Soggetto destinatario di interdittiva antimafia e incapacità a ricevere qualunque introito pubblico, anche a titolo di risarcimento del danno

Guglielmo Aldo Giuffrè
12 Aprile 2018

L'interdittiva antimafia determina un'incapacità ex lege parziale e temporanea, che - fino a quando l'interdittiva non viene revocata - preclude al destinatario di ricevere qualunque introito di matrice pubblicistica, ivi comprese le somme riconosciutegli a titolo di risarcimento del danno con sentenza passata in giudicato.

La questione e la pronuncia di remissione. La questione concerne la doverosità per una pubblica amministrazione di erogare, in favore di un soggetto che sia stato attinto da un'informativa interdittiva antimafia (conosciuta dalla p.A. solo successivamente alla formazione del giudicato e taciuta dal soggetto stesso), somme di danaro, spettanti a tale soggetto a titolo di risarcimento del danno, come confermato da sentenza passata in giudicato, e da questi richieste con giudizio di ottemperanza.

La p.A., ritenendo che l'interdittiva le era sconosciuta, in quanto mai esibita dal soggetto, l'aveva posta alla base di un giudizio per revocazione della sentenza che le aveva imposto il risarcimento, respinta però dallo stesso Consiglio di Stato, sulla scorta della considerazione che la sentenza che ha riconosciuto il risarcimento è una pronuncia “di esecuzione, o più sostanzialmente di attuazione di un giudicato risalente, che dunque deve restare intangibile rispetto ad un provvedimento particolarmente grave e tra l'altro confermato nella sua legittimità dal giudice amministrativo in primo e secondo grado, ma sempre successivo a ciò che in uno Stato di diritto non può essere più messo in discussione, fatte salve le ragioni di revocazione che nel caso di specie non sussistono per evidenti ragioni temporali oppure non sono state evocate nel giudizio”.

L'ordinanza rimette all'Adunanza Plenaria la questione, sollevata dall'Amministrazione, concernente l'effettiva eseguibilità della sentenza, pur munita di forza di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., a seguito della scoperta dell'interdittiva antimafia gravante sull'impresa vittoriosa in giudizio, in considerazione della preclusione di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia, in base al quale “le persone alle quali viene applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: …. g) contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.

L'ordinanza precisa inoltre di non ritenere preclusiva al giudizio della Plenaria la sentenza che ha rigettato il ricorso per revocazione, ritenendo la sua valenza circoscritta all'accertamento o meno del dedotto vizio revocatorio, né la risalenza nel tempo dell'interdittiva, dal momento che tale provvedimento cessa i suoi effetti solo a seguito di un'eventuale informativa liberatoria.

Le questioni interpretative sottoposte all'Adunanza sono due:

  1. se la previsione di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 67 del ‘Codice delle leggi antimafia' possa essere intesa anche nel senso di precludere il versamento in favore dell'impresa di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione a una vicenda sorta dall'affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto;
  2. se osti a tale prospettazione il generale principio dell'intangibilità della cosa giudicata.

La decisione della Plenaria. Secondo il Collegio il ricorso per ottemperanza proposto dal soggetto destinatario dell'interdittiva e volto all'ottenimento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, come confermato da sentenza passata in giudicato, è inammissibile, perché l'interdittiva antimafia, che è provvedimento di natura cautelare e preventiva, volto alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino rapporti giuridici con la pubblica Amministrazione.

Secondo la Plenaria, l'art. 67 d.lgs. n. 159/2001 – che circoscrive il “perimetro” degli effetti dell'interdittiva, definendo le tipologie di rapporti giuridici in ordine ai quali il soggetto, colpito della misura, non può acquistare o perde la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e, dunque, l'esercizio delle facoltà e dei poteri ad esse connessi – deve essere inteso nel senso di precludere all'imprenditore (persona fisica o giuridica) la titolarità della posizione soggettiva che lo renderebbe idoneo a ricevere qualunque somma dovutegli dalla Pubblica Amministrazione, anche a titolo risarcitorio in relazione (come nel caso di specie) ad una vicenda sorta dall'affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto.

L'espressione usata dal legislatore e concernente il divieto di ottenere (o meglio, l'incapacità a poter ottenere), da parte del soggetto colpito dall'interdittiva antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, dovrebbe infatti essere intesa in senso ampio, anche perché non si vedrebbe perché la suddetta norma dovrebbe riguardare unicamente le erogazioni dirette ad arricchire l'imprenditore colpito da interdittiva e non anche quelle dirette a parzialmente compensarlo di una perdita subita, dal momento che entrambe comportano il pericolo che l'esborso di matrice pubblicistica giovi ad un'impresa soggetta ad infiltrazioni criminali”.

La finalità del legislatore è, infatti, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali.

Inoltre, l'avere inquadrato l'effetto prodotto dall'interdittiva antimafia in termini di “incapacità” rende possibile comprendere come non assuma rilievo, nel caso di specie, il problema della “intangibilità del giudicato”. Infatti, se il soggetto destinatario dell'interdittiva antimafia ha una particolare forma di incapacità ex lege, il problema non è più rappresentato dalla intangibilità (o meno) del giudicato che sarebbe “vulnerato” dalla ritenuta impossibilità per la pubblica Amministrazione di corrispondere le somme al cui pagamento è stata condannata con la sentenza passata in giudicato, perché l'impossibilità di erogazione non consegue ad una “incisione” del giudicato, bensì consegue alla incapacità del soggetto (che astrattamente sarebbe) titolare del diritto da esso nascente a percepire quanto spettantegli. L'obbligazione risarcitoria, definitivamente accertata in sede giudiziaria, secondo il Collegio, resta intatta ed indiscutibile. L'interdittiva antimafia, dunque, non incide sull'obbligazione dell'Amministrazione, bensì sulla “idoneità” dell'imprenditore ad essere titolare (ovvero a persistere nella titolarità) del diritto di credito. Il soggetto colpito dalla misura interdittiva, che pure potrebbe astrattamente essere titolare dei diritti riconosciutigli dalla sentenza passata in giudicato, risulta essere, per ragioni diverse ed esterne, incapace ad assumere o a mantenere (per il tempo di durata degli effetti dell'interdittiva) la titolarità non già dei soli diritti accertati con la sentenza, ma, più in generale, di tutte le posizioni giuridiche comunque riconducibili all'ambito delineato dall'art. 67 del Codice delle leggi antimafia. L'inidoneità ad essere (temporaneamente) titolare del diritto non può che comportare anche l'impossibilità di farlo valere nei confronti del debitore, in particolare postulando la tutela del credito in sede giurisdizionale. Viceversa, una volta che venga meno l'incapacità determinata dall'interdittiva, quel diritto di credito, riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato, “rientrerà” pienamente nel patrimonio giuridico del soggetto, con tutte le facoltà ed i poteri allo stesso connessi, ivi compresa l'actio iudicati.

Né la titolarità del diritto, ovvero la concreta possibilità di farlo valere, una volta “recuperata” la piena capacità giuridica, potrebbero risultare compromessi, posto che, come è noto, ai sensi dell'art. 2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

A maggior ragione, dunque, non può assumere alcuna rilevanza quanto affermato nella sentenza del giudizio di revocazione, in quanto – come già affermato dall'ordinanza di rimessione – la valenza di detta sentenza “non può che restare ragionevolmente limitata all'accertamento della sussistenza o meno del dedotto vizio revocatorio”; e – come visto – il principio di “intangibilità del giudicato” è estraneo al presente giudizio.

Conclusioni. In conclusione, l'Adunanza Plenaria enuncia i seguenti principi di diritto:

a) «il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159».

b) l'art. 67, comma 1, lett. g), d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall'interdittiva antimafia, «contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ricomprende anche l'impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all'attività di impresa».