Cumulo dei fatturati in caso di partecipazione a più lotti solo se previsto espressamente dalla lex specialis

Redazione Scientifica
18 Aprile 2018

Come statuito dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia (sez. V, n. 2043/2018) va riconosciuta la legittimità della regola del cumulo dei fatturati in caso di partecipazione a più lotti, in quanto volta a...

Come statuito dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia (sez. V, n. 2043 del 2018) va riconosciuta la legittimità della regola del cumulo dei fatturati in caso di partecipazione a più lotti, in quanto volta a garantire che l'aggiudicatario abbia una solidità finanziaria tale da consentirgli di poter eseguire contemporaneamente le prestazioni relative alla pluralità di lotti, ma detta regola vale solo nel caso in cui il disciplinare di gara preveda espressamente che qualora il medesimo partecipante abbia inteso partecipare a più lotti avrebbe dovuto dimostrare di possedere un fatturato pari almeno alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione al singolo lotto.

In caso contrario, è ragionevole che l'art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 sia interpretato nel senso che il fatturato minimo richiesto sia almeno pari al più elevato fatturato previsto per ciascun singolo lotto.

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