Nullità del provvedimento di archiviazione. La parte interessata non può ricorrere in Cassazione
06 Aprile 2018
La VI Sezione (23 marzo 2018, not. di decisione), con ordinanza emessa de plano, ha affermato che l'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il tribunale abbia deciso ex art. 410-bis cit. sul reclamo della parte interessata (nella fattispecie, si trattava della persona offesa), neppure allo scopo di dedurre violazioni delle disposizioni poste a tutela del diritto al contraddittorio; ha, tuttavia, precisato che la persona offesa può chiedere al Tribunale la revoca della decisione, per provvedere nuovamente sul reclamo dopo aver dato rituale avviso alle parti dell'udienza fissata per la decisione. |