L’applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione in caso di mancata presentazione della attestazione di avvenuto sopralluogo

Redazione Scientifica
06 Aprile 2018

Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e con l'esigenza di ridurre...

Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e con l'esigenza di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici, riconoscendo giuridico rilievo all'inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisca il conseguimento del risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta.

Le clausole di esclusione devono quindi essere interpretate in maniera rigorosa senza possibilità di estensione analogica, dovendo essere la ratio delle medesime ispirata ai principi di massima partecipazione alle gare (Cons. Stato, sez. VI 27 febbraio 2018 n. 1202; id. sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2778; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 novembre 2017, n. 1304).

Con specifico riferimento alla questione controversa, si è ritenuto che la mancata presentazione, da parte di un concorrente in una gara di appalto, della attestazione comprovante l'aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo, non prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara, non determina l'obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso, in applicazione del principio del favor partecipationis e del principio di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura (TAR Lazio, sez. II, 8 agosto 2017 n. 9260; TAR Toscana, sez. I, 17 luglio 2014, n. 1308; contra TAR Lazio, Latina, n. 437/2017 e TAR Sicilia, Catania n. 2087/2017).

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