Abrogazione tacita delle disposizioni in materia di concessioni di servizi incompatibili con il Codice dei contratti pubblici
13 Aprile 2018
Il C.G.A., in relazione ad un bando, contenente una causa di esclusione prevista dall'art. 354, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 495 del 1992 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (relativo all'affidamento del servizio di rimozione dei veicoli) ha affermato quanto segue. La circostanza che il codice dei contratti pubblici non ha riordinato le discipline settoriali in materia di concessioni di servizi non implica che non si imponga una verifica se esse sopravvivano in tutto o in parte al codice e che non si debba verificare se vi siano state tacite abrogazioni delle disposizioni previgenti: segnatamente, per quel che qui rileva, quanto a requisiti soggettivi, relativi a condanne penali, più severi di quelli previsti dal nuovo codice. Tanto più quando i requisiti sono posti da fonte regolamentare anteriore al codice, sicché le disposizioni del codice sembrano determinare abrogazione tacita in base al triplice canone della legge generale, cronologicamente successiva, e di rango superiore nella gerarchia delle fonti. |