Il calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo di cui alla lett. b) dell’art. 97, comma 2, Codice Appalti

13 Aprile 2018

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, la regola del taglio delle ali vale solo per la determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali, e non anche ai fini della successiva somma dei ribassi offerti.

Il caso. Nella vicenda sottoposta al vaglio del TAR Toscana, la società ricorrente ha contestato la determinazione della soglia di anomalia per l'errata interpretazione da parte della commissione di gara del criterio di calcolo di cui alla lett. b) dell'art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016. In particolare, l'errore in cui sarebbe incorso il seggio, sarebbe costituito dall'avere interpretato la locuzione “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi” nel senso di sommare anche le offerte escluse a seguito del taglio delle ali previsto dalla prima parte dell'art. 97, comma 2, lett. b.

La soluzione. Il Collegio, respingendo la tesi della ricorrente, ha ritenuto che, attraverso una interpretazione strettamente letterale della norma, la regola del taglio delle ali vale solo per la determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali, e non anche ai fini della successiva somma dei ribassi offerti. Tale impostazione trova conforto dalla circostanza che il meccanismo di cui alla lettera b) dell'art. 97, prevede due distinte operazioni: un primo calcolo della media, per la quale si opera il cd. "taglio delle ali" (ossia un calcolo del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso); un secondo calcolo non della media, ma della somma di tutte le offerte, in funzione di controllo, per il quale non è previsto il previo taglio delle ali e che serve a effettuare una decurtazione percentuale (dalla media precedentemente calcolata) della prima cifra dopo la virgola, solamente ove questa sia dispari.

La norma, pertanto, esclude espressamente le ali per la prima operazione, mentre riconduce alla seconda operazione “i ribassi offerti dai concorrenti ammessi”, senza ribadire a quest'ultimo riguardo la “esclusione del dieci per cento” prevista per la prima operazione di calcolo.

Secondo il TAR Toscana, la strada di un'interpretazione rigorosamente letterale appare conforme a una prioritaria esigenza di certezza, che acquista anche particolare rilievo nel settore delle gare pubbliche, nel quale una produzione normativa reiteratamente innovativa e non sempre ben coordinata onera i funzionari delle stazioni appaltanti in misura superiore a quello che può essere un ragionevole standard di esigibilità.

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