L’irregolarità del PEF non è sanabile con il soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara

Paola Martiello
17 Aprile 2018

Il PEF rappresenta un “elemento significativo” della proposta contrattuale, non separabile dall'offerta economica, sicché qualora lo stesso sia difforme rispetto a quanto stabilito dal bando, la sua irregolarità non è sanabile mediante l'esercizio del soccorso istruttorio.

Il caso. La controversia posta all'attenzione del Collegio concerne una procedura ristretta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) e per la concessione mista (beni e servizi) diretta alla riqualificazione energetica e alla gestione degli edifici pubblici di proprietà di un Amministrazione Provinciale.

La seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione e l'intera procedura di gara sostenendo, tra gli altri motivi, la violazione della la lex specialis da parte della società aggiudicataria, avendo quest'ultima presentato un Piano Economico Finanziario ( PEF) articolato su un orizzonte temporale di sedici anni invece di quindici , come richiesto dal bando, e ritenendo dunque l'offerta viziata a pena di esclusione.

Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso e annullava l'aggiudicazione.

Avverso la sentenza del Tribunale la società aggiudicatrice proponeva appello sostenendo che Il PEF non fosse parte integrante dell'offerta ma supportasse solamente la sua sostenibilità e congruità e che pertanto la sua erroneità non potesse configurare un vizio essenziale di questa, essendo facilmente sanabile con il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio, rimedio escluso, invece, dal giudice di prime cure.

La soluzione: Il Collegio, confermando la sentenza di primo grado ha respinto l'appello osservando che la funzione del PEF, quale scolpita dalla chiara giurisprudenza del Consiglio di Stato, è quella di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: in tal modo l'amministrazione concedente ha la possibilità di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa (cfr. Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). Il PEF, dunque, è un documento che giustifica la sostenibilità dell'offerta e non si sostituisce a questa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l'impresa mira a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività (si veda Cons. St., V, 10 febbraio 2010, n. 653).

Il Collegio precisa che il PEF non può essere tenuto separato dall'offerta sicché un suo vizio intrinseco – come quello di recare una previsione temporale diversa da quella prevista dal bando - si riflette fatalmente sulla qualità dell'offerta medesima e la inficia.

In conclusione Il Collegio conferma che il vizio del PEF non configura una mera irregolarità formale o un errore materiale e che dunque non sia sanabile mediante il soccorso istruttorio, poiché è questo uno strumento che può solo, per consolidata giurisprudenza, consentire la sanatoria di difformità e carenze formali e facilmente riconoscibili, ma non supplire a sostanziali carenze dell'offerta (come era quella dell'aver indicato quel diverso arco temporale).

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