L’affidamento della F.I.G.C. del contratto di trasporto deve avvenire nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, essendo Organismo di diritto pubblico

18 Aprile 2018

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto gli atti di una gara bandita dalla Federazione italiana Gioco Calcio per l'affidamento dei servizi di trasporto e facchinaggio, avendo la Federazione natura di organismo di diritto pubblico tenuto al rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il caso. La controversia trae origine dall'impugnazione degli atti relativi ad una procedura di confronto concorrenziale per l'affidamento di servizi di trasporto e facchinaggio, indetta dalla F.I.G.C.

A sostegno del ricorso, deduceva l'illegittimità della procedura, svoltasi senza il necessario coinvolgimento degli operatori e senza verbalizzazione delle attività valutative, in palese contrasto con i principi in materia di evidenza pubblica, cui la Federazione era tenuta quale organismo di diritto pubblico.

Costituitasi in giudizio, la FIGC eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito, in conseguenza della natura di associazione di diritto privato della Federazione.

La soluzione. Il Tar ha dichiarato infondata tale eccezione, evidenziando la natura di organismo di diritto pubblico alla FIGC.

In particolare, si è messo in evidenza che la Federazione è persona giuridica di diritto privato, istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, quali il controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, della preparazione olimpica, dell'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi.

Il Tar ha poi ulteriormente osservato come il potere esercitato dal CONI su aspetti essenziali della vita della Federazione, quali il riconoscimento, l'approvazione dello statuto e la verifica complessiva in ordine allo svolgimento dell'attività di promozione sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI fosse tale da far ritenere integrato il contenuto della nozione di controllo necessario per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico.

Chiarita la natura di organismo di diritto pubblico della Federazione, il Collegio ha infine richiamato l'orientamento giurisprudenziale che, in casi analoghi a quello in esame (quali la selezione del contraente per contratti di sponsorizzazione o di assicurazione per la responsabilità civile in favore di tutti i tesserati) ha sottolineato l'obbligo di rispettare le regole dell'evidenza pubblica sul presupposto che si tratta di attività finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, in cui la Federazione agisce quale organo del C.O.N.I., con la conseguenza che la giurisdizione sull'eventuale controversia nascente da tale situazione deve essere riconosciuta al giudice amministrativo.

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