L’applicazione del rito “super accelerato” negli appalti pubblici
13 Aprile 2018
Il caso. Nel caso esaminato dal TAR Toscana, una società ricorrente ha contestato la legittimità della determina di aggiudicazione in quanto l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver omesso di dichiarare l'esistenza di provvedimenti di decadenza e risoluzione di precedenti contratti d'appalto. L'amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività. La ricorrente, infatti, piuttosto che impugnare il provvedimento di ammissione dell'aggiudicataria contestualmente alla determina di aggiudicazione definitiva, avrebbe dovuto contestare autonomamente l'ammissione dell'aggiudicataria nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ammissione delle imprese partecipanti, pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.
La soluzione. Il TAR Toscana, accogliendo l'eccezione sollevata dall'amministrazione, ha chiarito, in conformità ad un orientamento oramai consolidato, che il provvedimento che determina le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente e l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. Pertanto, è irricevibile il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell'aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. (TAR Campania Napoli, Sez. III, 24 maggio 2017, n. 2744; TAR Toscana Firenze, Sez. I, 18 aprile 2017, n. 582). |