Gare bandite sotto la vigenza del vecchio Codice: vige la regola, che non ammette eccezioni, per cui il Presidente del seggio deve essere interno alla S.A.

Redazione Scientifica
17 Aprile 2018

La gara, bandita nel 2015, soggiace alle disposizioni dettate dal vecchio Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), abrogato a decorrere dal 19 aprile 2016 (art. 217, d.lgs. n. 50 del 2016)...

La gara, bandita nel 2015, soggiace alle disposizioni dettate dal vecchio Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), abrogato a decorrere dal 19 aprile 2016 (art. 217, d.lgs. n. 50 del 2016), anche per la parte relativa alla nomina del Presidente della commissione.

Nel caso di applicazione, ai fini della composizione della commissione di gara e, in particolare, della nomina del suo Presidente, dell'art. 84, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, opera la regola per cui “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente”.

Il Presidente deve quindi essere interno alla stazione appaltante, dovendosi escludere che la locuzione “di norma”, contenuta nel comma 3 dell'art. 84 cit., intenda indicare l'introduzione di una regola che ammette eccezioni, nel senso della nomina anche di soggetti esterni all'Amministrazione che ha bandito la gara, purché esperti. Ed infatti la regola, alla quale eccezionalmente si può derogare, è solo che il Presidente sia un dirigente, potendo tale figura essere sostituita, in caso di assenza, da un funzionario incaricato di funzioni apicali, ma sempre interno.

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