La minaccia quale elemento costitutivo o circostanza aggravante di altre fattispecie di reato
Chiara Fiandanese
04 Aprile 2018
Nel reato ex art. 612 c.p. la minaccia assume valenza autonoma quando il fatto non costituisce un altro delitto specifico. In molti reati previsti dal codice penale, invece, la minaccia è elemento costitutivo o circostanza aggravante. In questi casi, non si configura il reato di minaccia ex art. 612 c.p. che, proprio per questo motivo, viene definito sussidiario. Per minaccia deve intendersi ogni mezzo idoneo a limitare la libertà psichica di un soggetto. È costituita da una manifestazione esterna che ...
Abstract
Nel reato exart. 612 c.p. la minaccia assume valenza autonoma quando il fatto non costituisce un altro delitto specifico. In molti reati previsti dal codice penale, invece, la minaccia è elemento costitutivo o circostanza aggravante. In questi casi, non si configura il reato di minaccia ex art. 612 c.p. che, proprio per questo motivo, viene definito sussidiario.
Per minaccia deve intendersi ogni mezzo idoneo a limitare la libertà psichica di un soggetto. È costituita da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta al soggetto passivo, in qualsiasi forma, il pericolo di un male ingiusto, cioè contra ius, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio.
Reati in cui la minaccia è elemento costitutivo. Delitti contro la personalità dello Stato e contro la P.A.
Il codice penale contiene molte fattispecie di reato in cui la minaccia è elemento costitutivo:
Attentati contro i diritti politici del cittadino exart. 294 c.p.La condotta di tale reato si concretizza nel comportamento di un soggetto che con violenza, minaccia o inganno impedisce l'esercizio di un diritto politico o determina qualcuna a esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà.
Diritti politici, nell'attuale assetto costituzionale, sono quelli che permettono al cittadino di partecipare all'organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province e i Comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio.
Nonostante la norma individui due modalità esecutive, è sempre richiesto che l'azione si concretizzi mediante violenza, minaccia o inganno.
La minaccia, quindi, deve avere la finalità di costringere la volontà della vittima.
Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale exart. 336 c.p.La condotta prevista da tale reato consiste, al comma 1, nell'usare violenza o minaccia con lo scopo di costringere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a porre in essere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. Al comma 2, invece, consiste nel costringere le persone suddette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire su esse.
Tale reato si configura se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione.
Per la sua integrazione, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri. Tale idoneità deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Cass. pen., Sez. VI, n. 32705/2014)
È bene specificare che non integra il delitto exart. 336 c.p. la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Cass. pen., Sez. VI, n. 20320/2015).
L'art. 339 c.p. prevede una circostanza aggravante quando la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete esistenti o supposte.
È applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. (reazione ad atti arbitrari) quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Alla luce di quanto detto, è pacifico che il reato di minaccia exart. 612 c.p. è assorbito da quello exart. 336 c.p.
Resistenza a un pubblico ufficiale exart. 337 c.p.La condotta prevista da tale reato consiste nell'usare violenza o minaccia con lo scopo di opporsi ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o a coloro che prestano a questi assistenza, mentre compiono un atto di ufficio o di servizio.
Tale reato si configura quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo. Pertanto, non integra il reato la reazione minacciosa posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale dopo che questi abbia già svolto l'atto del proprio ufficio e senza, dunque, la finalità di opporvisi.
Inoltre, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il regolare svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione e non l'integrità fisica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Cass. pen., Sez. VI, n. 52725/2017).
Quando, invece, il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma è solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto exart. 337 c.p. ma i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, pertanto il reato di minaccia ha valenza autonoma (Cass. pen., Sez. VI, n. 23684/2015).
L'art. 339 c.p. prevede una circostanza aggravante quando la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete esistenti o supposte.
È applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. (reazione ad atti arbitrari) quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario ex art. 338 c.p.La norma contempla tre distinte condotte consistenti nell'usare violenza o minaccia contro un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (inteso quale autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono), i singoli componenti o una rappresentanza di esso, o una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o i suoi singoli componenti:
per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività;
per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso (ipotesi introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.105/2017);
per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
La condotta di minaccia deve essere diretta ad impedire o turbare l'attività degli organi pubblici.
Per la configurazione del reato, è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del soggetto passivo al fine di alterare il normale svolgimento delle funzioni, ma non è necessario che in effetti l'impedimento o il turbamento voluto si siano verificati.
Il delitto è integrato anche quando la minaccia è contenuta in un'espressione allusiva, che sia in concreto idonea ad incutere il timore di subire un danno ingiusto, non rilevando se il destinatario resista alla minaccia. L'idoneità del comportamento intimidatorio deve essere valutata con riguardo alle circostanze di fatto e quindi innanzitutto in relazione al contesto socio - ambientale, tanto che anche semplici raccomandazioni o sollecitazioni possono assumere un significato fortemente minaccioso, se inserite in una situazione caratterizzata da rilevanti fenomeni di condizionamento violento o intimidatorio della libertà degli organismi pubblici e delle volontà delle persone (Cass. pen., Sez. VI, n. 3828/2006).
L'art. 339 c.p. prevede una circostanza aggravante quando la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete esistenti o supposte.
È applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. (reazione ad atti arbitrari) quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Il delitto di minaccia ex art. 612 c.p. è assorbito.
Turbata libertà degli incanti exart. 353 c.p.La condotta prevista consiste nell'impedire o turbare, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni o di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata oppure nell'allontanare da esse gli offerenti.
È ammissibile il concorso formale con il reato di estorsione (art. 629 c.p.), in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica; il delitto di estorsione tutela il patrimonio attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale, mentre il reato di turbata libertà degli incanti tutela la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private (Cass. pen., Sez. II, n. 11979/2017).
Inoltre, tale reato può concorrere con quello di cui all'art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) (Cass. pen., Sez. II, n. 15781/2015).
(Segue). Delitti contro l'Amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria exart. 377-bis c.p.
Tale norma punisce colui che, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
La minaccia è individuata quale uno degli elementi costitutivi che possono integrare il reato.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone exart. 393 c.p.
Tale reato punisce colui che, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al Giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé usando violenza o minaccia alle persone. Il comma 3 prevede una circostanza aggravante qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi.
Il reato si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito.
Alla luce di ciò, è evidente che il reato di minaccia exart. 612 c.p. è assorbito interamente in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tanto da perdere la sua autonomia e diventarne elemento costitutivo (Cass. pen., Sez. feriale, n. 34538/2012) (per approfondimenti v. bussola Esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogni qualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni, o quando l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalità diverse (Cass. Sez. V, n. 49025/2017).
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono tendenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Secondo la più recente giurisprudenza, è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale (Cass. Sez. II, n. 11453/2016; Cass. Sez. II, n. 5092/2018); è stato, altresì, precisato che alla speciale veemenza della comportamento violento o minaccioso può riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, poiché la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Cass. Sez. II, n. 46288/2016) (per approfondimenti Vd. Giurisprudenza commentata: La riscossione di un credito con violenza o minaccia integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o quello di estorsione; Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione. Il punto della Cassazione; I rapporti tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Pubblica intimidazione exart. 421 c.p.La condotta prevista consiste nel minacciare di commettere delitti contro la pubblica incolumità o fatti di devastazione o di saccheggio in modo da incutere pubblico timore.
La minaccia deve essere credibile per colui che la percepisce e non seria per colui che la formula. È indifferente il modo, la forma e il mezzo attraverso i quali viene formulata la minaccia, l'importante è che siano idonei ad incutere pubblico timore.
Illecita concorrenza exart. 513-bis c.p.Tale delitto consiste nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva compie atti di concorrenza usando violenza o minacce, anche se gli atti di concorrenza riguardano attività finanziata dallo Stato o da altri enti pubblici.
La condotta di detto reato è costituita dal compiere atti di concorrenza usando violenza o minaccia, intesa come qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa (Cass.pen., Sez. II, n. 3609/2011).
Per quanto riguarda gli atti di concorrenza illecita, vi sono due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, l'art. 513-bis c.p. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta i semplici atti intimidatori (Cass. pen., Sez. VI,n. 44698/2015; Cass. pen., Sez. II, n. 9763/2015). A tal fine, pertanto, sono rilevanti solo le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), realizzate con l'utilizzo di mezzi vessatori e sono escluse le condotte che si limitano al compimento di atti intimidatori finalizzati ad ostacolare o contrastare l'altrui libera concorrenza durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale. A sostegno di tale orientamento si afferma che una diversa e più ampia interpretazione farebbe sorgere problemi di violazione del principio di legalità e di tassatività, non potendosi eliminare dall'elemento oggettivo dell'incriminazione il nucleo fondamentale, cioè, la realizzazione di un atto di concorrenza.
Secondo un diverso orientamento, invece, ai fini della configurazione del delitto, sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia attivi che impeditivi dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa (Cass.pen., Sez. II, n. 18122/2016). Questa scelta interpretativa si base essenzialmente sul rilievo che l'interesse tutelato consiste nel buon funzionamento dell'intero sistema economico che viene leso da comportamenti violenti o minacciosi idonei ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Dunque, qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo a impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura l'atto di concorrenza illecita prevista dalla norma in questione.
Deve segnalarsi anche un orientamento giurisprudenziale che interpreta estensivamente gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., tra i quali vi rientrano quelli diretti non solo a distruggere l'attività del concorrente, ma anche ad impedire che possa essere esercitato un atto di libera concorrenza, come quello della ricerca di acquisizione di nuove fette di mercato, con l'ulteriore precisazione che l'art. 2598 c.c. deve interpretarsi alla luce della normativa comunitaria e della l. 287/1990, che prevede ai numeri 1) e 2) i casi tipici di concorrenza sleale parassitaria, ovvero attiva, mentre al n. 3) una norma di chiusura secondo cui sono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda (Cass. pen., Sez. III, n. 3868/2016).
La natura di reato complesso del delitto ex513-bis c.p., consente l'assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la minaccia ex art. 612 c.p.
Inoltre, il delitto di estorsione ex art. 629 c.p. può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513-bis c.p. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Cass. pen., Sez. II, n. 53139/2016).
(Segue). Delitti contro la persona
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ex art. 600 c.p.Tale norma configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Il comma 2 specifica che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione si configura quando la vittima è costretta a svolgere le suddette prestazioni mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o attraverso la promessa o la dazione di una somma di denaro o di altri vantaggi. Ne deriva che, perché sussista la costrizione a prestazioni, in presenza dello stato di necessità che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona, è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità.
La minaccia è uno degli elementi costitutivi necessari previsti dalla norma per l'integrazione del reato e il fine per il quale viene posta in essere deve corrispondere ad uno di quelli previsti dalla norma.
Tale reato concorre con quello previsto dall'art. 611 c.p. commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti.
Il reato di sequestro di persona concorre con quello di riduzione in schiavitù di nel caso in cui alla privazione della libertà di locomozione, oggetto di tutela della fattispecie di cui all'art. 605 c.p., si aggiunga una condizione di fatto ulteriore, in cui un individuo ha il potere pieno e incontrollato su un altro, assimilabile alla condizione di "res" posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, tali da comprimerne in modo significativo la capacità di autodeterminarsi (Cass. pen., Sez. II, n. 37489/2004).
Tratta di persone exart. 601 c.p.Tale reato punisce colui che recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., o che realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
La minaccia è uno degli elementi costitutivi necessari previsti dalla norma per l'integrazione del reato e il fine per il quale viene posta in essere deve corrispondere ad uno di quelli previsti dalla norma.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro exart. 603-bis c.p.La norma, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, punisce coloro che pongono in essere tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.
La minaccia è uno degli elementi costitutivi necessari previsti dalla norma per l'integrazione del reato e il fine per il quale viene posta in essere deve corrispondere a quello previsto dalla norma.
Violenza sessuale exart. 609-bis c.p.Tale reato punisce la condotta posta in essere da colui che costringe un soggetto a compiere o subire atti sessuali, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
L'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima non va esaminata secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, tanto che essa può sussistere anche in relazione ad una minaccia o intimidazione psicologica attuata in situazioni tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (Cass. pen., Sez. III, n. 33049/2017).
Non è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.
Integra il reato di tentata violenza sessuale la condotta di colui che, all'esplicito rifiuto di consumare un rapporto sessuale, reitera più volte la richiesta ponendo in essere violenze o minacce che, sebbene non comportino una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, siano comunque chiaramente finalizzate a vincerne la resistenza (Cass. pen., Sez. III, n. 41214/2015).
Il reato di violenza sessuale concorre con quello di minaccia, non sussistendo alcun rapporto di assorbimento tra gli stessi, quando la condotta intimidatoria, se anche parzialmente strumentale alla realizzazione del delitto di cui all'art. 609-bis c.p., riveste una valenza in parte autonoma, svincolata dal compimento dell'attività sessuale coatta (Ad esempi: Fattispecie in cui sono state ritenute idonee ad integrare il reato di cui all'art. 612 c.p. frasi minacciose pronunciate dall'imputato al fine di indurre la vittima a ristabilire la relazione sentimentale oltre che ad avere rapporti sessuali. Cass. pen., Sez. III, n. 23898/2014).
Tale reato può concorrere con quello di sequestro di persona ex art. 605 c.p., in quanto la condotta di violenza, minaccia o abuso di autorità preordinata a costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali, che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p. non necessariamente comporta la privazione della libertà in danno della persona offesa (Cass. pen., Sez. V, n. 15638/2005).
Adescamento di minorenni exart. 609-undecies c.p.La norma punisce colui, salvo il fatto costituisca reato più grave, che allo scopo di compiere uno dei reati previsti dall'art. 600 al 600-quater c.p. adesca un minore di sedici anni.
Secondo il comma 2, per adescamento deve intendersi qualsiasi atto che sia volto a carpire la fiducia di un minore attraverso artifici, lusinghe o minacce.
L'articolo prevede, quindi, la minaccia come modalità tipica della condotta di adescamento. Ciò però ha comportato notevoli dubbi in quanto con tale mezzo si costringe qualcuno a fare qualcosa quindi non si comprende come sia possibile carpire la fiducia di un minore attraverso l'uso della minaccia. Inoltre, nel momento in cui l'adescatore si trovasse nella condizione di minacciare un minore per costringerlo a compiere o subire prestazioni sessuali, non potrebbe configurarsi il reato exart. 609-undecies c.p. ma il reato di tentata violenza sessuale exartt. 56 e 609-bis c.p. Questo anche alla luce del fatto che tale delitto è punibile, in virtù della clausola di riserva se il fatto non costituisce più grave reato, solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all'art. 609-undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall'agente si risolverebbe in un antefatto non punibile (Cass. pen., Sez. III, n. 8691/2017).
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato exart. 611 c.p.La condotta prevista da tale reato consiste nell'usare violenza o minaccia per costringere o determinare un altro soggetto a commettere un fatto costituente reato.
Il comma 2 prevede un aumento di pena se concorrono le condizioni previste dall'art. 339 c.p. cioè quando la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete esistenti o supposte.
Per la sussistenza del delitto è sufficiente che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, non essendo necessario che il reato-fine sia consumato o tentato (Cass. pen., Sez. V, n. 34318/2015; Cass. pen., Sez. II, n. 9931/2015).
La minaccia è configurabile in qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorché non oggettivi ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la libertà morale del minacciato (Ad esempio: Fattispecie relativa a minaccia di interrompere una relazione sentimentale, rivolta ad un testimone per fargli rendere dichiarazioni false o reticenti – Cass. pen., Sez. VI, n. 9921/2012; è configurabile il concorso formale di reati tra la minaccia messa in opera per costringere taluno a rendere falsa testimonianza e la partecipazione soggettiva nel delitto previsto dall'art. 372 c.p. commesso dal soggetto minacciato – Cass. pen., Sez. VI, n. 9921/2012; la condotta del marito che, con violenza e minaccia, costringa la moglie ad interrompere la gravidanza integra il delitto di aborto procurato e non quello meno grave previsto dall'art. 611 c.p, atteso che l'interruzione della gravidanza da parte della donna non è un fatto costituente reato a meno che non ricorra la speciale ipotesi di cui all'art. 19 della l. 194 del 1978 – Cass. pen., Sez. V, n. 8777/2013).
Tale ipotesi criminosa non ammette la figura del tentativo, in quanto con l'uso della violenza o della minaccia, si verifica già la consumazione, indipendentemente dalla realizzazione del reato-fine (Cass. pen., Sez. I, n. 4555/1997).
La differenza tra il reato previsto dall'art. 611 c.p. e quello di violenza privata exart. 610 c.p., risiede nel fatto che il secondo si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente ha costretto un soggetto a fare, tollerare ed omettere qualcosa, mentre il primo si consuma nel momento stesso in cui viene usata la violenza o la minaccia al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato, indipendentemente dal fatto che il reato venga poi effettivamente commesso.
Inoltre, tale delitto può concorrere formalmente con quello di estorsione exart. 629 c.p. perché essi, data la diversità delle condotte finalistiche e dei beni tutelati, non sono in rapporto di specialità (Cass. pen., Sez. II, n. 40837/2008).
(Segue). Delitti contro il patrimonio
Rapina exart. 628 c.p.Tale reato punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene (comma 1, rapina propria) e punisce anche colui che adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità (comma 2, rapina impropria).
Il comma 3 prevede delle circostanze aggravanti qualora la minaccia sia commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o se è posta in essere da persona che fa parte di un'associazione di tipo mafioso anche straniera.
La minaccia è elemento costitutivo del reato di rapina e può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo. Oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.
Ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.
Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Cass. pen., Sez. II, n. 11135/2017). Inoltre, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, così, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità (Cass. Sez. II, n. 30127/2009).
Nell'ipotesi in cui viene sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che lo stesso ha subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene (Cass. Sez. 2, n. 47905/2016).
Inoltre, la rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell'estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente.
Estorsione ex art. 629 c.p.Tale reato punisce colui che mediante violenza o minaccia procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa.
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata può esser manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera.
La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Cass. Sez. II, n. 2702/2016).
Le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, quando gli stessi sono sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro (Cass. pen., Sez. II, n. 7555/2014).
Anche la prospettazione di un non facere può integrare l'elemento costitutivo della minaccia.
In merito al rapporto con il reato previsto dall'art. 393 c.p. v. Sopra e approfondimenti segnalati.
Turbativa violenta del possesso di cose mobili exart. 634 c.p.La condotta prevista da tale reato consiste nel turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili. Il comma 2 prevede che il fatto si considera compiuto con violenza o con minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Anche per la configurazione di tale reato, rileva la finalità nell'uso della minaccia.
Danneggiamento exart. 635 c.p.La condotta di tale reato consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibili in tutto o in parte cose mobili o immobili altrui o altri oggetti elencati dalla norma, usando violenza alla persona o minaccia o in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o durante l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Questo articolo è stato riformulato dall'art. 2, lett. l) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. La minaccia è una delle modalità dell'azione che consente di configurare il fatto come penalmente rilevante escludendolo dall'ambito della depenalizzazione del danneggiamento semplice.
Il reato è configurabile anche nel caso in cui non sussista un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (Cass. Sez. VI, n. 16563/2016).
Reati che prevedono la minaccia quale circostanza aggravante
Il codice penale contiene, inoltre, molte fattispecie di reato in cui la minaccia è circostanza aggravante:
oltraggio a un magistrato in udienza exart. 343 c.p.Tale reato punisce chi offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e il comma 3 prevede un aumento di pena se il fatto è commesso con violenza o minaccia quando le stesse non hanno nessuna finalità di costrizione ma rappresentano una forma di espressione di disprezzo o avversione.
Evasione exart. 385 c.p.Punisce colui che essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade. Il comma 2 prevede una circostanza aggravante nel caso in cui il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone o effrazione e nel caso in cui la violenza o la minaccia venga commessa con armi o da più persone riunite.
Il reato di evasione aggravata e quello di resistenza a pubblico ufficiale sono compatibili tra loro, in quanto diversi sono i beni giuridici tutelati dalle norme che li prevedono. Ne consegue che è ipotizzabile il concorso materiale tra i due reati, poiché la violenza o minaccia diretta verso il pubblico ufficiale è caratterizzata dalla qualità del soggetto passivo contro cui è indirizzata l'azione violenta o intimidatrice e dalla finalità di tutela della pubblica amministrazione cui è rivolto l'art. 337 c.p., mentre la violenza o minaccia adoperata per procurarsi l'evasione rientra nella previsione generica dei reati di percosse e di lesioni e qualifica come aggravato il reato di evasione, che ha il fine di salvaguardare la decisione dell'autorità giudiziaria.
Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa ex art. 405 c.p.Punisce chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, che si compiono con l'assistenza di un ministro di culto o in un luogo destinato al culto o pubblico o aperto al pubblico. Il comma 2 prevede una circostanza aggravante nel caso in cui concorrono fatti di violenza alle persone o minaccia.
Tale delitto può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare. Entrambe le condotte possono essere commesse con minaccia; se la stessa è finalizzata a porre in essere i comportamenti previsti dalla norma, il reato exart. 612 c.p. è assorbito.
Boicottaggio ex art. 507 c.p.Punisce colui che per serrata e sciopero per fini contrattuali o non contrattuali, per coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero, per serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di potestà, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali.
Il comma 2 c.p. prevede una circostanza aggravante speciale nel caso in cui venga fatto uso di violenza o di minaccia.
Se la minaccia è finalizzata a porre in essere i comportamenti previsti dalla norma, il reato exart. 612 c.p. è assorbito.
Prostituzione minorile exart. 600-bis c.p., pornografia minorile exart 600-ter c.p. e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile exart. 600-quinquies c.p.
Per questi reati l'art. 602-ter, comma 3, c.p. prevede una circostanza aggravante, introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. o) della l. 172/2012, qualora il fatto sia commesso con violenza o minaccia.
In tema di sfruttamento della prostituzione, l'ipotesi aggravata dall'uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di estorsione in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono applicate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio e la coartazione è subita successivamente mediante l'espropriazione dei profitti, mentre nel secondo caso la violenza o la minaccia sono anteriori e dirette a costringere la persona che si prostituisce a soggiacere, contro la propria volontà, allo sfruttamento e lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto patrimoniale (Cass. pen., Sez. II, n. 6297/2017).
Inoltre, integra il reato di violenza sessuale, e non quello di prostituzione minorile ex art. 600-bis, comma 2,c.p., la condotta del soggetto che, pur pagando il corrispettivo, costringe, con violenza o minaccia, il minore ad un rapporto sessuale (Cass. pen., Sez. III, n. 35476/2016).
In conclusione
Alla luce di quanto esposto, allo scopo di distinguere il delitto di minaccia previsto dall'art. 612 c.p. da quelli in cui la minaccia è elemento costitutivo o circostanza aggravante così da escludere il concorso formale di reati, è rilevante la finalità per la quale la minaccia viene posta in essere. Una volta che essa viene individuata, contribuisce a risolvere il tema dei rapporti tra più figure criminose in alternativa applicazione tra di loro. In tal senso, acquistano significato le modalità con le quali la minaccia viene esternata nonché i destinatari di essa, in quanto indici della coscienza e volontà dell'agente che integra l'elemento soggettivo del reato.
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Sommario
Reati in cui la minaccia è elemento costitutivo. Delitti contro la personalità dello Stato e contro la P.A.
(Segue). Delitti contro l'Amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica