Verifica di congruità dell’offerta che indica una quota di utile pari a zero

Redazione Scientifica
04 Aprile 2018

Nelle gare d'appalto non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per presunzione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della...

Nelle gare d'appalto non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per presunzione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere per l'impresa in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum, dall'essersi aggiudicata e dall'avere poi portato a termine un prestigioso appalto.

In definitiva, se deve ritenersi che l'offerta economica zero equivale a mancata offerta economica, nel caso di un'offerta economica composta da più voci e che, non sia pari a zero è necessario ponderare, per comprendere se ci si trovi di fronte ad un'offerta affidabile e seria, l'offerta nel suo complesso.

In questo senso la stazione appaltante deve, da un lato, accertarsi che l'indicazione di un valore zero di un componente dell'offerta non impedisca la valutazione dell'offerta stessa o delle altre offerte presentate dai concorrenti, ad esempio, determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio.

Dall'altro, sulla scorta dell'importanza della voce dell'offerta per la quale è stato indicato un valore zero, accertare che ciò non sia sintomatico della scarsa serietà dell'offerta nel suo complesso. In questo senso la stazione appaltante deve indagare se il concorrente tragga comunque un utile dalla propria offerta complessiva.

II giudizio sull'anomalia deve valutare, quindi, l'offerta nel suo complesso; l'offerta presenta le necessarie garanzie di serietà ove le voci sottostimate siano compensate da altre sovrastimate, in modo da renderla nel complesso congrua.

Infatti, il giudizio di congruità delle offerte che appaiono prima facie anormalmente basse, non mira a ricercare specifiche inesattezze di ogni elemento dell'offerta, bensì a valutare se, globalmente considerata, l'offerta stessa sia seria ed attendibile, e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala.

La formulazione di una offerta pari ad €. 0,01 in relazione solo ad alcune voci di prezzo dell'appalto, peraltro del tutto marginali rispetto al servizio nel complesso, non comporta ex se l'esclusione dell'offerta, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza sopra richiamata

Il giudizio complessivo sul piano dell'attendibilità dell'offerta non è incrinato dalla sottostima di voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, oltre che per la parziale riallocazione giustificata dei costi in altri segmenti dell'offerta, non hanno reso l'intera operazione economica non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, ai fini dell'efficace perseguimento dell'interesse pubblico.

La verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà (o meno) dell'offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 13).

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