Vaccini obbligatori: in caso di conflitto tra coniugi il Giudice può ordinare la vaccinazione

Luca Dell'Osta
20 Aprile 2018

In caso di conflitto fra ex coniugi circa le vaccinazioni a cui sottoporre i figli, il Giudice può ordinare di sottoporre a profilassi i minori anche a fronte dell'opposizione di uno dei genitori?
Massima

Nell'ambito di un procedimento di divorzio contenzioso e nell'incapacità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale in maniera concorde e condivisa, nonostante l'opposizione di uno dei due genitori, va disposta la vaccinazione dei figli per tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dal d.l. 7 giugno 2017, n. 73, conv. con modificazioni dalla l. 31 luglio 2017, n. 119.

Il caso

Il conflitto tra coniugi, genitori di due figli, in ordine alla somministrazione di vaccini, è all'origine dell'ordinanza in commento.

Dopo alcuni anni di felice convivenza, durante i quali M.G. e M.R. avevano condiviso le più importanti scelte educative in favore dei figli F. e N. (tra le quali anche la decisione di somministrare alla piccola N. le vaccinazioni antidifterica e antitetanica), i rapporti si deterioravano e M.G. promuoveva un procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie M.R..

Il Giudice istruttore stabiliva l'affidamento condiviso dei minori.

La signora M.R., quindi, promuoveva un ricorso ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. chiedendo che entrambi i figli minori F. e N. fossero sottoposti non solo alle vaccinazioni obbligatorie previste dall'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 73/2017, conv. con modificazioni dalla l. 31 luglio 2017, n. 119, ma anche ad alcune vaccinazioni facoltative (antimeningococco ACWY e antimeningococco B e, limitatamente alla figlia F., anche l'antipapilloma 2V). In particolare si evidenziava che il padre dei bambini, M.G., si era avvicinato alla medicina omeopatica e si era opposto alla somministrazione di quasi tutte le vaccinazioni in favore dei figli; solo grazie all'intervento del Giudice tale situazione poteva essere sanata, dal momento che, vigente il regime di affidamento condiviso dei minori, in assenza del consenso di M.G. la madre non poteva sottoporre i minori alle vaccinazioni. La donna evidenziava che il comportamento dell'uomo costituiva un grave inadempimento connesso alla responsabilità genitoriale di cui M.G. era investito, suscettibile di arrecare un grave pregiudizio alla salute dei bambini; inoltre tale comportamento costituiva una violazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 73/2017 citato che ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di alcune vaccinazioni.

Da parte sua il padre dei bambini eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario, essendo competente, secondo la sua prospettazione, il Tribunale per i Minorenni ex art. 333 c.c.; in secondo luogo, evidenziava che la scelta di non sottoporre i figli alle vaccinazioni era stata condivisa con la moglie e che, dopo l'introduzione degli obblighi di legge di cui si è riferito, aveva richiesto alla donna, senza esito, i certificati delle vaccinazioni dei figli. Infine, chiedeva di sottoporre i figli agli esami anticorpali, i quali consentono di accertare l'esistenza, nell'organismo del soggetto che deve essere sottoposto alla vaccinazione, di anticorpi di memoria nel sangue; gli esami anticorpali, difatti, permettono di verificare l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, circostanza che esonera dall'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione.

La questione

Il Giudice si trova a dover risolvere due questioni; la prima, in rito, riguarda la competenza: per la madre dei minori risulta competente il Tribunale ordinario, davanti al quale pende la causa di divorzio; secondo la prospettazione avversaria, invece, è competente il Tribunale per i Minorenni ex art. 333 c.c..

La seconda, in merito, riguarda invece la possibilità, per il Giudice, di ordinare o meno la vaccinazione di un bambino di fronte all'opposizione di uno dei genitori.

Le soluzioni giuridiche

Per quanto riguarda la prima questione, relativa alla competenza, il Tribunale di Milano si dichiara competente ritenendo che la ricostruzione del padre dei minori sia infondata.

Infatti, l'art. 333 c.c. disciplina la limitazione della responsabilità genitoriale; tuttavia, la M.R. non ha promosso la sua azione secondo il modello di cui all'art. 333 c.c. (né, tantomeno, secondo il modello di cui all'art. 330 c.c., che prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale), ma si è limitata a invocare l'art. 709-ter c.p.c. di fronte a un conflitto tra genitori su una questione di rilevante interesse per la vita dei minori, quale è la vaccinazione, che incide significativamente sulla salute di questi ultimi. Attesa pertanto la pendenza del giudizio di divorzio, in virtù del richiamo effettuato dallo stesso art. 709-terc.p.c. il Giudice competente è quello del procedimento in corso (ossia il Tribunale di Milano, e non certo il Tribunale per i Minorenni). In ogni caso nell'ordinanza in commento si evidenzia, in maniera assai corretta, che nemmeno una diversa qualificazione dell'azione proposta dalla madre dei piccoli avrebbe condotto a una declaratoria di incompetenza; difatti, l'interpretazione più recente dell'art. 38 disp. att. c.c.., il quale disciplina il riparto di competenze tra Giudice ordinario e Giudice minorile, prevede che in pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio, e fino alla sua definitiva conclusione, i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. sono di competenza del Giudice del conflitto familiare (ossia il Tribunale ordinario se è ancora in corso il giudizio di primo grado, o la Corte di appello qualora sia pendente il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello).

Nel merito, infine, il Giudice accoglie (pur con alcune precisazioni che destano qualche perplessità) le domande della madre dei bambini.

In primo luogo, l'ordinanza ricorda che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 73/2017 impone che a tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni siano somministrati due gruppi di dieci vaccini complessivi. Quello previsto dal decreto è quindi un obbligo di legge, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa (da cento a cinquecento euro). In caso di mancata vaccinazione, il decreto prevede un meccanismo volto a sensibilizzare i genitori inadempienti circa l'importanza, l'opportunità e, in definitiva, il rispetto dell'obbligo vaccinale, grazie all'organizzazione di un colloquio informativo nell'ambito del quale il personale delle aziende sanitarie approfondisce gli elementi ostativi all'adesione alle vaccinazioni. Per ciò che riguarda il caso qui in esame, il Tribunale evidenzia che l'azienda sanitaria competente aveva convocato i genitori, ma all'appuntamento il padre, contrario alle vaccinazioni (come evincibile da una relazione dei Servizi Sociali, acquisita agli atti di causa), non si era presentato. Di conseguenza, e in accoglimento del ricorso proposto dalla madre, preso atto dell'obbligo di legge e non eccepita dal padre la sussistenza di un «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta» (unico caso che consentirebbe di omettere o differire le vaccinazioni obbligatorie), va ordinato che i minori F. e N. siano sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge che non risultino ancora effettuate alla luce dei certificati vaccinali. Il Giudice prevede inoltre che, a spese del padre, siano effettuati i più opportuni esami sierologici al fine di accertare l'eventuale immunizzazione dei minori, a seguito di malattia naturale; nel caso in cui tale accertamento restituisca un esito positivo, ai minori dovranno essere somministrati vaccini in formulazione tale per cui sia assente l'antigene per la malattia per la quale sussiste immunizzazione.

Infine, il Giudice rigetta la domanda della madre M.R. per quanto riguarda i vaccini non obbligatori, motivando la decisione sulla base della circostanza che la meningite, sul territorio dello Stato, è scarsamente diffusa; allo stato, pertanto, non si ritiene di grave pregiudizio per la salute dei minori la mancanza di tali vaccinazioni.

Osservazioni

L'ordinanza in commento è significativa per più di un aspetto: in primo luogo chiarisce, in maniera puntuale, i contenuti e la portata dell'art. 709-ter c.p.c., e si inserisce nel solco già tracciato dalla Cassazione che in passato aveva già avuto modo di chiarire dove andasse fissata la linea di confine tra gli artt. 330 e 333 c.c. e lo stesso art. 709-ter c.p.c., anche con riferimento all'art. 38 disp. att. c.c., il quale perimetra la competenza del Tribunale per i Minorenni e stabilisce in via residuale la competenza del Giudice ordinario.

In secondo luogo, stabilisce in modo chiaro che l'obbligo vaccinale previsto dal d.l. n. 73/2017, in presenza di conflitto tra genitori, è coercibile. La motivazione del provvedimento («[…] in accoglimento del ricorso proposto dalla M.R., visto l'obbligo imposto dalla legge, non eccepita dal resistente la sussistenza di un “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta” […], deve disporsi che i minori F. e N. vengano sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge […]») induce anche a ritenere che vi sia una inversione dell'onere probatorio tale per cui spetta al genitore dissenziente dimostrare, tramite attestazioni di un medico o del pediatra, che le vaccinazioni comporterebbero per i minori non tanto un generico pericolo per la salute, ma un pericolo per la salute rapportato a specifiche condizioni cliniche documentate.

Qualche perplessità sorge invece nel valutare la motivazione con cui il Giudice ha ritenuto di non accogliere la domanda della madre dei minori la quale chiedeva che i figli venissero sottoposti anche ad alcune vaccinazioni facoltative. Per il Tribunale, infatti, la domanda non è accoglibile in quanto non ritiene, allo stato, pregiudizievole per i minori la mancanza delle citate vaccinazioni, «vista la scarsissima diffusione della meningite sul territorio dello Stato». V'è tuttavia da evidenziare:

- che la richiesta della madre dei minori non si limitava alla sola vaccinazione contro la meningite;

- che lo scopo delle vaccinazioni e la ratio della legge che ha imposto l'obbligo vaccinale vanno rinvenuti non nel bloccare una epidemia, ma, al contrario, nell'impedire che le malattie si diffondano e che tale epidemia si produca; se il metro di giudizio per valutare l'opportunità o meno di una vaccinazione è la diffusione della relativa malattia, è evidente che nessuna vaccinazione potrebbe essere giustificata dal momento che tutte le malattie che i vaccini si prefiggono di debellare o contenere sono (oggigiorno) scarsamente diffuse sul territorio nazionale.

In conclusione, una motivazione più coerente con la nuova architettura normativa disegnata dal d.l. n. 73/2017 avrebbe dovuto non tanto rappresentare una valutazione sommaria del pregiudizio dei minori in relazione alla più o meno scarsa diffusione di alcune malattie sul territorio nazionale, quanto insistere sulla non obbligatorietà dei vaccini, sull'eventuale mancanza di pregiudizio (da valutarsi grazie a idonea documentazione medica) e, come d'altra parte il Giudice ha fatto, sull'auspicio che la conflittualità tra genitori si ridimensioni e si possa addivenire a un esercizio effettivamente condiviso della genitorialità, nel supremo interesse dei minori.