Pubblicazione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni alla gara e termine per proporre ricorso

Redazione Scientifica
04 Aprile 2018

Il tenore letterale dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. stabilisce che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa va impugnato nel termine di...

Il tenore letterale dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. stabilisce che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici”.

Il richiamato art. 29, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, stabiliva che “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”.

L'art. 76, comma 3, del Codice stabiliva che “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo periodo contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa ..., indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”.

Dall'insieme di tali norme emerge chiaramente che la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. è stato ancorato alla pubblicazione del provvedimento recante le ammissioni/esclusioni e non alla comunicazione individuale di quest'ultimo ai concorrenti.

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