Reformatio in melius. Nessun obbligo di rinnovazione dibattimentale per il giudice d'appello
06 Aprile 2018
Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa «se il giudice di appello, investito di una impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado, fondata in tutto o in parte su prove dichiarative, non possa pervenire a una riforma della decisione impugnata nel senso dell'assoluzione senza previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale» (v. BELTRANI, Le attività istruttorie necessarie per riformare in melius in appello una sentenza di condanna di primo grado) hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice d'appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado» (Cass. pen., Sez. unite, 21 dicembre 2017 – dep. 3 aprile 2018, n. 14800) . |