Il Riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. sulle controversie relative a concessioni aventi ad oggetto sia la realizzazione che la gestione di opere

Redazione Scientifica
04 Aprile 2018

Nelle ipotesi di concessione avente ad oggetto sia la realizzazione di opere sia la gestione delle medesime una volta ultimate, per stabilire se si sia in presenza di concessione di pubblici servizi...

Nelle ipotesi di concessione avente ad oggetto sia la realizzazione di opere sia la gestione delle medesime una volta ultimate, per stabilire se si sia in presenza di concessione di pubblici servizi (con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) ovvero di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica (rispetto alla quale, con riguardo alla fase esecutiva del contratto, la giurisdizione è del giudice ordinario, venendo in considerazione posizioni paritetiche e non trattandosi di materia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) assume rilevanza la considerazione degli importi in gioco nell'insieme della pattuizione negoziale di cui trattasi. Diventa con ciò determinante effettuare una comparazione tra le prestazioni che vengono poste a carico del concessionario: la giurisdizione spetterà, quindi, al giudice ordinario se risulti preminente - e tale da identificare il vero oggetto del contratto in relazione all'interesse concretamente perseguito dalle parti e da qualificare la concessione come di costruzione e gestione - la realizzazione delle opere rispetto alla gestione degli impianti - gestione che, per la misura del canone richiesto (e rapportato all'importo complessivo pattuito), assume in questo caso rilievo solo quale mezzo per conseguire, dal lato dell'impresa, la remunerazione necessaria, restando al contempo soddisfatto l'interesse dell'Amministrazione al funzionamento del servizio. La giurisdizione spetterà, invece, al giudice amministrativo se, al contrario, risulti preminente la gestione delle opere rispetto alla loro realizzazione, venendo in questo caso in rilievo l'essenza stessa della concessione di pubblico servizio e, con essa, la giurisdizione esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a..

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