Inabilitazione e interdizione

Alberto La Manna
16 Aprile 2018

Nel panorama delle misure di protezione delle soggettività deboli gli strumenti tradizionalmente previsti dal legislatore sono quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione. Con la l. n. 6/2004 è stato introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno e, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della principale dottrina, l'interdizione e l'inabilitazione sono divenuti strumenti residuali.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

Il principale problema interpretativo della nuova disciplina è stato, pertanto, delimitare l'ambito di applicazione dei diversi istituti di protezione, in primis, di interdizione e amministrazione di sostegno, atteso che sempre minor applicazione ha avuto l'istituto dell'inabilitazione.

L'interdizione

L'interdizione e l'inabilitazione sono disciplinate, nella parte sostanziale, dagli artt. 414 e ss. c.c..

Secondo l'art. 414 c.c., soggetti che possono essere interdetti sono le persone maggiori di età e i minori emancipati. L'art. 416 c.c., prevede poi la legittimazione passiva anche per i minori nell'ultimo anno della minore età, attesa la necessità di impedire che vi siano intervelli di piena capacità di agire in soggetti incapaci a gestire i propri interessi. In tale ultimo caso la competenza è del tribunale per i minorenni.

Soggetti legittimati attivi sono, invece, quelli indicati dall'art. 417 c.c. (come riformato dalla l. n. 6/2004) ovvero: l'interdicendo, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo, il tutore (se è richiesta l'interdizione di un minore soggetto a tutela) o curatore (per l'interdizione dell'inabilitato) o, infine, il pubblico ministero. E' altresì legittimata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 comma 15 l. n. 76/2016).

Presupposti sostanziali

Ai sensi dell'art. 414 c.c. presupposto per l'emanazione di un provvedimento di interdizione è lo stato di abituale infermità di mente che rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

Primo requisito è, pertanto, l'esistenza di un'infermità di mente. E' importante sottolineare che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, non è necessario che si tratti di una malattia mentale tipica con caratteristiche patologiche ben definite, ma deve trattarsi di un'alterazione delle facoltà mentali che può derivare anche da patologie di carattere fisico. In assenza di tale alterazione non sarà, in ogni caso, possibile una pronuncia interdittiva.

Nel caso dell'interdizione l'infermità deve avere poi il connotato della gravità. Tale requisito rileva proprio nel differenziare l'istituto dell'interdizione da quello dell'inabilitazione, laddove per l'interdizione è necessaria la presenza di un'alterazione psichica tale da determinare un difetto assoluto di capacità, sia sotto il profilo delle capacità intellettive che di quelle volitive.

L'infermità deve inoltre essere abituale, ovvero deve trattarsi di una condizione permanente, anche se non necessariamente continuativa, atteso che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, deve costituire lo stato patologico psichico normale della persona, non rilevando i cosiddetti “lucidi intervalli”, ovvero brevi momenti di lucidità alterati a prolungati momenti di instabilità. Tendenzialmente non sono però considerati rilevanti episodi del tutto transitori e sporadici in relazione ai quali lo strumento dell'interdizione si rivelerebbe eccessivamente invasivo. In questi casi la tutela a fronte di atti pregiudizievoli compiuti dal soggetto in stato di temporanea infermità sarà quella di cui all'art. 428 c.c. (Cass. civ., 20 novembre 1985, n. 5709).

Dottrina (A. Venchiarutti, La protezione civilistica dell'incapace, Giuffrè, 1995, 44 e ss.) e giurisprudenza danno altresì rilievo al requisito dell'attualità laddove viene escluso che rilevino pregressi episodi che hanno dato origine a ricoveri ospedalieri a fronte di un evidente miglioramento delle condizioni prescindendo dalla futura eventualità di ricadute (Cass. civ., 13 marzo 1990, n. 2031).

La valutazione dell'infermità non è, però, fine a se stessa, ma deve essere valutata alla luce della conseguente incapacità nella gestione dei propri interessi. Una pronuncia di interdizione non sarà, infatti, possibile laddove non vi sia una menomazione delle attitudini dell'interdicendo alla gestione dei propri interessi.

In merito agli interessi in oggetto la giurisprudenza tradizionale ha fatto riferimento ad una concezione assai ampia di tale categoria. Deve, infatti, aversi riguardo non soltanto agli affari di natura economica ma anche e, soprattutto, agli affari relativi alla cura della persona (Cass. civ., 8 luglio 1976, n. 2553). Tale interpretazione trova supporto anche nella disciplina dell'attività del tutore laddove allo stesso, ai sensi dell'art. 357 c.c., spetta la cura della persona e, pertanto, potrà sostituirsi alla stessa non solo per il compimento di atti di natura economica ma anche di natura più strettamente personale (quale il consenso a trattamenti medici o la decisione circa la collocazione).

In ogni caso, anche a seguito dell'intervento del legislatore con la l. n. 6/2004, è possibile affermare che non è necessario che l'incapacità richiesta sia assoluta atteso che il novellato art. 427 comma 1 c.c. prevede espressamente la possibilità che all'interdetto venga assicurata la possibilità di compiere taluni atti di ordinaria amministrazione.

L'inabilitazione

L'inabilitazione differisce dall'interdizione in relazione alla minore gravità dell'infermità di mente richiesta (art. 415 c.c.). A tale requisito se ne affiancano altri, ovvero: 1) prodigalità, abuso di bevande alcoliche o stupefacenti; 2) cecità o sordomutismo. Si ritiene, comunque, che quando tali situazioni siano di entità tale da determinare un'infermità di mente grave dovrà farsi, comunque, riferimento allo strumento dell'interdizione. Anche nell'inabilitazione è necessaria l'indagine circa il nesso tra l'infermità e l'incapacità dell'inabilitando riferita al compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Anche per l'inabilitazione è prevista la possibilità che all'inabilitato sia concessa la facoltà di compiere taluni atti di straordinaria amministrazione (art. 427 comma 1 c.c.).

Profili processuali

Al fine di accertare l'esistenza dei presupposti sostanziali sopra descritti il legislatore ha disciplinato uno specifico procedimento agli art. 712 e ss. c.p.c. applicabili sia all'interdizione che all'inabilitazione. Il procedimento ha carattere necessario, atteso che la limitazione della capacità prevista per entrambi gli istituti può avvenire esclusivamente a mezzo di una pronuncia giudiziaria che ha, pertanto, carattere costitutivo.

Trattasi di procedimento nel quale è necessaria la presenza del pubblico ministero (art. 714 c.p.c.), il quale è anche soggetto legittimato a proporre il ricorso (artt. 417 c.c.).

La competenza è in capo al tribunale ordinario del luogo dove la persona interdicenda o inabilitanda ha la residenza o il domicilio. Trattasi di competenza per territorio inderogabile ai sensi degli artt. 28 e 70 comma 1 n. 3 c.p.c. E' necessario precisare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza per territorio in esame si determina in base alla residenza effettiva dell'interdicendo o inabilitando, a prescindere dalle risultanze anagrafiche (Cass. civ., 28 luglio 2006, n. 17235).

La domanda deve essere introdotta con ricorso che deve contenere l'indicazione dei fatti su cui si basa la domanda, oltre che dei soggetti legittimati a partecipare al processo ovvero il coniuge, il convivente di fatto (ex art. 1 comma 47 l. n. 76/2016) parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado e, se vi sono, tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando. E' importante sottolineare che, secondo l'interpretazione della Cassazione, i soggetti indicati non hanno qualità di parti in senso proprio, avendo gli stessi un compito consultivo, nel senso che la loro partecipazione al giudizio è finalizzata a consentire al Giudice di acquisire il maggior numero di informazioni possibili nell'interesse dell'interdicendo o dell'inabilitando. Non si tratta, pertanto, di litisconsorti necessari e la loro mancata partecipazione al giudizio non comporta l'invalidità della pronuncia potendo gli stessi proporre impugnazione al sol fine di fare valere situazioni di fatto rilevanti pretermesse in primo grado e, in ogni caso, non essendo gli stessi legittimati a proporre giudizio di legittimità per fare valere vizi legati alla loro esclusione (Cass. civ., 1 dicembre 2000, n. 15346; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9628).

A seguito della presentazione del ricorso, il presidente fissa, con decreto, l'udienza di comparizione avanti al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto dovranno essere notificati all'interdicendo o all'inabilitando nonché agli altri soggetti indicati nel decreto stesso e comunicati al pubblico ministero (ovviamente qualora lo stesso non sia già ricorrente). L'istruttoria consiste, principalmente, nell'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando da parte del giudice, il quale può anche assumere informazioni dalle altre persone citate o d'ufficio da altri soggetti e disporre consulenza tecnica (artt. 419 c.c. e art. 714 c.p.c.). L'esame dell'interdicendo è atto obbligatorio in assenza del quale non è possibile procedere alla pronuncia e, qualora il soggetto sia impossibilitato a recarsi presso il tribunale, il giudice, unitamente al pubblico ministero dovrà andare nel luogo presso cui questi si trova per procedere all'esame (art. 715 c.p.c.). La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il giudice dovrà recarsi presso il luogo in cui si trova l'interdicendo non solo quando questi sia legittimamente impedito a recarsi presso il tribunale ma anche quando questi rifiuti pretestuosamente di andarvi potendo procedere in assenza dell'esame solo quando, una volta recatosi in loco, questi insista nel rifiuto a sottoporsi all'esame (Cass. civ., 10 agosto 1979, n. 4650). In merito poi alla necessaria presenza del pubblico ministero al momento dell'esame la più recente giurisprudenza ha affermato non essere essenziale a condizione che venga garantita, nelle forme ritenute più opportune, la partecipazione dello stesso al processo (Cass. civ. 14 febbraio 2008, n. 3708).

Nel caso del procedimento e anche successivamente, ai fini delle impugnazioni, l'interdicendo e l'inabilitando mantengono la capacità processuale potendo gli stessi compiere da soli tutti gli atti processuali (art. 716 c.p.c.). Tale capacità permane anche dopo la nomina del tutore provvisorio ed è finalizzata a consentire alla parte il diritto all'integrale conservazione della capacità d'agire.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto necessario, il giudice istruttore può procede alla nomina di un tutore provvisorio per l'interdicendo o di un curatore per l'inabilitando (artt. 419 comma 2 c.c. e art. 717 c.p.c.). Trattasi di un provvedimento di natura cautelare finalizzato ad un'anticipazione degli effetti della pronuncia sulla domanda di interdizione o inabilitazione (in tal senso si veda Cass. civ., 12 marzo 1992, n. 3025). L'esame della parte costituisce presupposto necessario affinché si possa procedere alla nomina ma si ritiene che, qualora tale esame sia reso impossibile dal rifiuto opposto dalla parte stessa, si possa procedere ugualmente alla nomina così come può procedersi alla pronuncia.

Fino al momento della pronuncia sulla domanda il tutore provvisorio può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha nominato. In dottrina (A. Jannuzzi e P. Lorefice, La volontaria Giurisdizione, XI ed., Giuffrè, 2006, 230) si ritiene che lo stesso giudice possa non solo revocare il tutore provvisorio ma anche sostituirlo. Il tutore o il curatore provvisori, in caso di accoglimento della domanda di interdizione o inabilitazione, rimangono in carica fino al momento della nomina del tutore o curatore definitivo da parte del giudice tutelare, mentre in caso di rigetto della domanda l'ufficio cesserà nel momento della pubblicazione della sentenza salvo che nella stessa si disponga la cessazione al momento del passato in giudicato della sentenza.

Terminata la fase istruttoria il tribunale in composizione collegiale provvede con sentenza in merito alla domanda di interdizione o inabilitazione. In caso di accoglimento della domanda di interdizione la parte interdetta viene privata della capacità di agire, salvo che venga riconosciuta la possibilità di compiere taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427 c.c.), mentre con la pronuncia di inabilitazione la capacità di agire viene limitata al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, salvo, anche in questo caso, che venga riconosciuta la capacità di compiere taluni atti di straordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore (art. 427 c.c.). Trattandosi di sentenza sarà possibile l'impugnazione, sempre con ricorso, in appello e, conseguentemente in Cassazione. Legittimati ad impugnare sono tutti coloro i quali avrebbero potuto proporre la domanda (art. 718 c.p.c.).

Gli effetti della sentenza di interdizione o inabilitazione decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza salvo che nel caso di pronuncia per minore nell'ultimo anno della minore età per il quale gli effetti decorrono dal compimento della maggiore età.

Al fine di consentire l'adattamento della pronuncia alle effettive condizioni del soggetto da tutelare il legislatore ha previsto la possibilità per il tribunale di pronunciare d'ufficio l'inabilitazione per la sola ipotesi di infermità di mente, mentre laddove nel corso del giudizio di inabilitazione si riveli l'esistenza dei presupposti per l'interdizione può essere fatta richiesta dal Pubblico ministero di pronuncia dell'interdizione. Analogamente, qualora nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione appaia opportuno applicare l'amministrazione di sostegno il giudice dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, salva la possibilità di adottare i provvedimenti urgenti di cui al comma 4 dell'art. 405 c.c. (ovvero la nomina di un amministratore provvisorio con indicazione degli atti che può compiere). In assenza di precisazioni sul punto si ritiene che la trasmissione degli atti al giudice tutelare debba avvenire a seguito di sentenza di rigetto della domanda di interdizione o inabilitazione con annessa ordinanza di trasmissione degli atti.

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Sempre al fine di consentire l'adeguamento delle misure di tutela alle reali condizioni di capacità del soggetto destinatario della misura di protezione, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione in caso di cessazione della causa che ha determinato la pronuncia. La domanda può essere proposta dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo, oltre che dal tutore dell'interdetto, dal curatore dell'inabilitato o dal pubblico ministero. Nel caso in cui nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione il tribunale ritenga che non sia stata pienamente recuperata la capacità da parte dell'interdetto può revocare l'interdizione e dichiarare l'inabilitazione. Analogamente se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si ritiene opportuno che il soggetto sia assistito da un amministratore di sostegno il tribunale, anche d'ufficio, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

A differenza della sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, la sentenza di revoca non produce i propri effetti dalla pubblicazione ma dal passaggio in giudicato anche se gli atti compiuti dall'incapace dopo la pubblicazione della sentenza non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

Rapporti tra interdizione e amministrazione di sostegno

Delicato è il tema dei rapporti tra gli istituti tradizionali e, in particolare, l'interdizione e il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno atteso che, a seguito dell'introduzione di quest'ultima, l'istituto dell'inabilitazione ha avuto sempre più scarsa applicazione da parte dei tribunali.

Si è già riferito come per il legislatore il ricorso allo strumento dell'interdizione debba ricoprire un ruolo residuale nell'ottica della minore compromissione delle capacità del soggetto debole.

A fronte di tale principio parte della dottrina (P. Cendon, Rafforzamento dell'amministrazione di sotegno e abrogazione dell'interdizione dell'inabilitazione, www.personaedanno.it, 22.5.2007) e numerose pronunce di Tribunali di merito si sono orientate verso un'estensione dell'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno fino ad arrivare ad una sostanziale abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione.

In realtà, un'abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, pur auspicabile da parte della dottrina citata, non può riscontrarsi nella legge. In tal senso, la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 440/2005, affermando che è compito del giudice di merito individuare l'istituto in grado di garantire la tutela più consona al caso concreto, tenendo presente la necessità di ridurre in minor misura possibile la capacità di agire del soggetto debole. Del resto, sottolinea la Consulta, gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione devono essere applicati unicamente qualora non sia possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno, mentre qualora risulti idonea quest'ultima, occorre circoscrivere i poteri del curatore, e adeguarli alle esigenze del caso in esame, non potendo mai questi coincidere con quelli astrattamente attribuibili al tutore.

Non è pertanto possibile affermare che l'amministrazione di sostegno possa andare a sostituirsi integralmente all'interdizione, di fatto, abrogandola.

In linea con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione è successivamente più volte intervenuta sul punto, affermando il principio per cui rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso o meno intenso grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi, ma piuttosto in relazione alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla maggiore flessibilità dello strumento laddove appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto del tipo di attività che deve essere compiuta e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché le altre circostanze (in tal senso: Cass. civ.,26 luglio 2013, n. 18171; Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass. civ., 1 marzo 2010, n. 4866).

Gli interventi della Corte di Cassazione successivi alla pronuncia della Corte Costituzionale (in particolare, si veda Cass. Civ. 12 giugno 2006, n. 13584) hanno, dunque, come osservato dalla dottrina (D. Sinatra, Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: la difficile coesistenza, www.diritto.it, 19 maggio 2011), introdotto un criterio di tipo qualitativo per valutare il discrimen tra interdizione e inabilitazione da un lato, e amministrazione di sostegno dall'altro con una sostituzione del parametro quantitativo, secondo il quale, invece, assumeva rilievo il solo grado di incapacità manifestato dal soggetto bisognoso di protezione.

La differenza risiede, quindi, sostanzialmente nel ruolo del soggetto a cui viene affidata la cura dell'individuo bisognoso, che nel caso dell'interdizione e dell'inabilitazione è di tipo sostitutivo (per l'inabilitazione con riguardo ai soli atti di straordinaria amministrazione), mentre, con riferimento all'amministrazione di sostegno, è di affiancamento e di collaborazione.

Per quel che concerne, poi, i poteri attribuiti dalla legge al tutore ed al curatore, il primo rappresenta l'interdetto in tutti gli atti civili e amministra le risorse economiche di questo nella loro totalità, mentre l'amministratore può occuparsi solo di quanto strettamente previsto nel decreto della sua nomina, il cui contenuto varia a seconda delle necessità del caso concreto.

In conclusione, mentre l'amministrazione di sostegno si configura quale strumento flessibile, che non priva il soggetto beneficiario della capacità di agire, ma limita l'ambito di operatività di questa in base ad uno strumento quale il decreto di nomina dell'amministratore, il cui contenuto non è predeterminato, ma varia a seconda delle caratteristiche della fattispecie concreta, l'interdizione ha dei confini prestabiliti che rendono l'istituto applicabile indistintamente a qualsiasi soggetto.

L'orientamento minoritario

A fronte dell'orientamento prevalente che limita l'ambito di applicazione dell'interdizione fino alla sua abrogazione di fatto, parte della giurisprudenza ha fornito un'interpretazione dei principi espressi dalla Suprema Corte finalizzata a mantenere un ruolo seppur residuale dell'istituto dell'interdizione affermandosi che la complessità dell'attività che giustifica l'adozione di un provvedimento di interdizione piuttosto che di amministrazione di sostegno non va valutata tanto o solo in ambito patrimoniale, quanto piuttosto nella gestione della sfera personale per cui la legittimazione a sostituire la volontà di un soggetto non può che fondarsi su un rigoroso, e non sommario, accertamento dell'incapacità del destinatario intesa come totale compromissione del processo di coscienza e volontà tale da inficiare la validità delle manifestazioni di consenso o dissenso e che, pertanto, solo un'incapacità totale (con conseguente impossibilità di collaborazione con il proprio amministratore) costituisce il presupposto per legittimare un intervento così invasivo personale quale la sostituzione della volontà di un soggetto in punto cura e collocazione (in tal senso, si veda App. Torino, decr. 10 gennaio 2013).

Casistica

L'interdizione e l'inabilitazione sono strumenti residuali

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409 c.c., nel testo introdotto dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, comma 1, e 42 Cost. atteso che la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6/2004 affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto: solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione (C. Cost., 26 ottobre 2005, n. 440)

Lo strumento più idoneo è scelto in base alle esigenze del soggetto

L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584)

Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini costituiscono “fonti di informazione”

Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell'art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo “fonti di informazione” per il giudice; conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti non determina alcuna nullità del procedimento e può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628)

La scelta tra gli strumenti di tutela deve essere effettuata in relazione al tipo di attività da compiere

Deve tenersi conto, in via prioritaria (..) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad “un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto (..) corrisponderà l'amministrazione di sostegno” mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta “di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni (Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2011, n. 22332)

il discrimen tra interdizione e inabilitazione si individua nella gravità dell'infermità

L'interdizione o l'inabilitazione dell'infermo di mente devono ricollegarsi alle condizioni di salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia, e, quindi, devono prescindere tanto da precorsi episodi d'infermità, quanto dall'eventualità di ricadute, ove prospettabile in termini di mera possibilità e non di alta probabilità(Cass. civ., sez. I, 13 marzo 1990 n. 2031)

La partecipazione necessaria del PM deve intendersi riferita al processo nel suo complesso

Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all' esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla (Cass. civ. sez. I, 14 febbraio 2008 n. 3708)

È necessario effettuare l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando

Il “legittimo impedimento” dell'interdicendo o dell'inabilitando che impone al giudice istruttore di recarsi, con l'intervento del pubblico ministero, a sentire tali soggetti nel luogo in cui si trovano, non è da valutare con criteri formalistici e può identificarsi anche con una ripulsa a comparire che sia in relazione con la malattia mentale degli esaminandi medesimi. Solo se il soggetto insiste ancora nel rifiuto di farsi esaminare, il giudice - dato atto, nel verbale, del comportamento dell'interdicendo – può ritenersi sciolto dall'obbligo di procedere all'espletamento del mezzo istruttorio (Cass. civ. sez. I, 10 agosto 1979 n. 4650)

Il tutore provvisorio non è parte necessaria del processo, né rappresentante dell'interdicendo

Dall'art. 716 c.p.c., a norma del quale l'interdicendo non perde la capacità processuale di agire e contraddire nel giudizio di interdizione, pur dopo che gli è stato nominato un tutore provvisorio, deriva da un lato che il predetto tutore non è parte necessaria di tale giudizio, non configurandosi un interesse della tutela all'esito del medesimo; dall'altro che il tutore provvisorio non assume la veste, nel giudizio di interdizione, di rappresentante processuale dell'interdicendo (Cass. civ. sez. II, 16 novembre 2000 n. 14866)

Non è ammissibile ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di nomina del tutore provvisorio

In tema di procedimento per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma del combinato disposto degli artt. 419, ultimo comma, c.c. e art. 717 c.p.c., nomina al convenuto un tutore o curatore provvisorio, non può considerarsi sostanzialmente sentenza, trattandosi di provvedimento interinale di carattere provvisorio, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio; ne consegue che avverso detto provvedimento non è ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 3 Cost. (Cass. civ. sez. I,12 marzo 1992 n. 3025)

*Fonte: www.ilFamiliarista.it

Sommario