Sull’interesse all’immediata impugnazione del bando di gara

Redazione Scientifica
06 Aprile 2018

Per pacifica giurisprudenza, sussiste l'interesse all'immediata impugnazione del bando di gara solo in presenza di clausole di per sé impeditive dell'ammissione dell'interessato alla gara, o anche solo impositive...

Per pacifica giurisprudenza, sussiste l'interesse all'immediata impugnazione del bando di gara solo in presenza di clausole di per sé impeditive dell'ammissione dell'interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara.

In siffatti casi già la pubblicazione del bando genera una lesione della situazione giuridica per chi intende partecipare alla competizione, ma non può farlo a causa della barriera all'ingresso a quello specifico mercato provocata da clausole del bando per lui insuperabili, perché immediatamente escludenti o che assume irragionevoli o sproporzionate (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110; id., sez. V, 6 giugno 2016 n. 2359; id., sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92; T.A.R. Lazio, sez. III, 5 maggio 2015 n. 6240).

Si è altresì precisato che l'impugnativa del bando di gara deve essere proposta, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del suo contenuto lesivo, non essendo invocabile in senso contrario, quando sussista la prova di una previa effettiva contezza dell'indizione della gara acquisita aliunde, il più ampio termine decadenziale previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. (Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2017, n. 435).

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