Assegno di mantenimento per i figli: si deve considerare anche il livello economico-sociale dei genitori
05 Marzo 2018
Il caso. Parte ricorrente ha presentato ricorso avverso il decreto con cui la Corte di appello di Torino aveva previsto a suo carico l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 400 a titolo di mantenimento della prole oltre al concorso del 50% per le spese straordinarie, sostenendo che la decisione impugnata non avesse effettuato, in sede di quantificazione dell'ammontare dell'assegno, una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori.
L'assegno per i figli si determina in base al principio di proporzionalità. La Suprema Corte ricorda che il dovere di contribuire al mantenimento dei figli minori ricade su entrambi i genitori, «i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito», in proporzione alle rispettive disponibilità economiche, in diretta applicazione dei principi di cui all'art. 30 Cost.. Al fine di realizzare tale principio, il Giudice deve necessariamente tenere conto, nella determinazione dell'assegno, delle attuali esigenze del figlio, le quali tuttavia non possono non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore; il parametro di riferimento, quindi, «è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge». Il “tenore di vita” goduto dalla prole in costanza di convivenza non è pertanto criterio esclusivo, dovendosi considerare in concreto le condizioni reddituali ed economiche di ciascun genitore. Poiché, nel caso di specie, i predetti criteri non risultano rispettati dal Giudice di merito, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione. |