Il requisito dell’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto deve essere verificato in riferimento all’attività principale svolta

Redazione Scientifica
11 Aprile 2018

La scelta della stazione appaltante di richiedere l'iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto dell'appalto, al fine della dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle imprese...

La scelta della stazione appaltante di richiedere l'iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto dell'appalto, al fine della dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle imprese partecipanti alla gara, non può considerarsi immotivata o illogica, in aderenza al precedente di Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925: in effetti, l'iscrizione di cui trattasi appare finalizzata a dar atto dell'effettivo svolgimento di tale attività, laddove le indicazioni dell'oggetto sociale individuerebbero solamente i settori (potenzialmente illimitati) nei quali la stessa potrebbe astrattamente venire ad operare, senza però nulla dire sull'effettivo ed attuale svolgimento dell'attività stessa.

Più nello specifico, deve convenirsi che l'attività per la quale l'impresa risulta iscritta al registro, deve essere identificata con quella qualificante dell'impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all'attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l'esperienza specifica dell'impresa nel relativo settore di attività (ex multis, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120; IV, 2 dicembre 2013 n. 5729).

Deve quindi convenirsi che l'individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l'attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando quanto riportato nell'oggetto sociale, che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati (Cons. Stato, VI, 15 maggio 2015 n. 2486; III, 28 dicembre 2011 n. 6968; V, 19 febbraio 2003, n. 925; VI, 20 aprile 2009, n. 2380). L'oggetto sociale, in pratica, nulla dice sull'effettivo svolgimento dell'attività (ex multis, Cons. Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5989; III, 10 agosto 2017 n. 3988).

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