Il bando deve essere sempre impugnato entro 30 giorni dalla conoscenza del suo contenuto lesivo

Claudio Fanasca
10 Aprile 2018

La pubblicazione del bando genera una lesione della situazione giuridica per chi intende partecipare alla competizione, ma non può farlo a causa della barriera all'ingresso a quello specifico mercato provocata da clausole di gara insuperabili, perché immediatamente escludenti ovvero che si assumono essere irragionevoli o sproporzionate, e la relativa impugnazione deve essere proposta, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza del suo contenuto lesivo.

Il caso. Un'impresa ha impugnato il bando e il disciplinare di una gara indetta da una centrale di committenza toscana, contestando in particolare l'illogicità di uno dei previsti parametri di valutazione dell'offerta tecnica. L'amministrazione, costituitasi in giudizio, ha sollevato eccezione di tardività del ricorso, deducendo in particolare che la ricorrente avrebbe proposto l'impugnazione non già entro il termine decorrente dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, bensì entro quello decorrente dalla nuova pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, disposta all'esito di una modifica di alcune soltanto delle clausole di gara, diverse da quella oggetto di gravame.

La questione. La questione esaminata dal TAR Toscana concerne l'individuazione del momento di decorrenza del termine per proporre impugnazione di un bando di gara.

La soluzione. Il TAR Toscana ha condiviso l'eccezione di tardività sollevata dalla stazione appaltante e, per l'effetto, ha dichiarato irricevibile il ricorso.

Il collegio ha preliminarmente rammentato che, in presenza di clausole di per sé impeditive dell'ammissione dell'interessato alla gara ovvero impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero ancora che rendano ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara, già la pubblicazione del bando genera una lesione della situazione giuridica per chi intende partecipare alla competizione, ma non può farlo a causa della barriera all'ingresso a quello specifico mercato provocata da clausole del bando per lui insuperabili, perché immediatamente escludenti o che assume irragionevoli o sproporzionate (cfr., in termini, Cons. St., Sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110; Id., 6 giugno 2016 n. 2359).

In particolare, l'impugnativa del bando di gara deve essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del suo contenuto lesivo, non essendo invocabile in senso contrario, quando sussista la prova di una previa effettiva contezza dell'indizione della gara comunque acquisita, il più ampio termine decadenziale previsto dall'art. 120, co. 2, c.p.a., che peraltro presuppone la mancata pubblicità del bando e degli avvisi di gara (si veda Cons. St., Sez. III, 1 febbraio 2017, n. 435).

Nel caso di specie, la nuova pubblicazione degli atti di gara sul profilo della stazione appaltante è avvenuta soltanto per dare conto dell'avvenuta modifica di clausole di gara diverse da quella oggetto di specifica contestazione nel ricorso, che invero è rimasta immutata sin dall'originaria pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, visto che la clausola contestata dalla ricorrente era conosciuta da quest'ultima, anche nella percezione della sua lesività, sin dalla prima pubblicazione del bando, soltanto da tale data deve considerarsi decorrente il termine per la relativa impugnazione, non avendo del resto le successive modifiche apportate al bando alcuna portata lesiva per la ricorrente.

Sicché, conclude il TAR Toscana, deve farsi applicazione del generale principio secondo cui la piena conoscenza del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale conoscenza piena e integrale di quest'ultimo, essendo sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (si vedano Cons. St., Sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5754, Id., Sez. V, 31 agosto 2017, n. 4129).

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