Anche i trattamenti estetici in favore della figlia rientrano nelle spese straordinarie
09 Marzo 2018
Il caso. Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino lo aveva condannato a corrispondere all'ex compagna una somma a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia per trattamenti estetici e per la scuola media privata.
Anche i trattamenti estetici possono rientrare nelle spese straordinarie. La Suprema Corte ricorda che, in tema di mantenimento della prole, devono intendersi straordinarie quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità e impodenderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (cfr. Cass. civ., 8 giugno 2012, n. 9372). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente accertato la natura straordinaria delle spese sostenute per effettuare i trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della figlia, «condizione anomala per un soggetto femminile e fonte di notevole imbarazzo» per la stessa, nonché per l'iscrizione in una scuola privata i cui orari erano maggiormente compatibili con le esigenze lavorative del genitore affidatario. Secondo la Cassazione si tratta, infatti, di esborsi non prevedibili al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre poiché sopraggiunti nel corso del tempo. Pertanto, una volta accertatane la natura di spese straordinarie ed utili alla figlia e in assenza della dimostrazione di un tempestivo e valido dissenso da parte del ricorrente, quest'ultimo è da considerarsi tenuto a corrispondere all'altro genitore la quota di sua spettanza. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato. |