Le modalità di scelta dei membri della commissione giudicatrice
06 Aprile 2018
La disciplina del sorteggio dei commissari di gara è dettata dal terzo comma dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici del 2016 il quale richiama l'art. 78 ovvero l'istituzione di un apposito Albo da parte dell'ANAC e la comunicazione alla stazione appaltante di una lista di candidati iscritti in quell'Albo. È dunque palese che il procedimento disciplinato dall'art. 77, co. 3, presuppone che sia istituito l'Albo di cui all'art. 78 e che ad esso l'ANAC attinga per fornire la lista dei candidati nell'ambito dei quali debba avvenire il sorteggio medesimo. L'art. 128, comma 1, lettera d, del D.lgs. n. 56 del 2017 novellando l'art. 216 del D.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante». Ne consegue che fino a quando l'Albo in questione non verrà istituito, le stazioni appaltanti non hanno alcun obbligo di attingervi per procedere al sorteggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 novembre 2017 n. 1360; TAR Basilicata, 11 ottobre 2017, n. 622; TAR Piemonte, Sez. I, 13 novembre 2017, n. 1192). |