Disposizioni di attuazione della riserva di codice in materia penale: in vigore dal 6 aprileFonte: D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21
04 Aprile 2018
Entrerà in vigore il 6 aprile p.v. il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice in materia penale ex art. 1, comma 85, lett. q) , l. n. 103/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2018. In particolare, l'art. 2 introduce nel codice penale alcune disposizioni relative alla tutela della persona fino ad ora previste dalla legislazione speciale.
L'ambito di applicazione dell'art. 388, comma 2, c.p., relativo all'elusione di provvedimenti del giudice civile, amministrativo o contabile in tema di affidamento di minori o altre persone incapaci, viene esteso anche agli ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342-ter c.c. ovvero a provvedimenti di analogo contenuto assunti nei procedimenti di separazione e divorzio.
Viene inserito il nuovo art. 570-bis c.p. concernente la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio il quale prevede l'applicazione delle pene previste dall'art. 570 c.p. al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio (fattispecie finora disciplinata dall'art. 12-sexies l. n. 898/1970) ovvero al coniuge che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione e affidamento condiviso (art. 3 l. n. 54/2006).
Dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II viene introdotto il nuovo Capo I-bis relativo ai delitti contro la maternità che include gli artt. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza) e 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale) già disciplinati rispettivamente dagli artt. 17 e 18 l. n. 194/1978. |