Nuove indicazioni alle stazioni appaltanti sugli acquisti in ambito sanitario

Luigi Seccia
13 Aprile 2018

L'ANAC ha dato risposta alle richieste di chiarimento pervenute in relazione alla corretta applicazione delle Linee guida n. 8 concernenti le modalità di ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.

Con comunicato pubblicato sul proprio sito web istituzionale in data 9 aprile 2018, l'ANAC ha dato risposta alle richieste di chiarimento pervenute in relazione alla corretta applicazione, in ambito sanitario, delle Linee guida n. 8 (concernenti le modalità di ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili).

L'Autorità, nell'evidenziare l'estrema rilevanza degli acquisti nel settore sanitario:

  • ha confermato l'interpretazione della nozione di infungibilità già elaborata in occasione delle predette Linee guida;
  • ha fornito alcune indicazioni operative di dettaglio per il corretto utilizzo, nello specifico settore di riferimento, della procedura negoziata senza pubblicazione del bando destinata proprio, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice, all'affidamento di prestazioni che possano essere fornite unicamente da un determinato operatore economico.

L'ANAC ha richiamato, in particolare, le stazioni appaltanti alla necessità di effettuare - già in sede di pianificazione ex art. 21 c.p.p. ed eventualmente ricorrendo alla preventiva consultazione del mercato ex art. 66 - un'attenta valutazione dei propri fabbisogni. Ciò allo scopo di verificare se i beni oggetto di acquisizione (dispositivi o prodotti medicali) possano essere acquistati da più aziende farmaceutiche e se sussistano condizioni specifiche che consentano di ritenere un determinato prodotto infungibile (ad es. l'indisponibilità di farmaci alternativi che risultino parimenti efficaci o funzionali alle necessità terapeutiche). L'Autorità ha sottolineato altresì l'importanza dell'adempimento da parte delle stazioni appaltanti degli obblighi di trasparenza e di quelli motivazionali posti a presidio del corretto utilizzo di uno strumento, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, potenzialmente distorsivo della concorrenza.

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