Requisito del fatturato in caso di gare suddivise in più lotti

Redazione Scientifica
04 Aprile 2018

Dichiara legittima la disciplina di gara che prevede, che nel caso in cui il medesimo concorrente intende partecipare a più lotti avrebbe dovuto dimostrare di possedere un fatturato pari almeno alla...

Dichiara legittima la disciplina di gara che prevede, che nel caso in cui il medesimo concorrente intende partecipare a più lotti avrebbe dovuto dimostrare di possedere un fatturato pari almeno alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione ad ogni singolo lotto e la conseguente esclusione disposta nei confronti di un concorrente che non possiede il predetto requisito.

La finalità della previsione di gara sudetta è quella di garantire che l'aggiudicatario abbia una solidità finanziaria tale da consentirgli di poter eseguire contemporaneamente le prestazioni relative ad una pluralità di lotti e tale previsione è anche attualmente codificata all'art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 che stabilisce che “per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono possedere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente”.

Allo stesso modo, l'impresa che intende assumere il ruolo di mandataria in tale pluralità di lotti, deve dimostrare di possedere il requisito del fatturato (quindi del fatturato cumulativo richiesto per la partecipazione a detti lotti) in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Se la medesima ATI, infatti, partecipa a più lotti ed indica per ogni lotto la stessa impresa come mandataria, deve coerentemente dimostrare che tale impresa sia in possesso del requisito del fatturato “cumulato” in misura maggioritaria, non essendo sufficiente che la mandataria dimostri di essere in possesso del requisito del fatturato in misura maggioritaria lotto per lotto, ossia con riguardo ai singoli lotti individualmente considerati, proprio perché essa ambisce a svolgere il ruolo di mandataria in una pluralità di lotti.

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