Sulle tempistiche di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice

Redazione Scientifica
06 Aprile 2018

In linea di principio, non può essere attribuito alcun rilievo al fatto che la commissione giudicatrice abbia espresso le proprie valutazioni in sole due sedute, dovendosi ritenere che «l'eventuale inadeguatezza dei...

In linea di principio, non può essere attribuito alcun rilievo al fatto che la commissione giudicatrice abbia espresso le proprie valutazioni in sole due sedute, dovendosi ritenere che «l'eventuale inadeguatezza dei tempi impiegati per l'esame delle offerte non possa costituire valido presupposto per invalidare l'intera procedura, in quanto la celerità dei lavori ben può derivare da particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della commissione giudicatrice, dalla adeguatezza della organizzazione dei suoi lavori ovvero della rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche dei progetti presentati, tenuto anche conto della ripetitività di queste valutazioni in relazione ai singoli parametri, come predeterminati nella lex specialis» (cfr. da ultimo, TAR Veneto, Sez. I, 21 dicembre 2016, n. 1419; TAR Lazio, sez. I, 11 luglio 2016, n. 7924; TAR Liguria, sez. II, 1 ottobre 2015, n. 754; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 252).

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