Convalida Daspo. Il difensore può depositare memorie mediante Pec
13 Aprile 2018
La terza Sezione della Cassazione penale (sentenza n. 14832/2018), inserendosi nel dibattito giurisprudenziale sull'utilizzabilità della Pec nel processo penale, ha affermato che nel procedimento per la convalida del Daspo il difensore può presentare memorie mediante posta elettronica certificata. Il Collegio ha motivato la decisione con due ordini di ragioni, da un lato l'art. 6, comma 2-bis, l. 401/1989 prevede la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida, ma non prescrive espressamente che tale facoltà debba essere esercitata mediante il deposito in Cancelleria. Dall'altro lato, la peculiarità del procedimento di prevenzione che si connota per la sua autonomia rispetto al processo penale e per la necessità di regole che assicurino le esigenze di difesa nella ristrettezza dei tempi stabiliti per la convalida che non ammettono deroghe nemmeno quando cadono in giorni festivi. Con tali motivazioni il Collegio ha dichiarato corretta «la presentazione della memoria con Pec […] inoltrata al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Vicenza di turno e prima ancora alla procura della Repubblica presso il tribunale di turno». Il P.G. al contrario aveva sostenuto l'irritualità del deposito in quanto non effettuato in cancelleria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. e perché la casella di posta certificata non si trova nella diretta disponibilità del decidente. Sul punto giudici di legittimità hanno rilevato che l'art. 48 Cad equipara la posta elettronica certificata alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata, che può dunque ritenersi produttiva di effetti solo se pervenuta alla cancelleria del giudice competente e non alla cancelleria centrale del tribunale. |