Costringere a vendere l’abitazione per saldare il debito è estorsione anche se il credito è esigibile
12 Aprile 2018
La Cassazione penale, Sez. II, con sentenza n. 14160, depositata il 27 marzo 2018, ha affermato il seguente principio di diritto: «Il creditore che costringa, con minaccia, il proprio debitore a vendere l'immobile in cui abita per soddisfarsi sul ricavato della vendita del credito che vanta, commette il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto ricorrere al giudice al fine di ottenere la vendita coattiva del bene del debitore insolvente».
Nel caso specifico il ricorrente era stato imputato per il delitto di estorsione aggravata in quanto, essendo egli pacificamente creditore di una somma di denaro nei confronti di un soggetto che, trovandosi in difficoltà economiche, non aveva la possibilità di saldare il debito, insieme a un terzo costringeva con minacce il debitore a vendere l'immobile nel quale questi abitava. Il ricorrente lamentava l'errata qualificazione giuridica del fatto di reato che avrebbe dovuto essere sussunta nel paradigma di cui all'art. 393 c.p. in quanto tendente al soddisfacimento di un credito sebbene con modalità violente e/o minacciose. Di diverso avviso i giudici di legittimità, i quali hanno motivato il rigetto del ricorso nei seguenti termini: «il P., infatti, sicuramente avrebbe potuto rivolgersi al giudice civile per farsi riconoscere il credito vantato e, quindi, ottenere un titolo esecutivo da far valere nei confronti del M. Ma è altrettanto sicuro che non avrebbe mai potuto adire il giudice civile al fine di ottenere direttamente la vendita coattiva del bene del debitore insolvente al fine di soddisfarsi sul ricavato della vendita». |