del responsabile (ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209) il rimborso delle spese sostenute.
Il principio espresso dalla recente pronuncia della Suprema Corte in commento appare ormai consolidato in giurisprudenza, secondo la quale la fattispecie qui in esame costituisce un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto di credito, la quale opera, in conformità ai principi che regolano la cessione del credito, per il sol fatto che l'assicuratore (in questo caso l'INAIL) comunichi al terzo responsabile l'avvenuto pagamento dell'indennità e manifesti la volontà di avvalersi della surroga (cfr. la recente pronuncia Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2015 n. 8620).
Ciò spiega la conclusione cui è giunta la Suprema Corte, secondo cui anche la pronuncia giudiziale che condanni l'assicuratore del terzo responsabile al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato non fa venir meno l'obbligo di accantonamento di quanto richiesto dall'Istituto a titolo di surroga: una volta liquidata l'indennità di legge e comunicata la propria volontà di surrogarsi, infatti, l'INAIL è il solo soggetto legittimato attivamente a chiedere al terzo danneggiante (e al suo assicuratore) il pagamento della somma corrispondente al danno da risarcire - ciò quantomeno con riferimento alla quota corrispondente al danno civilistico di natura patrimoniale – (per l'affermazione del principio secondo cui, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell'INAIL ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi, cfr. anche Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25733).
Da ciò consegue ulteriormente, come ben spiegato dalla giurisprudenza di merito, che il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, anche se l'istituto manifesti la propria volontà di surroga quando il giudizio è già in corso, dal momento che stante l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di tale volontà dell'istituto (cfr. App. Bari, sez. III, 9 gennaio 2012, n. 7). Per tali ragioni, ben si comprendono la ratio e l'impostazione giuridica della pronuncia della Suprema Corte qui in commento: la sentenza di merito che dovesse condannare l'assicuratore del terzo responsabile al pagamento del risarcimento al danneggiato, pur in presenza della valida manifestazione della volontà di surrogarsi da parte dell'INAIL, sarebbe viziata dalla violazione delle norme di legge che regolano proprio il diritto di surroga, e come tale impugnabile in Cassazione. Osservazioni
La ricostruzione del diritto di surroga nei termini sopra precisati implica importanti conseguenze di natura sia sostanziale sia processuale. Infatti, le eccezioni che il danneggiante (o il suo assicuratore) può opporre all'assicuratore sociale che agisce in surroga sono tutte e sole le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato ovvero quelle attinenti ai presupposti dell'azione di surroga, come ad esempio nel caso di non coincidenza dell'oggetto della surroga rispetto al credito che l'assicurato poteva far valere nei confronti del responsabile. Diversamente, il danneggiante non ha diritto di porre in discussione l'efficacia ed il contenuto del rapporto assicurativo (pubblicistico), negando, ad esempio, la natura di infortunio in itinere del sinistro (in tal senso cfr. proprio Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620).
Sul piano processuale, poi, uno specifico corollario dei principi affermati è costituito dal trasferimento della legittimazione attiva all'azione risarcitoria dal danneggiato all'istituto assicuratore. Conseguentemente, in ipotesi di azione promossa direttamente in surrogazione dall'INAIL nei confronti del responsabile, non si verifica la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurato (cfr. sempre Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620, nonché, altresì, la più risalente Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 1987, n. 2639). |