Osservatorio sulla Cassazione - Marzo 2018

La Redazione
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16 Aprile 2018

Torna l'appuntamento con l'osservatorio sulla Corte di Cassazione: una rassegna delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di marzo.

Dichiarazione di fallimento e notificazione via PEC

Cass. Civ. - Sez. VI – 5 marzo 2018 – n. 5080, sent.

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., devono essere notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Solo qualora, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario. A tal fine, quest'ultimo, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal Registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

Manifestamente infondata la q.l.c. della durata fissa delle pene accessorie nella bancarotta

Cass. Pen. – Sez. V – 16 marzo 2018, n. 12360, sent.

In tema di reati fallimentari, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223 l. fall., con riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 27 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e art. 1, Protocollo n. 1 CEDU, nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Bancarotta: la distrazione di un ramo d'azienda è limitata

Cass. Pen. – Sez. V – 13 marzo 2018, n. 11053, sent.

In tema di bancarotta, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva, sempre che gli uni e l'altro siano identificabili con fattori aziendali idonei a rappresentare una posta attiva di bilancio, posto che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza.

Possibile il concorso tra i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento e distruzione di documenti contabili

Cass. Pen. – Sez. V – 13 marzo 2018, n. 11049, sent.

E' configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, ex art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione del differente oggetto materiale dell'illecito, dei diversi destinatari del precetto penale, del differente oggetto del dolo specifico e del divergente effetto lesivo delle condotte di reato. Se, ai fini della sussistenza del concorso formale tra il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale, la verifica ermeneutica va condotta sulla base delle norme incriminatrici astratte, mediante applicazione del criterio di specialità, ex art. 15 c.p., viceversa, ai fini del divieto di un secondo giudizio, ex art. 649 c.p.p., la verifica deve prescindere da tali criteri strutturali, e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendo, al contrario, concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda.

Revocatoria di atti dispositivi dell'accomandante divenuto amministratore: l'onere della prova del terzo

Cass. Civ. – Sez. I – 8 marzo 2018, n. 5564, ord.

Ai fini della revocatoria fallimentare di un atto compiuto dal socio accomandante di s.a.s., diventato amministratore di fatto della società e dunque illimitatamente responsabile, il terzo convenuto, nel caso di atti dispositivi o solutori anormali, ha l'onere di dimostrare, ex art. 67, comma 1, n. 1 l. fall., l'esistenza dell'elemento soggettivo, cioè la propria inscientia decoctionis tanto dell'insolvenza della società quanto della qualità, in capo agli accomandanti, di soci illimitatamente responsabili ex art. 2320 c.c.

Approvazione dello stato passivo ed insinuazione tardiva

Cass. Civ. – Sez. I – 27 marzo 2018 – n. 7556, sent.

Il decreto di esecutività dello stato passivo è l'esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, mentre i precedenti provvedimenti sono elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività. I suindicati provvedimenti sono perciò insuscettibili sia di autonoma efficacia lesiva sia di anticipata impugnativa; ciò in virtù del principio della necessaria unitarietà di approvazione dello stato passivo, che trova fondamento nell'esigenza di un potenziale contraddittorio incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tutte le domande proposte.

Inadempimento di un solo ingente credito e stato di insolvenza

Cass. Civ. – Sez. VI – 28 marzo 2018 – n. 7589, sent.

Il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un credito ingente, che sia indicativo dello stato d'illiquidità.

Fallimento: l'amministratore neo-eletto non risponde della mala gestio pregressa

Cass. Civ. – Sez. I – 21 marzo 2018, n. 6998, sent.

In tema di azione responsabilità esercitata dal curatore di una società fallita, ex art. 146 l. fall., la regola generale secondo cui tutti gli amministratori rispondono solidalmente delle conseguenze di illegittimità contabili e di gestione societaria, in virtù del dovere comune di vigilanza sul generale andamento della gestione, ex art. 2392 c.c., trova un limite nell'ipotesi in cui un amministratore abbia assunto l'incarico da troppo breve tempo per potersi rendere conto della situazione e, quindi, di intervenire.