Gli oneri di sicurezza aziendali all’interno dell’offerta economica devono essere indicati separatamente, anche se non previsto dal bando di gara

11 Aprile 2018

I giudici campani aderiscono all'orientamento giurisprudenziale che valuta necessaria, nonché insuscettibile di ricorso al soccorso istruttorio, l'indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendali all'interno dell'offerta economica.

Il Tar Campania è tornato a pronunciarsi sulla vexata questio della necessaria separata indicazione all'interno dell'offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali.

La vicenda. Nel caso di specie la società ricorrente agiva al fine di ottenere, tra l'altro, l'annullamento del provvedimento con il quale era stata disposta la propria esclusione dalla procedura indetta con bando approvato dall'amministrazione comunale di Volla per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale, in considerazione della mancata indicazione nell'offerta economica dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, d. lgs. n. 50 del 2016 s.m.i..

Parte ricorrente, in particolare, rappresentava di aver formulato la propria offerta economica attenendosi alle indicazioni ed alla modulistica predisposta dall'amministrazione e di avere, sul piano sostanziale, correttamente computato detti costi, solo “formalmente” non indicati separatamente nel documento prodotto, evidenziando che né il bando né il disciplinare di gara recavano una previsione espressa di tale causa di esclusione, neanche a mezzo di un mero rinvio alla norma imperativa ex art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. e che, anzi, l'art. 4 del disciplinare aveva posto l'onere per i concorrenti di predisposizione delle relative offerte mediante l'utilizzazione dei moduli allegati agli atti della lex specialis, i quali non consentivano alcuna indicazione separata dei costi aziendali.

A sostegno della fondatezza della propria pretesa la ricorrente richiamava i principi espressi dall'A.P. del Consiglio di Stato nella sentenza n. 19 del 2016, con la quale, in conformità all'approccio sostanzialistico affermato dalla giurisprudenza dell'Unione europea, è stata affermata l'illegittimità delle esclusioni della procedura nei casi in cui i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori, sebbene non distintamente indicati, siano stati effettivamente considerati, dovendosi, comunque, ammettere in simili evenienze, l'operatività dell'istituto del soccorso istruttorio.

La decisione. Il Tar Campania, pur evidenziando la sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza amministrativa in merito alla perdurante applicazione, anche nell'impianto definito dalla disciplina recata dal nuovo codice dei contratti pubblici, dell'indirizzo interpretativo richiamato dalla difesa di parte ricorrente, ha rigettato l'impugnativa proposta.

I giudici campani hanno, infatti, ritenuto di aderire alla ricostruzione che valuta necessaria l'indicazione separata di tali oneri e che in relazione ad essi non operi il soccorso istruttorio; opzione interpretativa in fase di consolidamento presso la giurisprudenza amministrativa di primo grado (TAR Calabria, Catanzaro, n. 337/2018; TAR Lazio, Roma, n. 1113 del 2018; TAR Umbria, Perugia, n. 56/2018) e recentemente avallata anche dal Giudice d'Appello (Consiglio di Stato, sentenza n. 815 del 7 febbraio 2018).

Il Collegio, a supporto della propria decisione, ha evidenziato che la disposizione di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede espressamente che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, in considerazione della natura imperativa della citata previsione, non derogabile dal bando, la stessa si inserisce direttamente nell'atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi.

Del resto, hanno concluso sul punto i giudici campani, trattandosi di requisiti dell'offerta economica, per essi non è applicabile il soccorso istruttorio, espressamente escluso dall'art. 85 comma 9 c.c.p., né può farsi riferimento alla tutela dell'affidamento del contraente alla luce del carattere imperativo della norma e dei requisiti professionali richiesti ad un operatore economico qualificato partecipante a una gara pubblica.

E, anzi, come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 815/2018, cit.), «il Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza dell'obbligo del ricorso al soccorso istruttorio, insuscettibile, comunque, di trovare applicazione nel caso di incompletezze e irregolarità relative all'offerta economica».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.