Necessità del requisito tecnico professionale in capo a tutte le imprese riunite in associazione temporanea

Redazione Scientifica
18 Aprile 2018

In una ipotesi di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a favore di alcune aziende...

In una ipotesi di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a favore di alcune aziende sanitarie della Regione, il Tar ha accolto la censura di parte ricorrente relativa alla mancanza del requisito di professionalità della mandante dovendo tutte le partecipanti al raggruppamento essere in possesso di detto requisito, in quanto chiamate all'esecuzione di un'unitaria prestazione non scorporata in distinte attività. Ciò in virtù del principio per cui la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato con chiarezza, cosi come previsto dall'art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, le prestazioni principali e quelle secondarie, essendo precluso in caso contrario al partecipante di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione.

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