Mezzi di prova del requisito della capacità economica e finanziaria

Paola Martiello
17 Aprile 2018

In materia di dimostrazione della capacità economica e finanziaria, il comma 4 dell'art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016 consente alla stazione appaltante, in casi particolari, di prevedere mezzi di prova diversi da quelli individuati dall'allegato XVII, parte I (tra cui vi è la “presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio”). Tuttavia, i “fondati motivi” che consentono al concorrente di dimostrare il possesso dei requisiti con mezzi di prova diversi da quelli indicati nell'Allegati XVII, non possono coincidere con una palese violazione di norme di ordine pubblico, quale l'omessa presentazione dei bilanci in violazione di legge.

Il caso: La questione affrontata nella pronuncia in commento attiene alla valutazione circa la legittimità o meno di un provvedimento di aggiudicazione avente ad oggetto la concessione di forniture emesso in favore di una società priva dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

In particolare le ragioni di doglianza attengono alla possibilità concessa dalla Commissione giudicatrice alla aggiudicataria di provare i previsti requisiti di capacità economica e finanziaria con mezzi diversi dai bilanci depositati nell'ultimo triennio, come, al contrario, prevedeva la lex specialis di gara.

Oggetto della controversia è dunque la valutazione circa la possibilità o meno da parte della Stazione appaltante di prevedere requisiti più stringenti, rispetto a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, per la dimostrazione del requisito di capacità economica finanziaria, il quale al comma 4 dell'art. 86 (“mezzi di prova”), prevede che “di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I” e che “l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.

La soluzione: il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che seppur - in materia di dimostrazione della capacità economica e finanziaria - il comma 4 dell'art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016 consenta alla Stazione appaltante la possibilità, in casi particolari, di prevedere mezzi di prova diversi da quelli individuati dall'allegato XVII, parte I tuttavia, osserva il Collegio, i “fondati motivi” che consentono al concorrente di dimostrare il possesso dei requisiti con mezzi di prova diversi da quelli indicati nell'Allegato XVII, non possono coincidere con una palese violazione di norme di ordine pubblico, quale l'omessa presentazione dei bilanci in violazione di legge.

In conclusione: il Collegio, ritenendo fondato il ricorso, osserva che il mancato deposito nel termine di legge da parte della società aggiudicataria dei bilanci per gli anni precedenti, determini l'insussistenza dei fondati motivi (da leggersi come “giustificati motivi”) sulla cui base la società ha deliberatamente violato il disciplinare di gara in ordine alla prova dei requisiti di capacità economica e finanziaria minimi.

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