La denuncia di smarrimento di assegni consegnati in pagamento integra il reato di calunnia
10 Aprile 2018
Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 2018 (dep. 27 marzo 2018), n. 14145 ha affermato che la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto simulando in tal modo le tracce del reato di furto o di ricettazione, in danno al prenditore del titolo, integra il reato di calunnia. Per la configurabilità del delitto di calunnia è infatti richiesto che all'autorità giudiziaria vengano riferite circostanze idonee a indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile l'espletamento delle indagini, senza che sia necessaria l'indicazione di una specifica fattispecie di reato. La falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario consegnato in pagamento a un terzo contiene già di per sé l'accusa di furto o di ricettazione nei confronti del prenditore del titolo, in quanto l'identità di tale persona è agevolmente individuabile grazie alle annotazioni apposte sul titolo e la ricostruzione dei vari passaggi del sistema legale di circolazione. Per tali ragioni, il reato di calunnia è da considerarsi integrato anche quando il soggetto sporga querela contro ignoti, fingendo di non sapere chi è in possesso dell'assegno smarrito poiché tutte le volte in cui l'accusato sia implicitamente ma agevolmente individuabile sulla base degli elementi contenuti nella querela, non assume alcun rilievo la circostanza che non sia stato denunciato un soggetto determinato. La Cassazione ha dunque concluso che: «La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata, dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato, rimanendo, dunque, prive di pregio le contestazioni delle ricorrenti secondo cui non sarebbe configurabile il reato di calunnia in relazione alle ipotesi, desumibili dai capi di incolpazione, in cui la denunzia di smarrimento era stata presentata prima della consumazione del reato truffa».
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